Art. 15 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonche' alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonche' le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, con facolta' per il Governo medesimo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, le modifiche necessarie al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, prevedendo: 1) la conferma delle autorita' competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008; 2) l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Corpo della guardia di finanza, dei poteri e delle facolta' loro attribuiti dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento (UE) 2018/1672, garantendo la celerita', l'economicita' e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento (UE); 3) l'esecuzione, a cura delle autorita' competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformita' all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672; 4) la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenendo conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale; 5) l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri; 6) la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa, dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori; 7) la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni; 8) adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorita' competenti nazionali nonche' tra esse e le omologhe autorita' degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e quelle dei Paesi terzi; 9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; b) apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, le modifiche necessarie per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalita', i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione nonche' prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 7 del 2000 all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672; d) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina e alle finalita' del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 15: - Il regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, e' pubblicato nella GUUE 12 novembre 2018, n. L 284. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonche' le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, e' pubblicato nella GUUE 12 maggio 2021, n. L 167. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta il testo del comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante: «Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005»: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto si intendono per: a) autorita' competenti: l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Unita' di informazione finanziaria e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze individuate nel presente decreto; Omissis.» - Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante: «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, - S.O. n. 268. - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante: «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998»: «Art. 1 (Commercio dell'oro). - Omissis. 3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, puo' essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) forma giuridica di societa' per azioni, o di societa' in accomandita per azioni, o di societa' a responsabilita' limitata, o di societa' cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le societa' per azioni; b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro; c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilita' previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): «Art. 128-undecies (Organismo). - 1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge. 4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. 4-bis. L'Organismo collabora con le autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine puo' scambiare informazioni con queste autorita', entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea.»