Art. 5 Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124; b) avvalersi della facolta' di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2557, prevedendo che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attivita' principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva; c) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2557, una o piu' autorita' competenti, con riferimento ai settori di cui all'allegato alla medesima direttiva; in caso di istituzione o designazione di un'unica autorita' competente, istituire o designare presso quest'ultima un punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557; d) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le attivita' di sostegno di cui all'articolo 10 della citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorita' competenti di cui alla lettera c) del presente comma, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva (UE) 2022/2557, di promuovere le attivita' di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonche' di coordinare l'attivita' delle autorita' competenti di cui alla citata lettera c); e) avvalersi della facolta', ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2557, di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco contenuto nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva; f) prevedere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, le soglie ivi previste possano essere presentate come tali o in forma aggregata; g) prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza piu' elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali; h) introdurre, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare, la diffida ad adempiere; i) prevedere che le autorita' di cui alla lettera c) possano irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557; l) prevedere la facolta', anche per le autorita' di cui alla lettera c), nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del presente articolo; m) assicurare, in attuazione degli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 19 e 21 della direttiva (UE) 2022/2557, il coordinamento tra le disposizioni adottate per il recepimento della medesima direttiva, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonche' le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo; n) curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche', ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61; o) nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti attribuzioni dell'autorita' giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonche' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere c) e d) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Restano ferme le attribuzioni degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124; p) favorire la piu' ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attivita' ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa dell'Unione europea.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti alla direttiva 2022/2557, si veda nelle note all'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Per i riferimenti alla legge 3 agosto 2007, n. 124, si veda nelle note all'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'articolo 3. - Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555, si veda nelle note all'articolo 3. - Per i riferimenti al regolamento 2022/2554, si veda nelle note all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 211-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 212-bis (Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia). -1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilita' e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua". 2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196; b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero." - Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, recante: "Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2011.