Art. 17 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del  regolamento   (UE)   2022/868,   relativo   alla
  governance europea dei dati e  che  modifica  il  regolamento  (UE)
  2018/1724 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di
cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito
il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,
dell'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale  e  dell'Agenzia  per
l'Italia digitale, uno o piu' decreti legislativi al fine di adeguare
la  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE)
2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) designare una o piu' autorita', per i profili  di  competenza,
quali autorita' competenti ai  sensi  degli  articoli  13  e  23  del
regolamento  (UE)  2022/868,  attribuendo  a  ciascuna  le   relative
funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo  26  e  fermo
restando il rispetto  dell'articolo  1,  paragrafo  3,  del  medesimo
regolamento (UE); 
    b) definire le procedure per il  coordinamento  delle  competenze
delle autorita' designate e delle altre  amministrazioni  competenti,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla  materia
trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione; 
    c) introdurre disposizioni  organizzative  e  tecniche  ai  sensi
dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)  2022/868,  per  facilitare
l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2,  numero
16),  del  medesimo  regolamento   (UE),   stabilendo   altresi'   le
informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in
merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale; 
    d) designare gli organismi competenti di cui all'articolo  7  del
regolamento  (UE)  2022/868,  anche  avvalendosi  di  enti   pubblici
esistenti o di servizi interni di enti  pubblici  che  soddisfino  le
condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE); 
    e)  garantire,  conformemente  alla  normativa  in   materia   di
protezione dei dati personali,  i  presupposti  di  liceita'  per  la
trasmissione di dati personali a terzi, ai fini del riutilizzo di cui
all'articolo 5,  sulla  base  di  quanto  disposto  dall'articolo  1,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/868; 
    f) adeguare il  sistema  sanzionatorio  penale  e  amministrativo
vigente  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2022/868,   con
previsione di sanzioni  efficaci,  dissuasive  e  proporzionate  alla
gravita' della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868; 
    g) adeguare il vigente  sistema  delle  tutele  amministrativa  e
giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo
2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti   provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Per il testo dell'articolo 31 della citata legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              -  Il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  30  maggio  2022,  relativo   alla
          governance europea dei dati e che modifica  il  regolamento
          (UE) 2018/1724  (Regolamento  sulla  governance  dei  dati)
          (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE
          3 giugno 2022, n. L 152. 
              -  Per il testo dell'articolo 32 della citata legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.