Art. 5 Disposizioni organizzative 1. Il Ministero dell'interno individua, tra il personale gia' in servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di «responsabile italiano» di ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, nonche' i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunita', i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale e informano il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficolta' o violazioni, anche ai fini di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di funzionalita' delle diverse attivita' connesse alle funzioni di polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, e' istituito un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 3. Per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli anni 2024 e 2025, il Ministero dell'interno e' autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque unita' di personale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonche' di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 67.369 per l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo. 4. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, e' autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 23.171 per l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo. 5. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e' autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unita' di personale dell'area dei funzionari e 30 unita' di personale dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unita' gia' titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo. 6. Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e' incrementato di 10 unita', con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma. Conseguentemente, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877 per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per l'anno 2029, di euro 1.297.416 per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dall'anno 2033. 7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli gia' individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma. 8. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilita', in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute e' autorizzato al reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e di sei unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonche', per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilita'. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera i), puo' avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 694.366 per l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo. 9. Nelle aree di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, nonche' quelle di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per le finalita' di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale gia' titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, 28 unita' di personale, di cui 8 dirigenti medici, 1 unita' appartenente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unita' appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unita' appartenente all'area degli assistenti e 8 unita' dell'area degli operatori. Agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 10. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennita' a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonche' quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato sulla GU n. 250 del 24.01.1998 - Suppl. Ordinario n. 92, e' il seguente: «Art. 55 (Immunita'). - I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far rispettare le immunita', i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale. Alle immunita', privilegi e prerogative non puo' farsi rinunzia se non per espressa disposizione o autorizzazione del Ministro per gli affari esteri.». - Il testo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato sulla GU n. 95 del 22.04.2023, e' il seguente: «Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). - (omissis) 4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2: a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo' presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento. b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validita'; b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacita' di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalita' maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.». - Il testo dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106 del 09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente: «Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono: a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche' manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondita' della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando; d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu' conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. 2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento, che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.». - La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, (Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali), pubblicata sulla GU n. 58 del 9/3/1991, e' la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico - Il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), pubblicato sulla GU n. 177 del 31.07.2017, e' il seguente: «Art. 6 (Ammissione al tirocinio). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera, da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui deve provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica, determinando le modalita' di formulazione del relativo bando nonche' il termine per la presentazione delle domande.». - Il testo dell'articolo 6, comma 7, del decreto legge 8 giugno 2021, n. 80, (Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato sulla GU n. 136 del 09.06.2021, e' il seguente: «Art. 6 (Piano integrato di attivita' e organizzazione). - (omissis) 7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.». - Il testo dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106 del 09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente: «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale). - (omissis) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.». - Il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata sulla GU n. 113 del 17.05.1997 - Suppl. Ordinario n. 98, e' il seguente: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (omissis) 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.». - Il testo dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106 del 09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente: «Art. 70 (Norme finali). - (omissis) 12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si' applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di' fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.». - Il decreto del Ministero della Salute 22 febbraio 2013, n. 56 (Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'), e' stato pubblicato sulla GU n. 119 del 23.05.2013. - Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato sulla GU n. 280 del 29.11.2004, e' il seguente: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - (omissis) 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), pubblicata sulla GU n. 178 del 01.08.2016, e' il seguente: «Art. 5 (Indennita' di missione). - 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali e' corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennita' a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 2. L'indennita' di missione di cui al comma 1 e' calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la localita' di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.». - Il testo dell'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato sulla GU n. 250 del 24.01.1998 - Suppl. Ordinario n. 92, e' il seguente: «Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto e' assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. 2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a stipulare una o piu' polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternita' e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente. 3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. 4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' l'istituto del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. 5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o piu' polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidita' permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.».