Art. 3 Disposizioni di coordinamento 1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorita': a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto; b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore; c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, possono essere istituite non piu' di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma; f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo; g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo; h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria; i) uno speciale ufficio di sanita' marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanita' pubblica. 2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorita' italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso. 3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo e' equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. 5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identita' assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, puo' essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero e' sottoposto. 7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonche' in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non puo' essere proseguita e che il processo e' estinto.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 4, comma 2-bis, e 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), pubblicato sulla GU n. 40 del 16.02.2008, e' il seguente: «Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale). - (omissis) 2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali.» «Art. 28-bis (Procedure accelerate). - (omissis) 4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.» - Il testo degli articoli 10-ter, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato sulla GU n. 191 del 18.08.1998 - Suppl. Ordinario n. 139, e' il seguente: «Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi' effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario assistito.» «Art. 14 Esecuzione dell'espulsione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12). - 1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.» - Il testo dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), pubblicato sulla GU n. 214 del 15.09.2015, e' il seguente: «Art. 4 (Documentazione). - (omissis) 2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale.» - Il testo dell'articolo 1, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato sulla GU n. 42 del 20.02.2001 - Suppl. Ordinario n. 30, e' il seguente: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: (omissis) c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;» - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' stato pubblicato sulla GU n. 226 del 28.09.2011 - Suppl. Ordinario n. 214. - Il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), pubblicato sulla GU n. 214 del 15.09.2015, e' il seguente: «Art. 12 (Condizioni materiali di accoglienza). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno e' adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarita' di ciascuna tipologia di centro.»