Art. 16 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2022/2554,   relativo   alla
  resilienza operativa digitale per  il  settore  finanziario  e  che
  modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n.
  600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per  il  recepimento
  della  direttiva  (UE)  2022/2556,  che   modifica   le   direttive
  2009/65/CE,  2009/138/CE,   2011/61/UE,   2013/36/UE,   2014/59/UE,
  2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda  la
  resilienza operativa digitale per il settore finanziario 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di
cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito
il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,  uno  o  piu'
decreti legislativi per l'adeguamento della  normativa  nazionale  al
regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 14 dicembre 2022, nonche' per il recepimento della direttiva (UE)
2022/2556 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14  dicembre
2022. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a)  apportare  alla  normativa  vigente,  compreso   il   sistema
sanzionatorio, le modifiche e integrazioni necessarie all'adeguamento
dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554  e
al  recepimento  della  direttiva  (UE)  2022/2556,  con  l'eventuale
esercizio, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera
d) del presente comma, delle opzioni previste  dal  regolamento  (UE)
2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il  Governo
tiene conto degli orientamenti delle autorita' di vigilanza  europee,
degli atti  delegati  adottati  dalla  Commissione  europea  e  delle
disposizioni legislative  nazionali  di  recepimento  delle  seguenti
direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554: 
      1) direttiva  (UE)  2022/2555  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 3 della presente
legge; 
      2) direttiva  (UE)  2022/2557  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 5 della presente
legge; 
    b) assicurare che alle autorita' competenti, individuate ai sensi
dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46  del
regolamento (UE)  2022/2554,  siano  attribuiti  tutti  i  poteri  di
vigilanza,  di  indagine  e   sanzionatori   per   l'attuazione   del
regolamento  (UE)  2022/2554  e  della  direttiva   (UE)   2022/2556,
coerentemente con il riparto di competenze  nel  settore  finanziario
nazionale; 
    c) attribuire alle autorita' di cui alla lettera b) del  presente
comma  il  potere  di  imporre  le  sanzioni  e   le   altre   misure
amministrative previste dagli articoli 42,  paragrafo  6,  e  50  del
regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e  delle
procedure previsti  dalle  disposizioni  nazionali  che  disciplinano
l'irrogazione delle sanzioni  e  l'applicazione  delle  altre  misure
amministrative da parte delle autorita' anzidette, avuto riguardo  al
riparto di competenze nel settore finanziario nazionale; 
    d)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria adottata dalle autorita' indicate alla lettera b)  secondo
le rispettive competenze. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti   provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Per il testo dell'articolo 31 della citata legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              -  Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2554,  si
          veda nelle note all'art. 3. 
              -  Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2556,  si
          veda nelle note all'art. 3. 
              -  Per il testo dell'articolo 32 della citata legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.