Art. 19 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114,  relativo  ai  mercati
  delle  cripto-attivita'  e  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
  1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e  le  direttive  2013/36/UE  e  (UE)
  2019/1937 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 31 maggio 2023. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  ai  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare alla normativa  vigente  tutte  le  modificazioni  e
integrazioni necessarie ad assicurare la  corretta  applicazione  del
regolamento (UE) 2023/1114  e  delle  pertinenti  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione nonche' a garantire il coordinamento
con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle  relative  ai
servizi  di  pagamento  e  a   strumenti   e   prodotti   finanziari;
nell'adozione di tali  modifiche  e  integrazioni  il  Governo  tiene
conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorita' di vigilanza
europee; 
    b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione  nazionale  per
le societa' e la borsa (CONSOB), secondo le relative  attribuzioni  e
finalita', quali autorita'  competenti  ai  sensi  dell'articolo  93,
paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2023/1114,  anche   prevedendo
opportune  forme  di  coordinamento  per   evitare   duplicazioni   e
sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti  sui  soggetti
vigilati; 
    c) prevedere forme di coordinamento tra le autorita' di cui  alla
lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai  fini
dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali; 
    d) individuare la Banca d'Italia  e  la  CONSOB  quali  punti  di
contatto, ai sensi dell'articolo 93,  paragrafo  2,  del  regolamento
(UE) 2023/1114, per la cooperazione  amministrativa  transfrontaliera
tra le autorita' competenti nonche' con l'Autorita' bancaria  europea
e l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e  dei  mercati,  in
coerenza con le disposizioni nazionali  vigenti  che  attengono  alla
cooperazione con le predette autorita' europee; 
    e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle
autorita' individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e  nel
rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le
finalita' specificamente previste dal regolamento  (UE)  2023/1114  e
dalla  legislazione  dell'Unione  europea  attuativa   del   medesimo
regolamento (UE); 
    f) attribuire alle autorita' individuate ai sensi  della  lettera
b)  del  presente  comma  i  poteri  previsti  dal  regolamento  (UE)
2023/1114, ivi compresi i poteri  di  vigilanza  e  di  indagine,  di
adozione di provvedimenti cautelari, di intervento sui prodotti e  di
trattamento dei reclami, rispettivamente previsti dagli articoli  94,
102, 105 e 108 del medesimo regolamento (UE), tenuto conto dei poteri
di cui esse dispongono in base  alla  legislazione  vigente  e  delle
modalita' di esercizio previste dall'articolo 94,  paragrafo  5,  del
medesimo regolamento (UE); 
    g) con riferimento alla disciplina delle  sanzioni  previste  dal
regolamento (UE) 2023/1114: 
      1) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al numero 7),  il
potere  di  irrogare  le  sanzioni  e  di  imporre  le  altre  misure
amministrative, anche interdittive, previste  dall'articolo  111  del
regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al  paragrafo  1,
primo comma, del medesimo articolo; 
      2)  stabilire  l'importo  delle  sanzioni  pecuniarie  di   cui
all'articolo 111 del regolamento  (UE)  2023/1114  prevedendo,  fermi
restando i massimi edittali ivi indicati,  minimi  edittali  comunque
non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche e a euro 30.000 per
le persone giuridiche; 
      3) stabilire che per le violazioni  di  cui  all'articolo  111,
paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE)  2023/1114
si applichino le sanzioni e le altre misure  amministrative  previste
per le violazioni degli articoli 51 e 54 del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli  articoli
6-bis e 6-ter del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
      4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento
(UE)  2023/1114,  le   disposizioni   sanzionatorie   introdotte   in
attuazione del medesimo regolamento (UE) con quelle nazionali vigenti
sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia
e della CONSOB; 
      5) al fine di garantire l'effettiva applicazione  dell'articolo
111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare  le  persone  fisiche
nei confronti delle quali  possono  essere  irrogate  le  sanzioni  e
imposte  le  altre  misure  amministrative  per  le  violazioni   ivi
previste,  stabilendo,  ove  necessario,   i   presupposti   che   ne
determinano la responsabilita'; 
      6)  fermo  restando  quanto  stabilito  dal  regolamento   (UE)
2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze, il potere di definire disposizioni  attuative,
anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e  alle  modalita'
di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni; 
      7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo
1,  secondo  comma,  del  regolamento   (UE)   2023/1114,   prevedere
l'introduzione  di  sanzioni   penali   efficaci,   proporzionate   e
dissuasive nei confronti di chiunque  emetta,  offra  al  pubblico  o
chieda   l'ammissione   alla   negoziazione    di    cripto-attivita'
disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti
e delle  autorizzazioni  ivi  previsti  nonche'  di  chiunque  svolga
servizi disciplinati dal medesimo regolamento (UE) in mancanza  delle
autorizzazioni ivi previste; 
      8) disciplinare la comunicazione tra  l'autorita'  giudiziaria,
la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze,  dei
dati in forma anonima e  aggregata  riguardanti  le  indagini  penali
intraprese e le sanzioni penali irrogate in relazione alle violazioni
previste dall'articolo 111 del regolamento (UE)  2023/1114,  ai  fini
della segnalazione all'Autorita'  bancaria  europea  e  all'Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei  mercati  in  conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 115, paragrafo 1,  secondo  comma,  del
citato regolamento (UE) 2023/1114; 
    h) apportare le necessarie modificazioni al  decreto  legislativo
13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne  le  disposizioni  con
quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114  e  razionalizzare  le
forme  di  controllo  sui  soggetti  che  prestano  servizi  per   le
cripto-attivita' ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo
regolamento (UE); 
    i)  escludere  o  ridurre   il   periodo   transitorio   previsto
dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del  regolamento  (UE)
2023/1114 per i prestatori di servizi per  le  cripto-attivita',  ove
necessario per assicurare un  appropriato  grado  di  protezione  dei
clienti  degli  stessi  prestatori  di  servizi,  la   tutela   della
stabilita' finanziaria, l'integrita'  dei  mercati  finanziari  e  il
regolare funzionamento del sistema dei pagamenti; 
    l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3,  del
regolamento (UE) 2023/1114 in materia di ritardo nella  comunicazione
al  pubblico   delle   informazioni   privilegiate,   prevedendo   la
trasmissione,  su  richiesta  della  CONSOB,   della   documentazione
comprovante il rispetto delle condizioni a  tal  fine  richieste  dal
citato articolo 88; 
    m) prevedere una disciplina della gestione delle  crisi  per  gli
emittenti di token collegati ad  attivita'  e  per  i  prestatori  di
servizi per le cripto-attivita' di cui al regolamento (UE) 2023/1114,
apportando alla normativa nazionale  in  materia  di  gestione  delle
crisi ogni altra modifica necessaria  o  opportuna  per  chiarire  la
disciplina applicabile, per tenere in considerazione le  specificita'
connesse con le attivita' disciplinate dal  citato  regolamento  (UE)
2023/1114 e per assicurare  efficacia  ed  efficienza  alla  gestione
delle crisi dei soggetti che esercitano  attivita'  disciplinate  dal
medesimo regolamento (UE), anche  tenendo  conto  delle  esigenze  di
proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle procedure; 
    n) tenendo conto dei principi e degli  obiettivi  previsti  dalla
lettera m) e della necessita' di coordinare la disciplina applicabile
agli  strumenti  finanziari  digitali  con  quella  applicabile  alle
cripto-attivita' e ai servizi per  le  cripto-attivita',  introdurre,
ove opportuno, specifiche misure per  la  gestione  delle  crisi  dei
soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei  registri  per  la
circolazione digitale, di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti   provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 21 febbraio 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 31 maggio 2023,  relativo  ai  mercati
          delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
          1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive  2013/36/UE  e
          (UE) 2019/1937  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),  e'
          pubblicato nella GUUE 9 giugno 2023, n. L 150. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 51 e 54 del citato
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
                «Art. 51 (Vigilanza  informativa).  -  1.  Le  banche
          inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
          da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche'  ogni
          altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche  i
          bilanci con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia. 
                1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: 
                  a) la nomina  e  la  mancata  nomina  del  soggetto
          incaricato della revisione legale dei conti; 
                  b) le  dimissioni  del  soggetto  incaricato  della
          revisione legale dei conti; 
                  c) la risoluzione consensuale del mandato; 
                  d) la revoca dell'incarico di revisione legale  dei
          conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
          che l'hanno determinata. 
                1-ter.  La  Banca  d'Italia  stabilisce  modalita'  e
          termini per l'invio delle comunicazioni  di  cui  al  comma
          1-bis. 
                1-quater.   La   Banca   d'Italia    puo'    chiedere
          informazioni al personale delle banche anche per il tramite
          di queste ultime. 
                1-quinquies. Le previsioni del comma 1  si  applicano
          anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato
          funzioni aziendali e al loro personale.» 
                «Art.  54  (Vigilanza  ispettiva).  -  1.  La   Banca
          d'Italia puo' effettuare ispezioni presso  le  banche  e  i
          soggetti ai  quali  esse  abbiano  esternalizzato  funzioni
          aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          che ritenga necessari. 
                2. La Banca d'Italia puo' richiedere  alle  autorita'
          competenti  di  uno  Stato  dell'Unione  europea  che  esse
          effettuino  accertamenti  presso   succursali   di   banche
          italiane stabilite nel territorio  di  detto  Stato  ovvero
          concordare altre modalita' delle verifiche. 
                3. Le autorita' competenti di uno  Stato  dell'Unione
          europea, dopo aver informato  la  Banca  d'Italia,  possono
          ispezionare, anche tramite persone da esse  incaricate,  le
          succursali stabilite nel  territorio  della  Repubblica  di
          banche dalle stesse autorizzate. Se le autorita' competenti
          di uno Stato dell'Unione europea lo  richiedono,  la  Banca
          d'Italia  puo'  procedere  direttamente  agli  accertamenti
          ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. 
                4. A condizione di reciprocita',  la  Banca  d'Italia
          puo' concordare con le  autorita'  competenti  degli  Stati
          terzi modalita' per l'ispezione  di  succursali  di  banche
          insediate nei rispettivi territori. 
                5. La Banca d'Italia da' notizia  alla  CONSOB  delle
          comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.». 
              -  Si riporta il testo degli articoli 6-bis e 6-ter del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52): 
                «Art. 6-bis (Poteri informativi e di indagine). -  1.
          La Banca d'Italia  puo'  chiedere,  nell'ambito  delle  sue
          competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di  dati
          e notizie e la trasmissione di  atti  e  documenti  con  le
          modalita' e nei termini dalla stessa  stabiliti.  La  Banca
          d'Italia, nell'ambito delle sue competenze,  puo'  chiedere
          informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per
          il tramite di questi ultimi. 
                2. Gli obblighi previsti dal  comma  1  si  applicano
          anche a  coloro  ai  quali  i  soggetti  abilitati  abbiano
          esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e
          al loro personale. 
                3. I poteri  previsti  dal  comma  1  possono  essere
          esercitati anche  nei  confronti  del  soggetto  incaricato
          della revisione legale dei conti. 
                4. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo': 
                  a) chiedere a chiunque la comunicazione di  dati  e
          notizie e la  trasmissione  di  atti  e  documenti  con  le
          modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano
          essere pertinenti  ai  fini  dell'esercizio  della  propria
          funzione di vigilanza; 
                  b) procedere ad audizione personale  nei  confronti
          di  chiunque  possa  essere  in  possesso  di  informazioni
          pertinenti. 
                5. La Consob, nell'ambito delle sue competenze,  puo'
          altresi', nei confronti dei soggetti abilitati: 
                  a) procedere  a  perquisizioni  nei  modi  previsti
          dall'articolo  33  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dall'articolo  52
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633; 
                  b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
          conversazioni  telefoniche,  comunicazioni  elettroniche  o
          scambi di dati conservate da un soggetto abilitato; 
                  c)  richiedere  le  registrazioni  detenute  da  un
          operatore di telecomunicazioni riguardanti le comunicazioni
          telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto abilitato; 
                  d) avvalersi della collaborazione  delle  pubbliche
          amministrazioni, richiedendo la comunicazione  di  dati  ed
          informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
          25, comma 1, del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196,  ed  accedere  al  sistema  informativo  dell'anagrafe
          tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
          3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212; 
                  e) richiedere la comunicazione  di  dati  personali
          anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1,
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                  f) avvalersi, ove necessario,  dei  dati  contenuti
          nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui  all'articolo
          20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  nonche'
          acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti
          nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
          dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1980, n. 15; 
                  g)   accedere   direttamente,   mediante   apposita
          connessione telematica, ai dati  contenuti  nella  Centrale
          dei rischi della Banca d'Italia; 
                  h)  avvalersi,  ove  necessario,   anche   mediante
          connessione telematica, dei  dati  contenuti  nell'apposita
          sezione dell'anagrafe tributaria  di  cui  all'articolo  7,
          comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 605; 
                  i) procedere al  sequestro  dei  beni  che  possono
          formare  oggetto  di  confisca   ai   sensi   dell'articolo
          187-sexies del presente decreto. Si applicano i commi 9, 10
          e 11 dell'articolo 187-octies del presente decreto. 
                6. E' fatta salva l'applicazione  delle  disposizioni
          degli articoli 199, 200, 201,  202  e  203  del  codice  di
          procedura penale, in quanto compatibili. 
                7. I poteri di cui al comma 5, lettere a), c) ed  i),
          sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della
          Repubblica. 
                8. Nei casi previsti dal comma  4,  lettera  b),  dal
          comma 5, lettere a) ed i), e  dal  comma  9  viene  redatto
          processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite  o
          dei  fatti  accertati,  dei  sequestri  eseguiti,  e  delle
          dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati
          a firmare il processo verbale e  hanno  diritto  di  averne
          copia. 
                9. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 4 e 5
          la Consob puo'  avvalersi  della  Guardia  di  Finanza  che
          esegue gli accertamenti richiesti agendo con  i  poteri  di
          indagine  ad  essa  attribuiti  ai  fini  dell'accertamento
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui
          redditi. 
                10. Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i  dati
          acquisiti dalla Guardia di  Finanza  nell'assolvimento  dei
          compiti previsti dal  comma  9  sono  coperti  dal  segreto
          d'ufficio   e   vengono,    senza    indugio,    comunicati
          esclusivamente alla Consob. 
                11.  La  Banca  d'Italia,   nell'ambito   delle   sue
          competenze, puo' esercitare il potere previsto dal comma 4,
          lettera b), nei confronti degli esponenti e  del  personale
          dei soggetti abilitati. In tale caso si  applica  il  comma
          8.» 
                «Art.  6-ter  (Poteri  ispettivi).  -  1.  La   Banca
          d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle  rispettive
          competenze e  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative
          europee, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei
          documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei
          confronti dei soggetti abilitati e di  coloro  ai  quali  i
          soggetti   abilitati   abbiano   esternalizzato    funzioni
          aziendali essenziali o importanti e al loro  personale.  Si
          applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 6-bis. 
                2. Al fine di verificare l'osservanza da parte di  un
          soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla  presente
          parte, la Consob,  previa  autorizzazione  del  procuratore
          della Repubblica, puo' esercitare il potere di cui al comma
          1 anche nei confronti di soggetti, diversi  da  quelli  ivi
          indicati,  che  abbiano  intrattenuto  rapporti  di  natura
          patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato. 
                3. La Consob puo' richiedere ai  soggetti  incaricati
          della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati  di
          fornire   informazioni.   Quando   sussistono   particolari
          necessita' e  non  sia  possibile  provvedere  con  risorse
          proprie,  la  Consob  puo'  altresi'  autorizzare  revisori
          legali  o  societa'  di  revisione  legale  a  procedere  a
          verifiche  o  ispezioni  per   suo   conto.   Il   soggetto
          autorizzato  a  procedere  alle   predette   verifiche   ed
          ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale. 
                4. Nei casi previsti dal comma  2  la  Consob  redige
          processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite  o
          dei  fatti  accertati  e  delle  dichiarazioni  rese  dagli
          interessati, i quali sono invitati a  firmare  il  processo
          verbale e hanno diritto di averne copia. 
                5. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni  disposte
          all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su
          profili di propria competenza. 
                6. La Banca d'Italia e  la  Consob  possono  chiedere
          alle autorita' competenti di uno  Stato  UE  di  effettuare
          accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e  di  banche
          stabilite sul territorio di detto Stato  ovvero  concordare
          altre modalita' per le verifiche. 
                7. Le autorita' competenti di uno Stato UE, dopo aver
          informato  la  Banca  d'Italia   e   la   Consob,   possono
          ispezionare, anche tramite loro incaricati,  le  succursali
          di imprese di investimento UE, di banche UE, di societa' di
          gestione  UE  e  di  GEFIA  UE  dalle  stesse  autorizzate,
          stabilite nel territorio della Repubblica. Se le  autorita'
          di uno Stato dell'Unione europea lo  richiedono,  la  Banca
          d'Italia  e  la  Consob,   nell'ambito   delle   rispettive
          competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero
          concordano altre modalita' per le verifiche. 
                8. La Banca d'Italia e la Consob possono  concordare,
          nell'ambito delle rispettive competenze, con  le  autorita'
          competenti degli Stati non UE modalita' per l'ispezione  di
          succursali di Sim, banche  italiane,  e  imprese  di  paesi
          terzi insediate nei rispettivi territori.». 
              -  Il decreto-legge 17 marzo 2023, n.  25,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  10  maggio  2023,  n.  52,
          recante: «Disposizioni urgenti in materia  di  emissioni  e
          circolazione di determinati strumenti finanziari  in  forma
          digitale  e  di   semplificazione   della   sperimentazione
          FinTech», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65  del
          17 marzo 2023.