Art. 18 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE)  2023/1113,  riguardante  i  dati
  informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate
  cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849,  e  per
  l'attuazione  della  direttiva   (UE)   2015/849,   relativa   alla
  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di  riciclaggio
  o finanziamento del terrorismo, come  modificata  dall'articolo  38
  del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale al  regolamento  (UE)
2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
e per dare attuazione alla direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  20  maggio  2015,  come  modificata
dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  in  quanto
compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) con riferimento alla  disciplina  in  materia  di  sanzioni  e
misure amministrative previste dal regolamento (UE) 2023/1113: 
      1) per le violazioni di cui  all'articolo  29  del  regolamento
(UE) 2023/1113, stabilire il tipo e il livello di sanzione  o  misura
amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  per  gli  intermediari
bancari e finanziari; 
      2) attribuire alla Banca d'Italia  il  potere  di  irrogare  le
sanzioni  e  di  imporre  le  altre  misure   amministrative,   anche
interdittive, previste dal capo VI  del  regolamento  (UE)  2023/1113
agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati; 
    b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849,  come  modificata
dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113, apportare al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le modificazioni  necessarie  a
comprendere i prestatori di servizi per le criptoattivita' nel novero
degli intermediari finanziari  e  conseguentemente  a  sottoporli  al
corrispondente regime di controlli e sanzionatorio. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti   provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 31 maggio 2023, che  riguarda  i  dati
          informativi che accompagnano i  trasferimenti  di  fondi  e
          determinate cripto-attivita' e che  modifica  la  direttiva
          (UE)  2015/849  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),  e'
          pubblicato nella GUUE 9 giugno 2023, n. L 150. 
              -  La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  20   maggio   2015,   relativa   alla
          prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  fini  di
          riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva   2005/60/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e   la   direttiva
          2006/70/CE della Commissione (Testo rilevante ai  fini  del
          SEE), e' pubblicata nella GUUE 5 giugno 2015, n. L 141. 
              -  Per il testo dell'articolo 32 della citata legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              -  Per i riferimenti al decreto legislativo 21 novembre
          2007, n. 231, si veda nelle note all'articolo 15.