Art. 5 
 
Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il
  recepimento  della  direttiva   (UE)   2022/2557,   relativa   alla
  resilienza  dei  soggetti  critici  e  che  abroga   la   direttiva
  2008/114/CE del Consiglio 
 
  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva
(UE) 2022/2557  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14
dicembre 2022, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) escludere dall'ambito di applicazione  delle  disposizioni  di
recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli  enti  della  pubblica
amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo
6, della direttiva medesima, compresi gli organismi  di  informazione
per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge  3
agosto 2007, n. 124; 
    b) avvalersi della facolta' di cui all'articolo 1,  paragrafo  7,
della direttiva (UE) 2022/2557, prevedendo che con uno o piu' decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   delle
competenti  amministrazioni  di  settore,   siano   individuati   gli
specifici soggetti critici la cui  attivita'  principale  ricade  nei
settori ivi indicati o che  forniscono  servizi  esclusivamente  agli
enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1,  paragrafo
6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in
parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III,
IV e VI della medesima direttiva; 
    c)  istituire  o  designare,  ai  sensi  dell'articolo  9   della
direttiva (UE)  2022/2557,  una  o  piu'  autorita'  competenti,  con
riferimento ai settori di cui all'allegato alla  medesima  direttiva;
in  caso  di  istituzione  o  designazione  di   un'unica   autorita'
competente, istituire o designare presso  quest'ultima  un  punto  di
contatto  unico,  ai  sensi  dell'articolo  9,  paragrafo  2,   della
direttiva (UE) 2022/2557; 
    d) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo  2,
della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui  sono
attribuite anche le funzioni di assicurare  il  collegamento  con  la
Commissione  europea  e  la  cooperazione  con  i  Paesi  terzi,   di
coordinare le attivita' di sostegno  di  cui  all'articolo  10  della
citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da  parte  dei  soggetti
critici,  contestualmente  alle  autorita'  competenti  di  cui  alla
lettera c) del presente comma, le notifiche degli incidenti ai  sensi
dell'articolo  15  della  medesima  direttiva  (UE)   2022/2557,   di
promuovere le  attivita'  di  ricerca  e  formazione  in  materia  di
resilienza  delle  infrastrutture  critiche,  nonche'  di  coordinare
l'attivita' delle autorita' competenti di cui alla citata lettera c); 
    e) avvalersi della facolta', ai sensi dell'articolo 7,  paragrafo
2, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2557, di individuare servizi
essenziali  aggiuntivi  rispetto   all'elenco   contenuto   nell'atto
delegato  di  cui  all'articolo  5,  paragrafo  1,   della   medesima
direttiva; 
    f) prevedere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2,  secondo
comma, della direttiva (UE) 2022/2557, le soglie ivi previste possano
essere presentate come tali o in forma aggregata; 
    g) prevedere, ai  sensi  dell'articolo  8  della  direttiva  (UE)
2022/2557, ove necessario, misure atte a  conseguire  un  livello  di
resilienza piu' elevato per i soggetti critici del settore  bancario,
del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore
delle infrastrutture digitali; 
    h) introdurre, ai sensi dell'articolo  22  della  direttiva  (UE)
2022/2557, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e
dissuasive, anche,  ove  necessario,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre  2012,
n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  nonche'  introdurre
strumenti  deflativi  del  contenzioso,  quali,  in  particolare,  la
diffida ad adempiere; 
    i) prevedere che le autorita' di  cui  alla  lettera  c)  possano
irrogare sanzioni amministrative  ai  sensi  dell'articolo  22  della
direttiva (UE) 2022/2557; 
    l) prevedere la facolta', anche per  le  autorita'  di  cui  alla
lettera c), nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare  una
disciplina secondaria, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
attuative del presente articolo; 
    m) assicurare, in attuazione degli articoli 1, 4, 6, 8, 9,  19  e
21  della  direttiva  (UE)  2022/2557,  il   coordinamento   tra   le
disposizioni adottate per il recepimento della medesima direttiva, le
disposizioni  di  recepimento  della  direttiva  (UE)  2022/2555  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonche'  le
disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022,  ivi  comprese  le  disposizioni
nazionali di adeguamento a quest'ultimo; 
    n) curare il coordinamento delle disposizioni  vigenti,  operando
le necessarie modifiche o abrogazioni  espresse  e,  in  particolare,
modificando o  abrogando  l'articolo  211-bis  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77,  nonche',  ai  sensi  dell'articolo  27  della
direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile  2011,  n.
61; 
    o) nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti
attribuzioni dell'autorita' giudiziaria relativamente alla  ricezione
delle notizie di reato, del  Ministero  dell'interno  in  materia  di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del
Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello  Stato,
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei  ministri  in  materia  di  previsione,  prevenzione  e
mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy in materia di resilienza fisica  delle  reti  di  comunicazione
elettronica nonche' dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale  in
materia  di  cybersicurezza  e  resilienza  nazionale  nello   spazio
cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra  il  punto  di
contatto unico  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  e  la  Commissione
interministeriale  tecnica  di  difesa  civile  in   relazione   alla
formulazione e attuazione degli obiettivi  di  resilienza  nazionale.
Restano ferme le attribuzioni degli organismi  preposti  alla  tutela
della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
    p) favorire la piu' ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento
delle attivita'  ritenute  critiche  o  sensibili,  anche  prevedendo
disposizioni speciali,  in  raccordo  con  la  normativa  dell'Unione
europea. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti alla direttiva 2022/2557,  si  veda
          nelle note all'articolo 3. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Per i riferimenti alla legge 3 agosto 2007,  n.  124,
          si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Per il testo dell'articolo 32, comma 1,  lettera  d),
          della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda  nelle
          note all'articolo 1. 
              - Per i riferimenti alla legge  24  novembre  1981,  n.
          689, si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Per i riferimenti alla direttiva (UE)  2022/2555,  si
          veda nelle note all'articolo 3. 
              - Per i riferimenti al regolamento 2022/2554,  si  veda
          nelle note all'articolo 3. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  211-bis   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 212-bis (Rinnovo del  parco  mezzi  destinato  ai
          servizi di  trasporto  pubblico  su  acqua  nel  comune  di
          Venezia). -1. Dopo l'articolo 18 della  legge  29  novembre
          1984, n. 798, e' inserito il seguente: 
                  "Art. 18-bis.  -  1.  Al  fine  di  incentivare  la
          salvaguardia ambientale e la prevenzione  dell'inquinamento
          delle acque  e  dell'aria  nel  comune  di  Venezia,  anche
          promuovendo la sostenibilita' e l'innovazione del trasporto
          pubblico locale su acqua,  sono  attribuiti  al  comune  di
          Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020,  10  milioni  di
          euro per l'anno 2021e 5 milioni di euro  per  l'anno  2022,
          per l'ammodernamento della flotta dei  mezzi  di  trasporto
          pubblico su acqua". 
                2. All'onere derivante dalle disposizioni di  cui  al
          comma 1, pari a 5 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  10
          milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, si provvede: 
                  a) quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale
          iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi   dell'articolo
          34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196; 
                  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e  a
          5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2020-2022, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2020,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero." 
              -  Il  decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.  61,
          recante: "Attuazione della  Direttiva  2008/114/CE  recante
          l'individuazione e  la  designazione  delle  infrastrutture
          critiche europee  e  la  valutazione  della  necessita'  di
          migliorarne la protezione", e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2011.