Art. 15 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai  controlli
  sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita  dall'Unione
  e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1889/2005,  nonche'  alle
  disposizioni del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/776,  che
  stabilisce i  modelli  per  determinati  moduli  nonche'  le  norme
  tecniche  per  l'efficace  scambio  di  informazioni  a  norma  del
  regolamento (UE) 2018/1672 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 ottobre 2018, e del regolamento di  esecuzione  (UE)  2021/776
della Commissione, dell'11 maggio 2021, con facolta' per  il  Governo
medesimo di  emanare  disposizioni  integrative  e  correttive  entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al presente comma. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previo
parere del Garante per la protezione dei dati personali. 
  3. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,  le
modifiche  necessarie  al  fine  di  dare   piena   attuazione   alle
disposizioni del regolamento (UE)  2018/1672  e  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/776, prevedendo: 
      1) la conferma delle autorita' competenti di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera a), del citato decreto  legislativo  n.  195  del
2008; 
      2) l'esercizio,  da  parte  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli e del Corpo della guardia di finanza,  dei  poteri  e  delle
facolta'  loro  attribuiti  dall'ordinamento  nazionale  al  fine  di
verificare  l'osservanza  dell'obbligo  di   dichiarazione   di   cui
all'articolo  3  del   regolamento   (UE)   2018/1672   e   ai   fini
dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del
citato  regolamento  (UE)   2018/1672,   garantendo   la   celerita',
l'economicita' e l'efficacia dei controlli  di  cui  all'articolo  5,
paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento (UE); 
      3)  l'esecuzione,  a  cura  delle  autorita'   competenti,   di
controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti
informatici,  in  conformita'  all'articolo  5,  paragrafo   4,   del
regolamento (UE) 2018/1672; 
      4) la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del
denaro  contante,  di  cui  all'articolo  7  del   regolamento   (UE)
2018/1672, tenendo conto delle disposizioni previste  dal  codice  di
procedura penale; 
      5) l'applicazione del sistema  di  sorveglianza  sui  movimenti
transfrontalieri di denaro contante  anche  ai  movimenti  di  denaro
contante tra l'Italia e gli altri Stati membri; 
      6)  la  celerita',  l'economicita'  e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa, dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti
sanzionatori; 
      7) la definizione del sistema sanzionatorio per  la  violazione
degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli
3 e 4 del regolamento (UE)  2018/1672  attraverso  la  previsione  di
sanzioni amministrative efficaci,  dissuasive  e  proporzionate  alla
gravita' delle relative violazioni; 
      8) adeguate forme di scambio di  informazioni,  anche  per  via
elettronica, tra le autorita' competenti nazionali nonche' tra esse e
le omologhe  autorita'  degli  altri  Stati  membri,  anche  mediante
collegamento diretto al Sistema informativo doganale,  e  quelle  dei
Paesi terzi; 
      9)  il  rispetto  del  vigente  assetto  istituzionale   e   di
competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109,  e  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231; 
    b) apportare alla legge 17  gennaio  2000,  n.  7,  le  modifiche
necessarie per coordinarne le disposizioni con  quanto  previsto  dal
regolamento (UE) 2018/1672, evitando la sovrapposizione  di  obblighi
dichiarativi in  materia  di  oro,  precisandone  i  presupposti,  le
modalita', i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso  di
violazione nonche' prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla
medesima legge 17 gennaio 2000,  n.  7,  all'Unita'  di  informazione
finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo
1, comma 3, della medesima legge n. 7 del 2000 all'Organismo  per  la
gestione degli elenchi degli agenti in attivita'  finanziaria  e  dei
mediatori creditizi, istituito ai  sensi  dell'articolo  128-undecies
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385; 
    c) prevedere che, attraverso apposite campagne  di  informazione,
le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea  e  le  persone
che inviano  o  ricevono  nell'Unione  europea  denaro  contante  non
accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma  del
regolamento (UE) 2018/1672; 
    d) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina  e
alle finalita' del regolamento (UE) 2018/1672 e  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni  e  abrogazioni
della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di assicurare la corretta e  integrale  applicazione
dei medesimi regolamenti e di realizzare  il  migliore  coordinamento
con le altre disposizioni vigenti. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti   provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli
          sul denaro contante in  entrata  nell'Unione  o  in  uscita
          dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n.  1889/2005,
          e' pubblicato nella GUUE 12 novembre 2018, n. L 284. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/776  della
          Commissione, dell'11 maggio 2021, che stabilisce i  modelli
          per  determinati  moduli  nonche'  le  norme  tecniche  per
          l'efficace scambio di informazioni a norma del  regolamento
          (UE) 2018/1672 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          relativo  ai  controlli  sul  denaro  contante  in  entrata
          nell'Unione o in uscita dall'Unione,  e'  pubblicato  nella
          GUUE 12 maggio 2021, n. L 167. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera   a),
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 19  novembre  2008,
          n. 195, recante: «Modifiche ed integrazioni alla  normativa
          in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE)  n.
          1889/2005»: 
                «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente  decreto  si
          intendono per: 
                  a) autorita' competenti: l'Agenzia delle dogane, il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  la  Unita'  di
          informazione finanziaria e la Guardia di finanza,  ciascuna
          per le competenze individuate nel presente decreto; 
                  Omissis.» 
              -  Il decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,
          recante: «Misure per prevenire, contrastare e reprimere  il
          finanziamento del terrorismo e l'attivita'  dei  Paesi  che
          minacciano  la  pace  e  la  sicurezza  internazionale,  in
          attuazione della direttiva 2005/60/CE», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007. 
              -  Il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,
          recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
          la prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e
          di finanziamento del  terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del  14  dicembre  2007,  -
          S.O. n. 268. 
              -  Si riporta il testo del  comma  3  dell'articolo  1,
          della  legge  17  gennaio  2000,  n.  7,  recante:   «Nuova
          disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione  della
          direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998»: 
                «Art. 1 (Commercio dell'oro). - Omissis. 
                3. L'esercizio in via professionale del commercio  di
          oro, per conto proprio o per conto di  terzi,  puo'  essere
          svolto  da  banche  e,  previa  comunicazione   all'Ufficio
          italiano dei cambi, da soggetti in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) forma giuridica di societa'  per  azioni,  o  di
          societa'  in  accomandita  per  azioni,  o  di  societa'  a
          responsabilita' limitata, o di societa' cooperativa, aventi
          in ogni  caso  capitale  sociale  interamente  versato  non
          inferiore a quello minimo  previsto  per  le  societa'  per
          azioni; 
                  b) oggetto sociale che  comporti  il  commercio  di
          oro; 
                  c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale,
          degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni
          di  direzione  tecnica  e  commerciale,  dei  requisiti  di
          onorabilita' previsti dagli articoli 108, 109 e 161,  comma
          2, del testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia, emanato con decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385. 
                  Omissis.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  128-undecies  del
          decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art. 128-undecies (Organismo). - 1. E' istituito  un
          Organismo,  avente  personalita'   giuridica   di   diritto
          privato,  con   autonomia   organizzativa,   statutaria   e
          finanziaria competente per la gestione degli elenchi  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori  creditizi.
          L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per
          lo svolgimento di tali compiti. 
                2.  I  primi  componenti  dell'organo   di   gestione
          dell'Organismo  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, e restano in carica tre anni  a  decorrere  dalla
          data   di   costituzione   dell'Organismo.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze approva  con  regolamento  lo
          Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 
                3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli  elenchi
          di cui all'articolo 128-quater,  comma  2,  e  all'articolo
          128-sexies,  comma  2,  previa   verifica   dei   requisiti
          previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria  per  la
          loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre
          somme dovute per l'iscrizione  negli  elenchi;  svolge  gli
          altri compiti previsti dalla legge. 
                4. L'Organismo verifica il rispetto  da  parte  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei  mediatori  creditizi
          della  disciplina  cui  essi  sono   sottoposti;   per   lo
          svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
          ispezioni e  puo'  chiedere  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini. 
                4-bis. L'Organismo  collabora  con  le  autorita'  di
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  competenti  sui
          soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a  tale
          fine puo'  scambiare  informazioni  con  queste  autorita',
          entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti  dal
          diritto dell'Unione europea.»