Art. 3 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Ai fini dell'esecuzione del  Protocollo  sono  individuate  come
competenti le seguenti autorita': 
    a) il prefetto di Roma, per i  provvedimenti  di  competenza  del
prefetto; 
    b) il questore di Roma, per i  provvedimenti  di  competenza  del
questore; 
    c) la questura  di  Roma,  per  la  ricezione  delle  domande  di
protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25; 
    d)  la  Commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  della
protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande  di
cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con  decreto  del
Ministro dell'interno, possono essere istituite non  piu'  di  cinque
ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del  numero
massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis,  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
    e) un nucleo di coordinamento e raccordo  alle  dipendenze  della
questura di Roma; 
    f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le  aree  di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo; 
    g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo; 
    h) il  provveditore  dell'amministrazione  penitenziaria  per  il
Lazio, l'Abruzzo e il Molise, per i provvedimenti di  competenza  del
provveditore dell'amministrazione penitenziaria; 
    i) uno speciale ufficio di sanita' marittima, aerea e di  confine
istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1,  lettera
c), del Protocollo, per lo svolgimento  dei  compiti  previsti  dalle
leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di  profilassi
internazionale e di sanita' pubblica. 
  2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera  c),  del
Protocollo possono essere condotte esclusivamente  persone  imbarcate
su mezzi delle autorita' italiane all'esterno del  mare  territoriale
della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a
seguito di operazioni di soccorso. 
  3.  Ai  fini  dell'esecuzione  del  Protocollo,  le  aree  di   cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono
equiparate alle zone di  frontiera  o  di  transito  individuate  dal
decreto del Ministro dell'interno  adottato  ai  sensi  dell'articolo
28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
  4. Le strutture indicate alle lettere A) e B)  dell'allegato  1  al
Protocollo sono equiparate a quelle  previste  dall'articolo  10-ter,
comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286.  La  struttura  per  il
rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al  Protocollo  e'
equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. 
  5. Al  soggetto  trattenuto  nelle  aree  di  cui  all'articolo  1,
paragrafo 1, lettera c), del  Protocollo  e'  rilasciato  l'attestato
nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato  contiene  il  codice
univoco  d'identita'   assegnato   in   esito   alle   attivita'   di
foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita'
dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente
certifica la qualita' di richiedente  la  protezione  internazionale,
attesta  l'identita'  dichiarata  dall'interessato  e   consente   il
riconoscimento del  titolare  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera  c),  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  6. In casi eccezionali, su disposizione del  responsabile  italiano
di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lo  straniero  sottoposto  alle
procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche
se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1,  lettera
c), del Protocollo, puo' essere trasferito in strutture  situate  nel
territorio italiano.  L'esecuzione  del  trasferimento  previsto  dal
presente comma non fa venir meno il titolo del  trattenimento  e,  in
ogni  caso,  non  produce  effetto  sulla  procedura  alla  quale  lo
straniero e' sottoposto. 
  7. Per l'attuazione del Protocollo,  le  amministrazioni  pubbliche
sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione  di  contratti  o
convenzioni di appalto di  lavori,  servizi  o  forniture,  anche  in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre  2011,  n.  159,  e  dei  vincoli  inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, nonche' in deroga  allo  schema
di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi  dell'articolo  12,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
  8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della  Repubblica
di  Albania   nei   confronti   dello   Stato   italiano,   derivanti
dall'attuazione  del  Protocollo.  Gli  atti  di   sequestro   o   di
pignoramento eventualmente notificati  sono  nulli.  La  nullita'  e'
rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura  esecutiva
non puo' essere proseguita e che il processo e' estinto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo degli articoli 4,  comma  2-bis,  e  28-bis,
          comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,
          (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status  di  rifugiato),
          pubblicato sulla GU n. 40 del 16.02.2008, e' il seguente: 
                «Art.   4   (Commissioni    territoriali    per    il
          riconoscimento   della   protezione   internazionale).    -
          (omissis) 
                2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno,  presso
          ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
          al verificarsi di un eccezionale incremento  delle  domande
          di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e  per
          il  tempo  strettamente  necessario  da  determinare  nello
          stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo
          complessivo di trenta per  l'intero  territorio  nazionale.
          Alle sezioni si applicano le  disposizioni  concernenti  le
          Commissioni territoriali.» 
                «Art. 28-bis (Procedure accelerate). - (omissis) 
                4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone  di
          frontiera o di transito sono individuate  con  decreto  del
          Ministro dell'interno.  Con  il  medesimo  decreto  possono
          essere istituite fino  a  cinque  ulteriori  sezioni  delle
          Commissioni territoriali di cui all'articolo  4,  comma  2,
          per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.» 
              - Il testo degli articoli 10-ter, comma 1, e 14,  comma
          1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero), pubblicato sulla GU n.  191  del  18.08.1998  -
          Suppl. Ordinario n. 139, e' il seguente: 
                «Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione  dei
          cittadini   stranieri   rintracciati   in   posizione    di
          irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
          di operazioni di salvataggio in mare). -  1.  Lo  straniero
          rintracciato in occasione  dell'attraversamento  irregolare
          della  frontiera  interna  o  esterna  ovvero  giunto   nel
          territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
          in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di  prima
          assistenza  presso  appositi  punti  di   crisi   allestiti
          nell'ambito delle strutture  di  cui  al  decreto-legge  30
          ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle  strutture  di  cui
          all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.
          142.  Presso  i  medesimi  punti  di  crisi  sono  altresi'
          effettuate le operazioni di rilevamento  fotodattiloscopico
          e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli  9  e  14
          del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del   26   giugno   2013   ed   e'   assicurata
          l'informazione    sulla     procedura     di     protezione
          internazionale, sul programma di  ricollocazione  in  altri
          Stati membri dell'Unione europea e  sulla  possibilita'  di
          ricorso al rimpatrio volontario assistito.» 
                «Art. 14 Esecuzione dell'espulsione  (Legge  6  marzo
          1998, n. 40,  art.  12).  -  1.  Quando  non  e'  possibile
          eseguire    con    immediatezza    l'espulsione    mediante
          accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a  causa
          di situazioni transitorie che  ostacolano  la  preparazione
          del rimpatrio  o  l'effettuazione  dell'allontanamento,  il
          questore dispone che lo straniero  sia  trattenuto  per  il
          tempo  strettamente  necessario   presso   il   centro   di
          permanenza  per  i  rimpatri  piu'   vicino,   tra   quelli
          individuati  o  costituiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  A   tal   fine   effettua   richiesta   di
          assegnazione   del   posto    alla    Direzione    centrale
          dell'immigrazione  e  della  polizia  delle  frontiere  del
          Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
          dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30  luglio
          2002,  n.  189.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento   rientrano,   oltre   a   quelle    indicate
          all'articolo 13, comma 4-bis,  anche  quelle  riconducibili
          alla necessita' di prestare soccorso allo  straniero  o  di
          effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla  sua
          identita' o nazionalita' ovvero di  acquisire  i  documenti
          per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
          idoneo.» 
              - Il testo dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, del
          decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  142,  (Attuazione
          della   direttiva   2013/33/UE   recante   norme   relative
          all'accoglienza dei richiedenti protezione  internazionale,
          nonche'  della  direttiva  2013/32/UE,  recante   procedure
          comuni ai fini del  riconoscimento  e  della  revoca  dello
          status di protezione internazionale), pubblicato  sulla  GU
          n. 214 del 15.09.2015, e' il seguente: 
                «Art. 4 (Documentazione). - (omissis) 
                2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6,
          la  questura   rilascia   al   richiedente   un   attestato
          nominativo, che certifica la sua  qualita'  di  richiedente
          protezione internazionale.» 
              - Il testo dell'articolo  1,  comma  1,  lett.  c)  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445,  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
          pubblicato sulla GU n. 42 del 20.02.2001 - Suppl. Ordinario
          n. 30, e' il seguente: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          testo unico si intende per: 
                  (omissis) 
                  c)  DOCUMENTO  DI  RICONOSCIMENTO  ogni   documento
          munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
          cartaceo,  magnetico  o  informatico,   da   una   pubblica
          amministrazione italiana o di  altri  Stati,  che  consenta
          l'identificazione personale del titolare;» 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  stato  pubblicato
          sulla GU n. 226 del 28.09.2011 - Suppl. Ordinario n. 214. 
              - Il testo  dell'articolo  12,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  (Attuazione  della
          direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
          dei richiedenti protezione  internazionale,  nonche'  della
          direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale), pubblicato sulla GU n. 214 del 15.09.2015,
          e' il seguente: 
                «Art. 12 (Condizioni materiali di accoglienza). -  1.
          Con decreto del Ministro dell'interno e' adottato lo schema
          di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e
          dei servizi relativi al funzionamento  dei  centri  di  cui
          agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da  assicurare
          livelli di accoglienza uniformi nel  territorio  nazionale,
          in relazione alle peculiarita'  di  ciascuna  tipologia  di
          centro.»