Art. 4 
 
                  Giurisdizione e legge applicabile 
 
  1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d),  del
Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.
25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  e  la  disciplina
italiana ed europea concernente i requisiti e le  procedure  relativi
all'ammissione e  alla  permanenza  degli  stranieri  nel  territorio
nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni  indicate  al
primo   periodo   sussiste   la   giurisdizione   italiana   e   sono
territorialmente   competenti,   in   via   esclusiva,   la   sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea  del  tribunale
di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di  cui  al
presente comma si applica la legge italiana. 
  2. Lo straniero  sottoposto  alle  procedure  di  cui  al  comma  1
rilascia la procura speciale  al  difensore  mediante  sottoscrizione
apposta su documento analogico. La procura speciale e' trasmessa  con
strumenti di comunicazione elettronica, anche  in  copia  informatica
per  immagine,  unitamente  a  copia  del  documento   identificativo
attribuito ai sensi dell'articolo 3,  comma  5,  e  all'attestazione,
rilasciata da un operatore  della  Polizia  di  Stato,  dell'avvenuta
apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale
cosi' rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo  83  del
codice  di  procedura  civile  e  dall'articolo  122  del  codice  di
procedura penale. 
  3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1,  adotta
le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio  del
diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al
comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei
documenti  necessari  per  l'esercizio  del  diritto  di  difesa   e'
utilizzato l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  altro
servizio elettronico di  recapito  certificato  qualificato  messo  a
disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di  conferire  con
il  difensore  e'  esercitato,  con  modalita'  audiovisive  che   ne
assicurino la riservatezza, mediante collegamento da  remoto  tra  il
luogo in cui si trova lo straniero  e  quello  in  cui  si  trova  il
difensore. 
  4. Il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  della  presente  legge  e'
proposto nel  termine  stabilito  dall'articolo  35-ter  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
  5. L'avvocato del migrante di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  1,
lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui  si
trova il giudice, con collegamento in modalita' audiovisive da remoto
con il luogo in  cui  si  trova  il  migrante.  Solo  quando  non  e'
possibile il collegamento da  remoto  e  il  rinvio  dell'udienza  e'
incompatibile  con  il  rispetto  dei   termini   del   procedimento,
all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello  Stato,
che si reca, per lo svolgimento  dell'incarico,  nelle  aree  di  cui
all'articolo  1,  paragrafo  1,  lettera  c),   del   Protocollo,   e
all'interprete e' liquidato un rimborso delle spese di viaggio  e  di
soggiorno. La misura,  comunque  non  superiore  a  euro  500,  e  le
condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il  reato
sia commesso  in  danno  di  un  cittadino  albanese  o  dello  Stato
albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui  al  comma  1
del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),  del  Protocollo,  e'
punito secondo la legge italiana, se vi  e'  richiesta  del  Ministro
della giustizia, fermo restando il regime di procedibilita'  previsto
per il delitto. La richiesta del Ministro non  e'  necessaria  per  i
delitti puniti con la pena  dell'ergastolo  o  della  reclusione  non
inferiore nel minimo a tre anni. 
  7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure  di  cui
al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non  luogo  a  procedere,
salvo che si tratti di delitti per  i  quali  e'  previsto  l'arresto
obbligatorio   in   flagranza,   quando   e'   acquisita   la   prova
dell'esecuzione  del  rimpatrio.  Nei   confronti   dello   straniero
sottoposto  alla  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere  il
rimpatrio e' eseguito quando  la  misura  e'  revocata  o  dichiarata
estinta.   Il   questore   comunica   l'esecuzione   del    rimpatrio
all'autorita'   giudiziaria   procedente.   L'autorita'   giudiziaria
procedente comunica al questore il provvedimento con il quale  revoca
la misura o ne dichiara l'estinzione. Se  lo  straniero  fa  ingresso
illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione
del reato piu' grave per il quale si e' proceduto nei suoi  confronti
in conformita' al presente  comma,  si  applica  l'articolo  345  del
codice di procedura penale. 
  8. Quando e' esercitata la giurisdizione penale ai sensi del  comma
6,  l'autorita'  giudiziaria  e  la  polizia   giudiziaria   svolgono
direttamente  le  rispettive  funzioni  anche  nelle  aree   di   cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del  Protocollo  secondo  le
disposizioni del codice di procedura penale,  salvo  quanto  disposto
dai commi da 9 a 18 del presente articolo. 
  9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette  il  relativo  verbale
entro quarantotto ore  al  pubblico  ministero.  L'interrogatorio  da
parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388  del  codice
di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice  per
le indagini preliminari, ai  sensi  dell'articolo  391  del  medesimo
codice, si svolgono  sempre  a  distanza  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  133-ter  del  citato  codice   di   procedura   penale.
L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano. 
  10. Se il reato  per  il  quale  si  e'  proceduto  all'arresto  in
flagranza non e' compreso tra quelli di cui al  secondo  periodo  del
comma 6, il  pubblico  ministero,  immediatamente  e  comunque  prima
dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per
l'esercizio del potere di  richiesta  di  cui  all'articolo  342  del
codice di procedura penale. 
  11. Quando, ai sensi dell'articolo 391,  comma  5,  del  codice  di
procedura penale,  il  giudice  applica  la  misura  cautelare  della
custodia  in  carcere,   l'indagato   e'   immediatamente   posto   a
disposizione   dell'autorita'   giudiziaria    procedente    mediante
trasferimento presso idonee  strutture  ubicate  nelle  aree  di  cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del  Protocollo.  Quando  il
giudice dispone  una  misura  diversa  dalla  custodia  cautelare  in
carcere o  l'immediata  liberazione  dell'arrestato  o  del  fermato,
l'indagato resta sottoposto al trattenimento,  laddove  disposto,  in
corso di esecuzione al momento della commissione del reato. 
  12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis,  secondo  periodo,  del
codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza  con  le
modalita'  di  cui  all'articolo   133-ter   del   medesimo   codice,
collegandosi  dal  luogo  in  cui  si  trova.  Il  termine   per   la
proposizione della richiesta di riesame ai  sensi  dell'articolo  309
del codice di procedura penale e' fissato in quindici giorni. 
  13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma
3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  142,
il procedimento penale e' sospeso, fatto salvo il compimento di  atti
urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7  e  9  del  presente
articolo. Durante la sospensione  del  procedimento  sono  sospesi  i
termini di cui agli articoli  303  e  407  del  codice  di  procedura
penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona  sottoposta
alle indagini al compimento degli atti urgenti e' assicurata  con  le
modalita' di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura  penale
mediante collegamento dal luogo in cui si trova. 
  14. L'articolo 558 e il titolo III  del  libro  VI  del  codice  di
procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non  si  applicano
ai reati di cui al comma 6 del presente articolo. 
  15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice  di  procedura
penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo. 
  16. Le notificazioni previste dal codice  di  procedura  penale  al
soggetto sottoposto alle procedure di cui al  comma  1  del  presente
articolo sono eseguite dal nucleo di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera  f),  della  presente  legge  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice  di  procedura  penale  in
quanto compatibili. 
  17. I depositi  e  le  comunicazioni  effettuati  dagli  organi  di
polizia giudiziaria possono  essere  sempre  eseguiti  con  modalita'
telematiche. 
  18. Per i reati  di  cui  al  comma  6  e'  competente  l'autorita'
giudiziaria con sede in Roma. 
  19. Il Garante nazionale dei diritti delle  persone  private  della
liberta' personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14,  comma
2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286 si veda nelle note all'art. 3. 
              - Il decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,
          (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
          sull'attribuzione, a cittadini di Paesi  terzi  o  apolidi,
          della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
          bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'   norme
          minime sul contenuto  della  protezione  riconosciuta),  e'
          stato pubblicato sulla GU n. 3 del 04.01.2008. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 28  gennaio
          2008, n. 25 si veda nelle note all'art. 3. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  18  agosto
          2015, n. 142 si veda nelle note all'art. 3. 
              - Il testo dell'articolo 83  del  codice  di  procedura
          civile e' il seguente: 
                «Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la  parte  sta
          in giudizio col ministero  di  un  difensore,  questi  deve
          essere munito di procura. 
                La procura alle liti puo' essere generale o  speciale
          e deve essere  conferita  con  atto  pubblico  o  scrittura
          privata autenticata. 
                La procura speciale  puo'  essere  anche  apposta  in
          calce  o  a  margine  della  citazione,  del  ricorso,  del
          controricorso, della comparsa di risposta  o  d'intervento,
          del precetto o della domanda d'intervento  nell'esecuzione,
          ovvero della memoria di  nomina  del  nuovo  difensore,  in
          aggiunta o in sostituzione  del  difensore  originariamente
          designato. In tali casi l'autografia  della  sottoscrizione
          della parte  deve  essere  certificata  dal  difensore.  La
          procura si considera apposta in calce anche  se  rilasciata
          su foglio separato che sia  pero'  congiunto  materialmente
          all'atto cui  si  riferisce,  o  su  documento  informatico
          separato  sottoscritto  con  firma  digitale  e   congiunto
          all'atto cui si riferisce mediante  strumenti  informatici,
          individuati  con  apposito  decreto  del  Ministero   della
          giustizia. Se la procura alle liti e'  stata  conferita  su
          supporto  cartaceo,  il  difensore   che   si   costituisce
          attraverso  strumenti  telematici  ne  trasmette  la  copia
          informatica autenticata con firma  digitale,  nel  rispetto
          della  normativa,  anche  regolamentare,   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici e trasmessi in via telematica. 
                La procura speciale si presume conferita soltanto per
          un determinato grado del processo, quando nell'atto non  e'
          espressa volonta' diversa.». 
              - Il testo dell'articolo 122 del  codice  di  procedura
          penale e' il seguente: 
                «Art. 122 (Procura speciale per determinati atti).  -
          1. Quando la legge consente che un atto  sia  compiuto  per
          mezzo di un procuratore speciale, la procura deve,  a  pena
          di inammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico  o
          scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre  alle
          indicazioni  richieste  specificamente  dalla   legge,   la
          determinazione dell'oggetto per  cui  e'  conferita  e  dei
          fatti ai quali si riferisce. Se la  procura  e'  rilasciata
          per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione  puo'
          essere autenticata dal difensore medesimo.  La  procura  e'
          unita agli atti. 
                2. Per le pubbliche  amministrazioni  e'  sufficiente
          che la procura sia sottoscritta dal dirigente  dell'ufficio
          nella circoscrizione in cui si procede  e  sia  munita  del
          sigillo dell'ufficio. 
                2-bis. La procura speciale e'  depositata,  in  copia
          informatica autenticata con firma digitale  o  altra  firma
          elettronica  qualificata,  nel  rispetto  della  normativa,
          anche  regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione,  la
          trasmissione e la ricezione dei documenti informatici,  con
          le  modalita'   previste   dall'articolo   111-bis,   salvo
          l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire  a
          richiesta dell'autorita' giudiziaria. 
                3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti
          nell'interesse altrui senza procura speciale  nei  casi  in
          cui questa e' richiesta dalla legge». 
              - Il testo  dell'articolo  35-ter  del  citato  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e' il seguente: 
                «Art. 35-ter (Sospensione della decisione in  materia
          di riconoscimento  della  protezione  internazionale  nella
          procedura in frontiera). -  1.  Quando  il  richiedente  e'
          trattenuto  ai  sensi  dell'articolo  6-bis   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n.  142,  contro  la  decisione
          della  Commissione  territoriale  e'  ammesso  ricorso  nel
          termine  di   quattordici   giorni   dalla   notifica   del
          provvedimento e si applica l'articolo 35-bis, comma 3,  del
          presente decreto. L'istanza di  sospensione  dell'efficacia
          esecutiva del provvedimento impugnato e' proposta,  a  pena
          di inammissibilita', con il ricorso introduttivo. 
                2. Il ricorso e'  immediatamente  notificato  a  cura
          della  cancelleria  al  Ministero  dell'interno  presso  la
          Commissione territoriale  o  la  sezione  che  ha  adottato
          l'atto  impugnato  e  al  pubblico   ministero,   che   nei
          successivi due giorni possono  depositare  note  difensive.
          Entro lo stesso termine, la  Commissione  che  ha  adottato
          l'atto impugnato e' tenuta a rendere disponibili il verbale
          di audizione o, ove possibile, il verbale  di  trascrizione
          della videoregistrazione, nonche' copia  della  domanda  di
          protezione internazionale  e  di  tutta  la  documentazione
          acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza
          del predetto termine il giudice in composizione monocratica
          provvede allo stato degli  atti  entro  cinque  giorni  con
          decreto motivato non impugnabile. 
                3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino
          all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo
          periodo,  il  ricorrente  non   puo'   essere   espulso   o
          allontanato dal luogo nel quale e' trattenuto. 
                4. Quando l'istanza  di  sospensione  e'  accolta  il
          ricorrente e' ammesso nel territorio  nazionale  e  gli  e'
          rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
          La sospensione degli effetti del  provvedimento  impugnato,
          disposta ai sensi  del  comma  3,  perde  efficacia  se  il
          ricorso e' rigettato, con decreto anche non definitivo. 
                5. Alla scadenza del  termine  di  cui  al  comma  2,
          ultimo periodo, il  giudice,  in  composizione  collegiale,
          procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e  seguenti,
          in quanto compatibili.» 
              - Il testo dell'articolo 10 del  codice  penale  e'  il
          seguente: 
                «Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero).
          - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli
          7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o
          di un cittadino, un delitto per il quale la legge  italiana
          stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la  reclusione
          non inferiore nel minimo a un anno, e'  punito  secondo  la
          legge medesima, sempre che si trovi  nel  territorio  dello
          Stato, e vi sia richiesta  del  Ministro  della  giustizia,
          ovvero istanza o querela della persona offesa. 
                Se il delitto e' commesso  a  danno  delle  Comunita'
          europee, di  uno  Stato  estero  o  di  uno  straniero,  il
          colpevole e' punito secondo la legge italiana, a  richiesta
          del Ministro della giustizia, sempre che: 
                  1° si trovi nel territorio dello Stato; 
                  2° si tratti di delitto per il quale  e'  stabilita
          la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della  reclusione
          non inferiore nel minimo a tre anni; 
                  3° l'estradizione di lui non sia  stata  conceduta,
          ovvero non sia stata accettata dal Governo dello  Stato  in
          cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato  a
          cui egli appartiene. 
                La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza
          o la querela della persona offesa non sono necessarie per i
          delitti previsti dagli articoli  317,  318,  319,  319-bis,
          319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis». 
              - Il testo dell'articolo 345 del  codice  di  procedura
          penale e' il seguente: 
                «Art.   345   (Difetto   di   una    condizione    di
          procedibilita'. Riproponibilita' dell'azione penale). -  1.
          Il  provvedimento  di  archiviazione  e  la   sentenza   di
          proscioglimento o di non luogo a procedere,  anche  se  non
          piu'  soggetta  a  impugnazione,  con  i  quali  e'   stata
          dichiarata la mancanza della querela, della istanza,  della
          richiesta   o   dell'autorizzazione   a   procedere,    non
          impediscono l'esercizio dell'azione penale per il  medesimo
          fatto e  contro  la  medesima  persona  se  e'  in  seguito
          proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e'  concessa
          l'autorizzazione ovvero se e'  venuta  meno  la  condizione
          personale che rendeva necessaria l'autorizzazione. 
                2.  La  stessa  disposizione  si  applica  quando  il
          giudice  accerta  la  mancanza   di   una   condizione   di
          procedibilita' diversa da  quelle  indicate  nel  comma  1,
          nonche' quando, dopo che e' stata pronunciata  sentenza  di
          non luogo a procedere o di non doversi  procedere  a  norma
          dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacita' dell'imputato
          viene  meno  o  si  accerta  che  e'   stato   erroneamente
          dichiarato». 
              - Il testo dell'articolo 388 del  codice  di  procedura
          penale e' il seguente: 
                «Art.  388   (Mancata   esecuzione   dolosa   di   un
          provvedimento  del  giudice).  -  Chiunque,  per  sottrarsi
          all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento
          dell'autorita'  giudiziaria,  o  dei  quali  e'  in   corso
          l'accertamento dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  stessa,
          compie, sui propri o sugli altrui  beni,  atti  simulati  o
          fraudolenti, o  commette  allo  stesso  scopo  altri  fatti
          fraudolenti,   e'    punito,    qualora    non    ottemperi
          all'ingiunzione  di  eseguire  il  provvedimento,  con   la
          reclusione fino a tre anni o con la multa  da  euro  103  a
          euro 1.032. 
                La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di
          un provvedimento del giudice civile, ovvero  amministrativo
          o contabile, che concerna  l'affidamento  di  minori  o  di
          altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a
          difesa della proprieta', del possesso o del credito. 
                La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di
          un  provvedimento  del   giudice   che   prescriva   misure
          inibitorie o correttive a tutela dei diritti di  proprieta'
          industriale. 
                E' altresi' punito con  la  pena  prevista  al  primo
          comma chiunque, essendo  obbligato  alla  riservatezza  per
          espresso   provvedimento   adottato   dal    giudice    nei
          procedimenti   che   riguardino   diritti   di   proprieta'
          industriale, viola il relativo ordine. 
                Chiunque sottrae,  sopprime,  distrugge,  disperde  o
          deteriora  una  cosa  di  sua   proprieta'   sottoposta   a
          pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o  conservativo
          e' punito con la reclusione fino a un anno e con  la  multa
          fino a euro 309. 
                Si applicano la reclusione da due mesi a due  anni  e
          la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso  dal
          proprietario su una cosa affidata alla sua custodia,  e  la
          reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51
          a euro 516 se il fatto e'  commesso  dal  custode  al  solo
          scopo di favorire il proprietario della cosa. 
                Il custode di  una  cosa  sottoposta  a  pignoramento
          ovvero  a  sequestro   giudiziario   o   conservativo   che
          indebitamente   rifiuta,   omette   o   ritarda   un   atto
          dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno  o
          con la multa fino a euro 516. 
                La pena  di  cui  al  settimo  comma  si  applica  al
          debitore  o  all'amministratore,   direttore   generale   o
          liquidatore  della   societa'   debitrice   che,   invitato
          dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o  i  crediti
          pignorabili, omette di rispondere nel termine  di  quindici
          giorni o effettua una falsa dichiarazione. 
                Il  colpevole  e'  punito  a  querela  della  persona
          offesa». 
              - Il testo dell'articolo 391 del  codice  di  procedura
          penale e' il seguente: 
                «Art. 391 (Udienza di convalida). - 1.  L'udienza  di
          convalida  si  svolge  in  camera  di  consiglio   con   la
          partecipazione necessaria del  difensore  dell'arrestato  o
          del fermato. 
                Quando l'arrestato, il  fermato  o  il  difensore  ne
          fanno richiesta il giudice puo' autorizzarli a  partecipare
          a distanza. 
                2. Se il difensore di fiducia o  di  ufficio  non  e'
          stato reperito o non e' comparso,  il  giudice  provvede  a
          norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresi',  anche
          d'ufficio, verifica che  all'arrestato  o  al  fermato  sia
          stata data la comunicazione di cui all'articolo 386,  comma
          1, o che comunque sia stato informato ai  sensi  del  comma
          1-bis dello stesso articolo, e provvede,  se  del  caso,  a
          dare o a completare la comunicazione o  l'informazione  ivi
          indicate. 
                3. Il  pubblico  ministero,  se  comparso,  indica  i
          motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste  in
          ordine alla liberta' personale. Il giudice  procede  quindi
          all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo  che
          questi non abbia potuto o si sia  rifiutato  di  comparire;
          sente in ogni caso il suo difensore. 
                4. Quando risulta che l'arresto o il fermo  e'  stato
          legittimamente eseguito e sono stati  osservati  i  termini
          previsti dagli articoli 386 comma  3  e  390  comma  1,  il
          giudice  provvede  alla  convalida  con  ordinanza.  Contro
          l'ordinanza  che  decide  sulla  convalida,   il   pubblico
          ministero e  l'arrestato  o  il  fermato  possono  proporre
          ricorso per cassazione. 
                5.  Se  ricorrono  le  condizioni  di  applicabilita'
          previste  dall'articolo  273  e   taluna   delle   esigenze
          cautelari previste dall'articolo 274,  il  giudice  dispone
          l'applicazione   di   una   misura   coercitiva   a   norma
          dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato  eseguito  per
          uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis  del  codice
          penale o nell'articolo 381, comma 2,  del  presente  codice
          ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito  anche
          fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e'
          disposta anche al di fuori  dei  limiti  di  pena  previsti
          dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280. 
                6. Quando non  provvede  a  norma  del  comma  5,  il
          giudice dispone  con  ordinanza  la  immediata  liberazione
          dell'arrestato o del fermato. 
                7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non
          sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
          coloro che  hanno  diritto  di  proporre  impugnazione.  Le
          ordinanze  pronunciate  in  udienza  sono   comunicate   al
          pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
          se non comparsi. I  termini  per  l'impugnazione  decorrono
          dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
          comunicazione o notificazione. L'arresto o il  fermo  cessa
          di avere efficacia  se  l'ordinanza  di  convalida  non  e'
          pronunciata o depositata nelle quarantotto  ore  successive
          al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a
          disposizione del giudice». 
              -  Il  testo  dell'articolo  133-ter  del   codice   di
          procedura penale e' il seguente: 
                «Art.   133-ter   (Modalita'   e    garanzie    della
          partecipazione a distanza). - 1.  L'autorita'  giudiziaria,
          quando dispone che un atto sia compiuto a  distanza  o  che
          una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un
          atto  o  alla  celebrazione  di  un'udienza,  provvede  con
          decreto motivato. Quando  non  e'  emesso  in  udienza,  il
          decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al
          provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto
          o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno  tre
          giorni prima della data suddetta. Il decreto e'  comunicato
          anche alle autorita' interessate. 
                2. Nei  casi  di  cui  al  comma  1  e'  attivato  un
          collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o  l'ufficio
          giudiziario e il luogo in cui si  trovano  le  persone  che
          compiono l'atto o che partecipano all'udienza  a  distanza.
          Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o
          che  partecipano  all'udienza  a  distanza  e'   equiparato
          all'aula di udienza. 
                3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena  di
          nullita',  con  modalita'   idonee   a   salvaguardare   il
          contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle  parti
          all'atto o all'udienza  e  ad  assicurare  la  contestuale,
          effettiva e reciproca visibilita'  delle  persone  presenti
          nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna  di  essa
          di udire quanto  viene  detto  dalle  altre.  Nei  casi  di
          udienza  pubblica  e'  assicurata  un'adeguata  pubblicita'
          degli atti compiuti a distanza. 
                Dell'atto  o  dell'udienza  e'  sempre  disposta   la
          registrazione audiovisiva. 
                4. Salvo quanto disposto dai  commi  5,  6  e  7,  le
          persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a
          distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da  un
          ufficio di polizia giudiziaria  individuato  dall'autorita'
          giudiziaria,  previa  verifica  della   disponibilita'   di
          dotazioni tecniche e condizioni logistiche  idonee  per  il
          collegamento audiovisivo. 
                5.  Le  persone  detenute,  internate,  sottoposte  a
          custodia cautelare in carcere  o  ristrette  in  carcere  a
          seguito di arresto o di fermo,  quando  compiono  l'atto  o
          partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal  luogo
          in cui si trovano. 
                6. Sentite le  parti,  l'autorita'  giudiziaria  puo'
          autorizzare  le  persone  che   compiono   l'atto   o   che
          partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo
          diverso da quello indicato nel comma 4. 
                7. I difensori si collegano dai rispettivi  uffici  o
          da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque  assicurato  il
          diritto dei  difensori  o  dei  loro  sostituti  di  essere
          presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E'  parimenti
          sempre assicurato il  diritto  dei  difensori  o  dei  loro
          sostituti di consultarsi  riservatamente  tra  loro  e  con
          l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei. 
                8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove  l'autorita'
          giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di  cui  al
          comma  6,  un  ausiliario  del  giudice  o   del   pubblico
          ministero, individuato anche tra gli ausiliari in  servizio
          presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un
          ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  individuato  in   via
          prioritaria tra il personale in servizio presso le  sezioni
          di polizia giudiziaria  e  designato  tra  coloro  che  non
          svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di  investigazione  o
          di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai
          fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si  trovano
          le  persone  che  compiono   l'atto   o   che   partecipano
          all'udienza a distanza, ne  attesta  l'identita'  e  redige
          verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo  136,
          in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni  di  cui
          al comma 3, primo periodo, e al comma 7,  secondo  e  terzo
          periodo,  delle  cautele   adottate   per   assicurare   la
          regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in  cui  la
          persona si trova, nonche'  dell'assenza  di  impedimenti  o
          limitazioni all'esercizio dei diritti e delle  facolta'  ad
          essa spettanti.» 
              - Il testo dell'articolo 342 del  codice  di  procedura
          penale e' il seguente: 
                «Art. 342 (Traduzione di documenti.  Trascrizione  di
          registrazioni). -  1.  Quando  e'  acquisito  un  documento
          redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne
          dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se cio'  e'
          necessario alla sua comprensione. 
                2. Quando e' acquisita una registrazione, il  giudice
          ne  dispone,  se  necessario,  la  trascrizione   a   norma
          dell'articolo 268, comma 7.» 
              - Il testo del comma 5 dell'articolo 391 del codice  di
          procedura penale e' il seguente: 
              «Art. 391(Udienza di convalida). - (omissis) 
                5.  Se  ricorrono  le  condizioni  di  applicabilita'
          previste  dall'articolo  273  e   taluna   delle   esigenze
          cautelari previste dall'articolo 274,  il  giudice  dispone
          l'applicazione   di   una   misura   coercitiva   a   norma
          dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato  eseguito  per
          uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis  del  codice
          penale o nell'articolo 381, comma 2,  del  presente  codice
          ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito  anche
          fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e'
          disposta anche al di fuori  dei  limiti  di  pena  previsti
          dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.» 
              - Il testo dell'articolo 309 del  codice  di  procedura
          penale e' il seguente: 
                «Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una
          misura  coercitiva).  -  1.  Entro   dieci   giorni   dalla
          esecuzione o notificazione  del  provvedimento,  l'imputato
          puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della
          ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo  che  si
          tratti  di  ordinanza  emessa  a  seguito  di  appello  del
          pubblico ministero. 
                2. Per l'imputato latitante il termine decorre  dalla
          data di notificazione eseguita a norma  dell'articolo  165.
          Tuttavia, se  sopravviene  l'esecuzione  della  misura,  il
          termine decorre da tale momento quando l'imputato prova  di
          non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 
                3.  Il  difensore  dell'imputato  puo'  proporre   la
          richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione
          dell'avviso  di  deposito  dell'ordinanza  che  dispone  la
          misura. 
                3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si
          computano i  giorni  per  i  quali  e'  stato  disposto  il
          differimento del  colloquio,  a  norma  dell'articolo  104,
          comma 3. 
                4.  La  richiesta  di  riesame  e'  presentata  nella
          cancelleria  del  tribunale  indicato  nel  comma   7.   Si
          osservano le forme previste dall'articolo 582. 
                5. Il presidente cura che sia dato  immediato  avviso
          all'autorita' giudiziaria procedente  la  quale,  entro  il
          giorno successivo, e comunque non oltre il  quinto  giorno,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  presentati   a   norma
          dell'articolo 291, comma  1,  nonche'  tutti  gli  elementi
          sopravvenuti  a  favore  della  persona   sottoposta   alle
          indagini. 
                6.  Con  la  richiesta  di  riesame  possono   essere
          enunciati anche i motivi  e  l'imputato  puo'  chiedere  di
          comparire personalmente. Chi ha proposto la  richiesta  ha,
          inoltre, facolta' di  enunciare  nuovi  motivi  davanti  al
          giudice del riesame facendone dare  atto  a  verbale  prima
          dell'inizio della discussione. 
                7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
          collegiale, il tribunale del luogo nel  quale  ha  sede  la
          corte di appello o la sezione  distaccata  della  corte  di
          appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio  del
          giudice che ha emesso l'ordinanza. 
                8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge  in
          camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
          L'avviso della data fissata per  l'udienza  e'  comunicato,
          almeno tre giorni prima, al pubblico  ministero  presso  il
          tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello  che
          ha  richiesto  l'applicazione   della   misura;   esso   e'
          notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato
          ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza  gli  atti
          restano depositati in  cancelleria,  con  facolta'  per  il
          difensore di esaminarli e di estrarne copia. 
                8-bis.  Il  pubblico  ministero  che   ha   richiesto
          l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in
          luogo del pubblico ministero presso il  tribunale  indicato
          nel comma 7. L'imputato che ne  abbia  fatto  richiesta  ai
          sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente  o,
          quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di
          partecipare  a  distanza.  Il  presidente   puo'   altresi'
          disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che  vi
          consenta. 
                9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli  atti  il
          tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita'  della
          richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza  oggetto
          del riesame  decidendo  anche  sulla  base  degli  elementi
          addotti dalle parti nel corso dell'udienza. 
                Il  tribunale   puo'   annullare   il   provvedimento
          impugnato o riformarlo  in  senso  favorevole  all'imputato
          anche per motivi diversi da quelli  enunciati  ovvero  puo'
          confermarlo per ragioni diverse da  quelle  indicate  nella
          motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale  annulla
          il provvedimento impugnato se la motivazione  manca  o  non
          contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292,
          delle esigenze cautelari, degli  indizi  e  degli  elementi
          forniti dalla difesa. 
                9-bis.   Su   richiesta    formulata    personalmente
          dall'imputato  entro   due   giorni   dalla   notificazione
          dell'avviso, il tribunale differisce la  data  dell'udienza
          da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se  vi
          siano giustificati motivi. In tal caso il  termine  per  la
          decisione e quello  per  il  deposito  dell'ordinanza  sono
          prorogati nella stessa misura. 
                10. Se la trasmissione degli  atti  non  avviene  nei
          termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta
          di riesame o il deposito dell'ordinanza  del  tribunale  in
          cancelleria  non  intervengono  nei   termini   prescritti,
          l'ordinanza  che  dispone  la   misura   coercitiva   perde
          efficacia   e,   salve   eccezionali   esigenze   cautelari
          specificamente  motivate,  non   puo'   essere   rinnovata.
          L'ordinanza  del  tribunale  deve  essere   depositata   in
          cancelleria entro trenta giorni  dalla  decisione  salvi  i
          casi   in   cui   la   stesura   della   motivazione    sia
          particolarmente complessa per il numero degli  arrestati  o
          la gravita' delle imputazioni. In  tali  casi,  il  giudice
          puo' disporre  per  il  deposito  un  termine  piu'  lungo,
          comunque non  eccedente  il  quarantacinquesimo  giorno  da
          quello della decisione». 
              - Il testo dell'articolo 6-bis, comma  3,  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2015,  n.  142  (Attuazione  della
          direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
          dei richiedenti protezione  internazionale,  nonche'  della
          direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale), pubblicato sulla GU n. 214 del 15.09.2015,
          e' il seguente: 
              «Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero  durante  lo
          svolgimento   della   procedura   in   frontiera   di   cui
          all'articolo 28-bis  del  decreto  legislativo  28  gennaio
          2008, n. 25). - (omissis) 
                3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo
          strettamente necessario per lo svolgimento della  procedura
          in frontiera ai  sensi  dell'articolo  28-bis  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
                La convalida comporta il trattenimento nel centro per
          un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.» 
              - Il testo dell'articolo 303 del  codice  di  procedura
          penale e' il seguente: 
                «Art. 303 (Termini di durata massima  della  custodia
          cautelare). - 1.  La  custodia  cautelare  perde  efficacia
          quando: 
                  a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi  i
          seguenti  termini   senza   che   sia   stato   emesso   il
          provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
          il  giudice  dispone  il  giudizio  abbreviato   ai   sensi
          dell'articolo 438, ovvero senza che sia  stata  pronunciata
          la sentenza di applicazione della pena su  richiesta  delle
          parti: 
                    1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                    2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la  legge  stabilisce  la  pena  della  reclusione
          superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
          numero 3); 
                    3) un anno, quando si procede per un delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o  la
          pena della reclusione non inferiore  nel  massimo  a  venti
          anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407,
          comma 2, lettera a), sempre che  per  lo  stesso  la  legge
          preveda la pena della reclusione superiore  nel  massimo  a
          sei anni; 
                  b) dall'emissione del provvedimento che dispone  il
          giudizio o dalla  sopravvenuta  esecuzione  della  custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 
                    1) sei mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                    2) un anno, quando si procede per un delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a venti anni, salvo  quanto  previsto
          dal numero 1); 
                    3) un anno e sei mesi, quando si procede  per  un
          delitto  per  il  quale  la  legge   stabilisce   la   pena
          dell'ergastolo o la pena  della  reclusione  superiore  nel
          massimo a venti anni; 
                    3-bis) qualora si proceda per i  delitti  di  cui
          all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui  ai
          numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino  a  sei  mesi.  Tale
          termine e' imputato a quello della fase precedente ove  non
          completamente utilizzato, ovvero ai  termini  di  cui  alla
          lettera  d)  per  la  parte   eventualmente   residua.   In
          quest'ultimo caso i termini di cui  alla  lettera  d)  sono
          proporzionalmente ridotti. 
                  b-bis) dall'emissione  dell'ordinanza  con  cui  il
          giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
          esecuzione della custodia sono decorsi i  seguenti  termini
          senza che sia stata pronunciata  sentenza  di  condanna  ai
          sensi dell'articolo 442: 
                    1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                    2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a venti anni, salvo  quanto  previsto
          nel numero 1; 
                    3) nove mesi, quando si procede  per  un  delitto
          per il quale la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o
          la pena della reclusione  superiore  nel  massimo  a  venti
          anni; 
                  c) dalla pronuncia della sentenza  di  condanna  di
          primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della  custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna in grado di appello; 
                    1) nove mesi, se vi e' stata condanna  alla  pena
          della reclusione non superiore a tre anni; 
                    2) un anno, se vi e'  stata  condanna  alla  pena
          della reclusione non superiore a dieci anni; 
                    3) un anno e sei mesi, se vi  e'  stata  condanna
          alla pena dell'ergastolo o  della  reclusione  superiore  a
          dieci anni; 
                  d) dalla pronuncia della sentenza  di  condanna  in
          grado di appello  o  dalla  sopravvenuta  esecuzione  della
          custodia sono decorsi gli  stessi  termini  previsti  dalla
          lettera  c)  senza  che  sia  stata  pronunciata   sentenza
          irrevocabile di condanna, salve  le  ipotesi  di  cui  alla
          lettera  b),  numero  3-bis).  Tuttavia,  se  vi  e'  stata
          condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
          proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si  applica
          soltanto la disposizione del comma 4. 
                2. Nel caso in cui, a  seguito  di  annullamento  con
          rinvio da parte della  Corte  di  cassazione  o  per  altra
          causa, il procedimento regredisca a una fase o a  un  grado
          di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad  altro  giudice,
          dalla data del provvedimento che dispone il regresso  o  il
          rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della  custodia
          cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
          relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. 
                3. Nel caso di evasione  dell'imputato  sottoposto  a
          custodia  cautelare,  i  termini  previsti  dal   comma   1
          decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e  grado
          del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata  la
          custodia cautelare. 
                4. La durata complessiva  della  custodia  cautelare,
          considerate anche le proroghe previste  dall'articolo  305,
          non puo' superare i seguenti termini: 
                  a) due anni, quando si procede per un  delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                  b) quattro anni, quando si procede per  un  delitto
          per il quale la legge stabilisce la pena  della  reclusione
          non superiore  nel  massimo  a  venti  anni,  salvo  quanto
          previsto dalla lettera a); 
                  c) sei anni, quando si procede per un  delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
          reclusione superiore nel massimo a venti anni.» 
              - Il testo dell'articolo 407 del  codice  di  procedura
          penale e' il seguente: 
                «Art. 407 (Termini di durata massima  delle  indagini
          preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo  393
          comma 4, la durata  delle  indagini  preliminari  non  puo'
          comunque superare diciotto mesi o, se si  procede  per  una
          contravvenzione, un anno. 
                2. La durata massima e' tuttavia di due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
                  a) i delitti appresso indicati: 
                    1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis
          e  422  del  codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle
          ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed  e)  del
          comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo  unico  approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43; 
                    2)  delitti  consumati  o  tentati  di  cui  agli
          articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma,  e  630
          dello stesso codice penale; 
                    3) delitti commessi avvalendosi delle  condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo; 
                    4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui agli  articoli  270,  terzo  comma,  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
                    5)    delitti    di    illegale    fabbricazione,
          introduzione  nello  Stato,  messa  in  vendita,  cessione,
          detenzione e porto in luogo pubblico o aperto  al  pubblico
          di armi da guerra  o  tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di
          esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi  comuni
          da sparo escluse quelle  previste  dall'articolo  2,  comma
          terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                    6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma  2,
          e 74 del testo unico delle leggi in materia  di  disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
                    7) delitto di cui  all'articolo  416  del  codice
          penale  nei  casi  in  cui  e'  obbligatorio  l'arresto  in
          flagranza; 
                    7-bis) dei delitti previsto dagli  articoli  600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo  comma  601,
          602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3,  e  12-bis
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, e successive modificazioni. 
                  b) notizie di  reato  che  rendono  particolarmente
          complesse le investigazioni per la molteplicita'  di  fatti
          tra loro collegati ovvero per l'elevato numero  di  persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese; 
                  c) indagini che richiedono il  compimento  di  atti
          all'estero; 
                  d) procedimenti in cui e' indispensabile  mantenere
          il collegamento tra piu' uffici del  pubblico  ministero  a
          norma dell'articolo 371. 
                3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis,  non
          possono essere utilizzati gli  atti  di  indagine  compiuti
          dopo la scadenza  del  termine  per  la  conclusione  delle
          indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato  dal
          giudice.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  133-ter  del   codice   di
          procedura penale e' il seguente: 
                «Art.   133-ter   (Modalita'   e    garanzie    della
          partecipazione a distanza). - 1.  L'autorita'  giudiziaria,
          quando dispone che un atto sia compiuto a  distanza  o  che
          una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un
          atto  o  alla  celebrazione  di  un'udienza,  provvede  con
          decreto motivato. Quando  non  e'  emesso  in  udienza,  il
          decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al
          provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto
          o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno  tre
          giorni prima della data suddetta. Il decreto e'  comunicato
          anche alle autorita' interessate. 
                2. Nei  casi  di  cui  al  comma  1  e'  attivato  un
          collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o  l'ufficio
          giudiziario e il luogo in cui si  trovano  le  persone  che
          compiono l'atto o che partecipano all'udienza  a  distanza.
          Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o
          che  partecipano  all'udienza  a  distanza  e'   equiparato
          all'aula di udienza. 
                3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena  di
          nullita',  con  modalita'   idonee   a   salvaguardare   il
          contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle  parti
          all'atto o all'udienza  e  ad  assicurare  la  contestuale,
          effettiva e reciproca visibilita'  delle  persone  presenti
          nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna  di  essa
          di udire quanto  viene  detto  dalle  altre.  Nei  casi  di
          udienza  pubblica  e'  assicurata  un'adeguata  pubblicita'
          degli atti compiuti a distanza. 
                Dell'atto  o  dell'udienza  e'  sempre  disposta   la
          registrazione audiovisiva. 
                4. Salvo quanto disposto dai  commi  5,  6  e  7,  le
          persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a
          distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da  un
          ufficio di polizia giudiziaria  individuato  dall'autorita'
          giudiziaria,  previa  verifica  della   disponibilita'   di
          dotazioni tecniche e condizioni logistiche  idonee  per  il
          collegamento audiovisivo. 
                5.  Le  persone  detenute,  internate,  sottoposte  a
          custodia cautelare in carcere  o  ristrette  in  carcere  a
          seguito di arresto o di fermo,  quando  compiono  l'atto  o
          partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal  luogo
          in cui si trovano. 
                6. Sentite le  parti,  l'autorita'  giudiziaria  puo'
          autorizzare  le  persone  che   compiono   l'atto   o   che
          partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo
          diverso da quello indicato nel comma 4. 
                7. I difensori si collegano dai rispettivi  uffici  o
          da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque  assicurato  il
          diritto dei  difensori  o  dei  loro  sostituti  di  essere
          presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E'  parimenti
          sempre assicurato il  diritto  dei  difensori  o  dei  loro
          sostituti di consultarsi  riservatamente  tra  loro  e  con
          l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei. 
                8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove  l'autorita'
          giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di  cui  al
          comma  6,  un  ausiliario  del  giudice  o   del   pubblico
          ministero, individuato anche tra gli ausiliari in  servizio
          presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un
          ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  individuato  in   via
          prioritaria tra il personale in servizio presso le  sezioni
          di polizia giudiziaria  e  designato  tra  coloro  che  non
          svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di  investigazione  o
          di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai
          fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si  trovano
          le  persone  che  compiono   l'atto   o   che   partecipano
          all'udienza a distanza, ne  attesta  l'identita'  e  redige
          verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo  136,
          in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni  di  cui
          al comma 3, primo periodo, e al comma 7,  secondo  e  terzo
          periodo,  delle  cautele   adottate   per   assicurare   la
          regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in  cui  la
          persona si trova, nonche'  dell'assenza  di  impedimenti  o
          limitazioni all'esercizio dei diritti e delle  facolta'  ad
          essa spettanti.» 
              - Il testo dell'articolo 588 del  codice  di  procedura
          penale e' il seguente: 
                «Art.  588   (Convalida   dell'arresto   e   giudizio
          direttissimo). - 1. Gli ufficiali o gli agenti  di  polizia
          giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che
          hanno  avuto   in   consegna   l'arrestato   lo   conducono
          direttamente davanti al giudice  del  dibattimento  per  la
          convalida dell'arresto e  il  contestuale  giudizio,  sulla
          base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In
          tal caso citano anche  oralmente  la  persona  offesa  e  i
          testimoni  e  avvisano  il  difensore  di  fiducia  o,   in
          mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo
          97, comma 3. 
                2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali
          o gli agenti di  polizia  giudiziaria  che  hanno  eseguito
          l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato  gliene
          danno   immediata   notizia   e   presentano    l'arrestato
          all'udienza che il  giudice  fissa  entro  quarantotto  ore
          dall'arresto.  Non  si  applica  la  disposizione  prevista
          dall'articolo 386, comma 4. 
                3. Il giudice al quale viene  presentato  l'arrestato
          autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia  giudiziaria  a
          una relazione orale  e  quindi  sente  l'arrestato  per  la
          convalida dell'arresto. 
                4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in
          flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo'  presentare
          direttamente all'udienza,  in  stato  di  arresto,  per  la
          convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto  ore
          dall'arresto. Si applicano  al  giudizio  di  convalida  le
          disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili. 
                4-bis. Salvo quanto previsto  dal  comma  4-ter,  nei
          casi di cui ai commi 2 e 4 il  pubblico  ministero  dispone
          che l'arrestato sia custodito in uno  dei  luoghi  indicati
          nel comma 1 dell'articolo 284. 
                In caso di mancanza, indisponibilita'  o  inidoneita'
          di tali luoghi,  o  quando  essi  sono  ubicati  fuori  dal
          circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, o  in  caso
          di  pericolosita'  dell'arrestato,  il  pubblico  ministero
          dispone che sia custodito  presso  idonee  strutture  nella
          disponibilita'  degli  ufficiali  o   agenti   di   polizia
          giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno  avuto
          in   consegna   l'arrestato.   In   caso    di    mancanza,
          indisponibilita' o inidoneita'  di  tali  strutture,  o  se
          ricorrono altre  specifiche  ragioni  di  necessita'  o  di
          urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato
          che l'arrestato sia condotto nella casa  circondariale  del
          luogo dove l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne  possa
          derivare grave pregiudizio per le  indagini,  presso  altra
          casa circondariale vicina. 
                4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma  2,
          lettere e-bis) ed f), il  pubblico  ministero  dispone  che
          l'arrestato sia custodito  presso  idonee  strutture  nella
          disponibilita'  degli  ufficiali  o   agenti   di   polizia
          giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno  avuto
          in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di  cui
          al comma 4-bis, terzo periodo. 
                5.  Se  l'arresto  non  e'  convalidato,  il  giudice
          restituisce gli atti  al  pubblico  ministero.  Il  giudice
          procede tuttavia a giudizio direttissimo quando  l'imputato
          e il pubblico ministero vi consentono. 
                6. Se l'arresto e'  convalidato  a  norma  dei  commi
          precedenti, si procede immediatamente al giudizio. Nel caso
          di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma  3,
          il giudice, se l'arresto e' convalidato,  quando  manca  la
          querela e questa  puo'  ancora  sopravvenire,  sospende  il
          processo. La sospensione e'  revocata  non  appena  risulti
          sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in
          ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge  per  la
          proposizione. 
                7. L'imputato ha facolta' di chiedere un termine  per
          preparare la difesa non superiore a cinque  giorni.  Quando
          l'imputato si avvale di tale facolta', il  dibattimento  e'
          sospeso fino  all'udienza  immediatamente  successiva  alla
          scadenza del termine. 
                8. Subito dopo  l'udienza  di  convalida,  l'imputato
          puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato  ovvero  di
          applicazione della  pena  su  richiesta.  In  tal  caso  il
          giudizio  si  svolge  davanti  allo  stesso   giudice   del
          dibattimento. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
          452, comma 2. 
                9. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al
          giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo  449,
          commi 4 e 5.» 
              - Il testo dell'articolo 13, comma 13-ter, del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero),  pubblicato  sulla
          GU n. 191 del 18.08.1998 - Suppl. Ordinario n. 139,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 13(Espulsione amministrativa)  (Legge  6  marzo
          1998, n. 40, art. 11). - (omissis) 
                13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.» 
              - Il testo dell'articolo 104 del  codice  di  procedura
          penale e' il seguente: 
                «Art. 104 (Colloqui del difensore con  l'imputato  in
          custodia cautelare). - 1. L'imputato in stato  di  custodia
          cautelare ha diritto di  conferire  con  il  difensore  fin
          dall'inizio dell'esecuzione della misura. 
                2. La persona arrestata  in  flagranza  o  fermata  a
          norma dell'articolo 384 ha  diritto  di  conferire  con  il
          difensore subito dopo l'arresto o il fermo. 
                3. Nel corso delle indagini preliminari per i delitti
          di cui all'articolo 51,  commi  3-bis  e  3-quater,  quando
          sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il
          giudice su  richiesta  del  pubblico  ministero  puo',  con
          decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a
          cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con  il
          difensore. 
                4. Nell'ipotesi di arresto  o  di  fermo,  il  potere
          previsto dal comma 3 e' esercitato dal  pubblico  ministero
          fino al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto  a
          disposizione del giudice. 
                4-bis. L'imputato in  stato  di  custodia  cautelare,
          l'arrestato e il  fermato,  che  non  conoscono  la  lingua
          italiana,  hanno  diritto  all'assistenza  gratuita  di  un
          interprete per conferire con il difensore a norma dei commi
          precedenti. Per la nomina dell'interprete si  applicano  le
          disposizioni del titolo IV del libro II.» 
              - Il testo dell'articolo 156, commi 1 e 2,  del  codice
          di procedura penale e' il seguente: 
                «Art. 156 (Notificazioni all'imputato detenuto). - 1.
          Le notificazioni all'imputato  detenuto,  anche  successive
          alla prima, sono sempre eseguite nel  luogo  di  detenzione
          mediante consegna di copia alla persona. 
                2. In caso di  rifiuto  della  ricezione,  se  ne  fa
          menzione  nella  relazione  di  notificazione  e  la  copia
          rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a  chi
          ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non  e'
          possibile consegnare la  copia  direttamente  all'imputato,
          perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta
          notificazione   il    direttore    dell'istituto    informa
          immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.» 
              - Il testo dell'articolo 14, comma 2-bis,  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero),  pubblicato  sulla
          GU n. 191 del 18.08.1998 - Suppl. Ordinario n. 139,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione) (Legge 6  marzo
          1998, n. 40, art. 12). - (omissis) 
                2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze
          o reclami orali  o  scritti,  anche  in  busta  chiusa,  al
          Garante nazionale e  ai  garanti  regionali  o  locali  dei
          diritti delle persone private della liberta' personale.»