Art. 5 
 
                     Disposizioni organizzative 
 
  1. Il Ministero dell'interno individua, tra il  personale  gia'  in
servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica e conformemente alle  disposizioni  del
Protocollo, le funzioni di «responsabile italiano» di ciascuna  delle
aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del  Protocollo,
nonche' i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo  sono
tenuti a far rispettare le immunita', i privilegi  e  le  prerogative
stabiliti dal  diritto  internazionale  e  informano  il  capo  della
rappresentanza diplomatica in caso di difficolta' o violazioni, anche
ai fini di cui all'articolo  55  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  2.  Per   assicurare   il   soddisfacimento   delle   esigenze   di
funzionalita' delle  diverse  attivita'  connesse  alle  funzioni  di
polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, e'  istituito  un
nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura  di
Roma, la cui organizzazione e i cui  compiti  sono  disciplinati  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri  e
del Corpo della  guardia  di  finanza  e  il  Capo  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
  3. Per le maggiori  esigenze  delle  Commissioni  e  delle  sezioni
territoriali per il riconoscimento della  protezione  internazionale,
con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), per gli anni 2024 e 2025, il Ministero dell'interno e'
autorizzato  a  reclutare,  in   aggiunta   alle   vigenti   facolta'
assunzionali e nei limiti della  dotazione  organica,  quarantacinque
unita' di personale dell'area dei funzionari, prevista dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale  del  comparto  Funzioni
centrali  per  il  triennio  2019-2021,  con  contratto   di   lavoro
subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento  delle
procedure di mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali
pubbliche o lo scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di  concorsi
pubblici. Per garantire il reclutamento del  predetto  personale,  il
Ministero  dell'interno  puo'  avvalersi  della  procedura   di   cui
all'articolo 1, comma 4, lettera  b),  del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente  comma  si
applicano le disposizioni dell'articolo 35-quater, comma  3-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Ai  fini  dell'attuazione
del presente comma e' autorizzata la  spesa  di  euro  1.347.376  per
l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025  per
gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per  l'anno  2024  e  di  euro
102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso  del  lavoro
straordinario nonche' di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600
annui a decorrere dall'anno 2025  per  i  buoni  pasto.  E'  altresi'
autorizzata  la  spesa  di  euro  250.000  per  l'anno  2024  per  lo
svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di  euro  67.369  per
l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025  per  i
maggiori  oneri  di  funzionamento  derivanti  dal  reclutamento  del
contingente di personale di cui al primo periodo. 
  4. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo,
il Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e  nei
limiti della dotazione organica, e' autorizzato, per l'anno  2024,  a
bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto  di  lavoro
subordinato a tempo  indeterminato,  anche  mediante  scorrimento  di
graduatorie vigenti, un contingente di  10  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A
tale fine e' autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno  2024  e
di euro  463.412  annui  a  decorrere  dall'anno  2025.  E'  altresi'
autorizzata  la  spesa  di  euro  300.000  per  l'anno  2024  per  lo
svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di  euro  23.171  per
l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno  2025  per  i
maggiori  oneri  di  funzionamento  derivanti  dal  reclutamento  del
contingente di personale di cui al primo periodo. 
  5. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo,
il  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi,  e'  autorizzato,  per  gli
anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facolta' assunzionali  previste  a
legislazione vigente  e  nei  limiti  della  dotazione  organica,  ad
assumere 18 unita' di personale dell'area dei funzionari e 30  unita'
di  personale  dell'area  degli  assistenti  del  comparto   Funzioni
centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice
di pace  di  Roma,  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  senza  il  previo  svolgimento  delle  procedure   di
mobilita', mediante l'indizione di  procedure  concorsuali  pubbliche
estese anche alle unita' gia' titolari di rapporto di lavoro a  tempo
determinato o mediante lo scorrimento delle  vigenti  graduatorie  di
concorsi pubblici. A tale  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.324.529 per l'anno 2024 e  di  euro  1.986.793  annui  a  decorrere
dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000  per
l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di
euro 66.227 per l'anno 2024  e  di  euro  19.868  annui  a  decorrere
dall'anno 2025 per i maggiori oneri di  funzionamento  derivanti  dal
reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo. 
  6. Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in  materia
di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione  dei
cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale  della
magistratura  ordinaria   e'   incrementato   di   10   unita',   con
corrispondente incremento del contingente  fissato  dalla  lettera  L
della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con  decreto
del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentito  il   Consiglio
superiore  della  magistratura,  si  provvede   alla   corrispondente
rideterminazione  della  pianta  organica  del  tribunale  di   Roma.
Conseguentemente, il Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato  ad
assumere un contingente di 10 magistrati ordinari.  A  tale  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877
per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per
l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per
l'anno 2029, di euro 1.297.416 per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per
l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e  di  euro  1.390.210
annui a decorrere dall'anno 2033. 
  7. In deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,  il  Consiglio  superiore
della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito
della dotazione organica prevista  a  legislazione  vigente  e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di  ulteriori
posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli
gia' individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma. 
  8. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui  all'articolo
3, comma 1, lettera i), della presente legge, in deroga  all'articolo
6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche'  in  deroga
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e senza il previo esperimento delle procedure di  mobilita',  in
aggiunta alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  nei  limiti  della
dotazione organica, il  Ministero  della  salute  e'  autorizzato  al
reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico  e
di sei unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare  nell'area
dei  funzionari,  di  cui  quattro  con  il  profilo  di  funzionario
sanitario e due con il  profilo  di  funzionario  amministrativo.  Il
Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di  cui
al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi  pubblici,
l'utilizzo di vigenti  graduatorie  di  concorsi  pubblici  di  altre
amministrazioni pubbliche nonche',  per  il  personale  dirigenziale,
mediante procedure di mobilita'. Nelle more del  completamento  delle
procedure del predetto  reclutamento,  l'ufficio  di  cui  al  citato
articolo 3, comma 1, lettera i), puo' avvalersi di un  corrispondente
contingente di personale dirigenziale e non  dirigenziale  costituito
da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione
di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, che  conserva  lo  stato  giuridico  e  il  trattamento
economico  fondamentale  dell'amministrazione  di  appartenenza.   Si
applica l'articolo 70, comma 12, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 694.366 per
l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025.  E'
altresi' autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per  lo
svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro  133.334  per
l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per  i
maggiori  oneri  di  funzionamento  derivanti  dal  reclutamento  del
contingente di personale di cui al primo periodo. 
  9. Nelle aree di cui di cui all'articolo 1,  paragrafo  1,  lettera
c), del Protocollo, l'Istituto  nazionale  per  la  promozione  della
salute delle popolazioni migranti e per il contrasto  delle  malattie
della poverta' svolge le proprie funzioni  di  assistenza,  anche  ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute  22
febbraio 2013, n. 56, nonche' quelle di coordinamento tra i  soggetti
coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per
le finalita' di cui al presente comma, il medesimo Istituto,  per  il
biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e'
autorizzato, nei limiti della dotazione  organica,  ad  assumere  con
contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  mediante
procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una  riserva
di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore
del personale  gia'  titolare  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato  con  l'Istituto,  28  unita'  di  personale,  di  cui  8
dirigenti medici, 1 unita' appartenente alla dirigenza professionale,
tecnica  e  amministrativa,  10  unita'  appartenenti  all'area   dei
professionisti della  salute  e  funzionari,  1  unita'  appartenente
all'area degli assistenti e 8 unita' dell'area degli operatori.  Agli
oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024  e  a  euro
1.873.087 annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  agli  oneri  per  lo
svolgimento delle procedure concorsuali,  pari  a  euro  100.000  per
l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a
euro 62.437 per l'anno  2024  e  a  euro  18.731  annui  a  decorrere
dall'anno 2025, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  10. Al personale delle Forze armate e delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  militare  o  civile  e  al   personale   dipendente   da
amministrazioni  pubbliche  inviato  in  missione  in   Albania   per
l'attuazione  delle  disposizioni  del  Protocollo  si  applica,   in
aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennita' a
carattere fisso o  continuativo,  il  trattamento  economico  di  cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge  21  luglio  2016,  n.  145,
nonche' quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 55 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.18   (Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato sulla
          GU n. 250 del 24.01.1998 - Suppl. Ordinario n.  92,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 55 (Immunita'). - I capi  delle  rappresentanze
          diplomatiche e degli uffici consolari  sono  tenuti  a  far
          rispettare le  immunita',  i  privilegi  e  le  prerogative
          stabiliti dal diritto internazionale. 
              Alle immunita', privilegi e prerogative non puo'  farsi
          rinunzia se non per espressa disposizione o  autorizzazione
          del Ministro per gli affari esteri.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 4, del decreto  legge
          22  aprile  2023,  n.  44,  (Disposizioni  urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          amministrazioni pubbliche), convertito con legge 21  giugno
          2023, n. 74, pubblicato sulla GU n. 95 del  22.04.2023,  e'
          il seguente: 
                «Art. 1 (Disposizioni  in  materia  di  rafforzamento
          della  capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni
          centrali). - (omissis) 
              4.  Per  garantire   la   necessaria   speditezza   del
          reclutamento  del  personale  di   cui   alla   tabella   B
          dell'allegato 2: 
                a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento della protezione civile puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM  di  avviare  procedure  di  reclutamento
          mediante concorso pubblico per titoli  e  prova  scritta  e
          orale. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve
          previste dalla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  dal  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, il bando puo'  prevedere  l'attribuzione
          di un punteggio doppio per il titolo  di  studio  richiesto
          per  l'accesso,  qualora  il  predetto  titolo  sia   stato
          conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
          per la presentazione della domanda di  partecipazione  alla
          procedura di reclutamento; 
                b) il Ministero  dell'interno  puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento  per
          il personale non dirigenziale  dell'amministrazione  civile
          dell'interno  mediante  concorso  pubblico  per  titoli  ed
          esami, bandito su base provinciale e svolto anche  mediante
          l'uso  di  tecnologie   digitali.   Ogni   candidato   puo'
          presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
          sola posizione  tra  quelle  messe  a  bando.  Qualora  una
          graduatoria  provinciale  risulti  incapiente  rispetto  ai
          posti messi a concorso, l'amministrazione  puo'  coprire  i
          posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
          degli idonei non vincitori per  la  medesima  posizione  di
          lavoro in altri ambiti  provinciali,  previo  interpello  e
          acquisito l'assenso degli interessati.  Ferme  restando,  a
          parita' di requisiti,  le  riserve  previste  dalla  legge,
          relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
          l'attribuzione di un punteggio  doppio  per  il  titolo  di
          studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto  titolo
          sia stato  conseguito  non  oltre  cinque  anni  prima  del
          termine previsto per  la  presentazione  della  domanda  di
          partecipazione alla procedura di reclutamento. 
                b-bis)  le  amministrazioni  centrali  e  le  agenzie
          possono  stipulare  convenzioni  volte   a   reclutare   il
          personale di cui  necessitano  mediante  scorrimento  delle
          graduatorie dei concorsi pubblici  svolti  per  il  tramite
          della Commissione RIPAM, in corso di validita'; 
                b-ter) il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   e'   autorizzato   ad   avviare   procedure    di
          reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
          scritta   e   orale,   per   l'assunzione   del   personale
          appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella  B
          dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
          procedure di reclutamento di cui al primo  periodo  possono
          essere  finalizzate  anche  al  reclutamento  di  personale
          dell'area  dei   funzionari   a   valere   sulle   facolta'
          assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
          competenze in materia di igiene e sicurezza sui  luoghi  di
          lavoro,  prevenzione  e  riduzione  delle   condizioni   di
          bisogno, analisi e valutazione delle politiche del  lavoro,
          gestione  dei  fondi  strutturali  e  della  capacita'   di
          investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
          contrattualistica pubblica. Ferme restando,  a  parita'  di
          requisiti, le riserve previste dalla legge 12  marzo  1999,
          n.  68,  il  bando  puo'  prevedere  l'attribuzione  di  un
          punteggio doppio per il  titolo  di  studio  richiesto  per
          l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato  conseguito
          non oltre cinque anni prima del  termine  previsto  per  la
          presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
          procedura di reclutamento, e,  in  ogni  caso,  un'adeguata
          valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
          soggetti di elevata specializzazione  tecnica  che  abbiano
          svolto attivita' presso il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali.». 
              -  Il  testo  dell'articolo   35-quater   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generale
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106  del
          09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente: 
                «Art. 35-quater (Procedimento  per  l'assunzione  del
          personale  non  dirigenziale).  -   1.   I   concorsi   per
          l'assunzione   del   personale   non   dirigenziale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
          quelli  indetti  dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
          esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
          prevedono: 
                  a) l'espletamento  di  almeno  una  prova  scritta,
          anche a contenuto teorico-pratico, e di  una  prova  orale,
          comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno  una
          lingua straniera ai sensi dell'articolo  37.  Le  prove  di
          esame sono  finalizzate  ad  accertare  il  possesso  delle
          competenze, intese come insieme delle  conoscenze  e  delle
          capacita'    logico-tecniche,    comportamentali    nonche'
          manageriali, per i profili che svolgono tali  compiti,  che
          devono essere specificate nel bando e definite  in  maniera
          coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle  abilita'
          residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1,  comma
          1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
          non specializzati, le  prove  di  esame  danno  particolare
          rilievo all'accertamento delle  capacita'  comportamentali,
          incluse quelle relazionali, e delle attitudini.  Il  numero
          delle prove d'esame e le relative modalita' di  svolgimento
          e  correzione   devono   contemperare   l'ampiezza   e   la
          profondita' della valutazione delle competenze definite nel
          bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi  di
          svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
          comma 2; 
                  b) l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali
          e,  facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza
          della  prova  orale,  garantendo  comunque  l'adozione   di
          soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la   pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
                  c) che le prove di esame possano  essere  precedute
          da forme di preselezione  con  test  predisposti  anche  da
          imprese e soggetti specializzati in selezione di personale,
          nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  e   possano   riguardare   l'accertamento   delle
          conoscenze o il  possesso  delle  competenze  di  cui  alla
          lettera a), indicate nel bando; 
                  d)  che  i  contenuti  di  ciascuna   prova   siano
          disciplinati  dalle  singole  amministrazioni  responsabili
          dello  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al  presente
          articolo, le quali adottano  la  tipologia  selettiva  piu'
          conferente con la tipologia dei  posti  messi  a  concorso,
          prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati,
          oltre  alle  competenze,  siano  valutate   le   esperienze
          lavorative pregresse e pertinenti, anche presso  la  stessa
          amministrazione, ovvero le abilita' residue  nel  caso  dei
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  12
          marzo 1999, n.  68.  Le  predette  amministrazioni  possono
          prevedere  che  nella  predisposizione   delle   prove   le
          commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
          competenze  e  selezione  del  personale,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
                  e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
          in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
                  f)  che   i   titoli   e   l'eventuale   esperienza
          professionale,  inclusi  i  titoli  di  servizio,   possano
          concorrere, in  misura  non  superiore  a  un  terzo,  alla
          formazione del punteggio finale. 
              2. Le procedure di reclutamento di cui al  comma  1  si
          svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
          l'efficienza, l'efficacia e la celerita'  di  espletamento,
          che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e  la
          tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
          di sistemi digitali diretti anche  a  realizzare  forme  di
          preselezione  ed  a   selezioni   decentrate,   anche   non
          contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
          scelta organizzativa dell'amministrazione  procedente,  nel
          rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
          lo svolgimento delle  prove  da  parte  dei  candidati  con
          disabilita' accertata ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,
          della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  o  con  disturbi
          specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
          ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni  non  contestuali  le
          amministrazioni  assicurano  comunque  la   trasparenza   e
          l'omogeneita'  delle  prove  somministrate   in   modo   da
          garantire il medesimo grado di  selettivita'  tra  tutti  i
          partecipanti. 
              3. Le commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma  1,
          lettera a), i bandi di concorso per i profili  non  apicali
          possono  prevedere  lo   svolgimento   della   sola   prova
          scritta.». 
              - La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71,
          (Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture
          circondariali), pubblicata sulla GU n. 58 del 9/3/1991,  e'
          la seguente: 
 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Il  testo  dell'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 13 luglio 2017, n. 116, (Riforma organica della
          magistratura onoraria e altre disposizioni sui  giudici  di
          pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
          onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
          57), pubblicato sulla GU  n.  177  del  31.07.2017,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 6 (Ammissione al tirocinio). - 1. Il  Consiglio
          superiore  della  magistratura  procede  con  delibera,  da
          adottarsi ad anni alterni entro il 31  marzo  dell'anno  in
          cui deve provvedersi,  alla  individuazione  dei  posti  da
          pubblicare, anche sulla base  delle  vacanze  previste  nei
          dodici mesi successivi, nelle piante organiche degli uffici
          del giudice di pace e degli uffici  di  collaborazione  del
          procuratore della Repubblica, determinando le modalita'  di
          formulazione del relativo bando nonche' il termine  per  la
          presentazione delle domande.». 
              - Il testo dell'articolo 6, comma 7, del decreto  legge
          8 giugno 2021, n. 80, (Misure urgenti per il  rafforzamento
          della    capacita'    amministrativa    delle     pubbliche
          amministrazioni   funzionale   all'attuazione   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
          della giustizia), convertito dalla legge 6 agosto 2021,  n.
          113, pubblicato sulla GU  n.  136  del  09.06.2021,  e'  il
          seguente: 
                «Art.   6   (Piano   integrato   di    attivita'    e
          organizzazione). - (omissis) 
              7. In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano  trovano
          applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  ferme
          restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
          b), del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114.  In
          caso di differimento del termine  previsto  a  legislazione
          vigente per l'approvazione del bilancio, gli  enti  locali,
          nelle more dell'approvazione del Piano, possono  aggiornare
          la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
          di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
          gli stanziamenti di bilancio e nel  rispetto  delle  regole
          per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
          provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto  di
          lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9,  comma
          1-quinquies, ultimo periodo, del  decreto-legge  24  giugno
          2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 2016, n. 160.». 
              - Il  testo  dell'articolo  6,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generale
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106  del
          09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente: 
                «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni  di
          personale). - (omissis) 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale.». 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo), pubblicata sulla GU n.  113  del
          17.05.1997 - Suppl. Ordinario n. 98, e' il seguente: 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (omissis) 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Il testo dell'articolo  70,  comma  12,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generale
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106  del
          09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente: 
              «Art. 70 (Norme finali). - (omissis) 
              12. In tutti i casi, anche  se  previsti  da  normative
          speciali,  nei  quali  enti  pubblici  territoriali,   enti
          pubblici non economici o altre  amministrazioni  pubbliche,
          dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad  autorizzare
          la   utilizzazione   da   parte    di    altre    pubbliche
          amministrazioni  di  proprio  personale,  in  posizione  di
          comando, di fuori ruolo,  o  in  altra  analoga  posizione,
          l'amministrazione  che  utilizza  il   personale   rimborsa
          all'amministrazione di  appartenenza  l'onere  relativo  al
          trattamento  fondamentale.  La  disposizione  di   cui   al
          presente comma si' applica al  personale  comandato,  fuori
          ruolo o in analoga  posizione  presso  l'ARAN  a  decorrere
          dalla completa  attuazione  del  sistema  di  finanziamento
          previsto dall'articolo  46,  commi  8  e  9,  del  presente
          decreto, accertata dall'organismo di coordinamento  di  cui
          all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. 
              Il  trattamento  economico  complessivo  del  personale
          inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero
          delle finanze  istituito  dall'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione  di
          comando, di' fuori ruolo  o  in  altra  analoga  posizione,
          presso  enti  pubblici  territoriali,  enti  pubblici   non
          economici  o  altre  amministrazioni  pubbliche  dotate  di
          autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione
          di appartenenza.». 
              - Il decreto del Ministero  della  Salute  22  febbraio
          2013,  n.  56   (Regolamento   recante   disposizioni   sul
          funzionamento e  l'organizzazione  dell'Istituto  nazionale
          per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
          per il contrasto delle malattie della poverta'),  e'  stato
          pubblicato sulla GU n. 119 del 23.05.2013. 
              - Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282, (Disposizioni urgenti in  materia
          fiscale e di finanza pubblica), convertito dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307,  pubblicato  sulla  GU  n.  280  del
          29.11.2004, e' il seguente: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - (omissis) 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21
          luglio  2016,  n.   145,   (Disposizioni   concernenti   la
          partecipazione dell'Italia alle  missioni  internazionali),
          pubblicata sulla GU n. 178 del 01.08.2016, e' il seguente: 
                «Art. 5 (Indennita' di missione). - 1. Con decorrenza
          dalla  data  di  entrata  nel   territorio,   nelle   acque
          territoriali e nello spazio aereo dei Paesi  interessati  e
          fino alla data di uscita dagli stessi per  il  rientro  nel
          territorio  nazionale  per  la  fine  della  missione,   al
          personale che partecipa  alle  missioni  internazionali  e'
          corrisposta, nell'ambito delle risorse  del  fondo  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata  del  periodo,
          in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle
          indennita' a carattere fisso e  continuativo,  l'indennita'
          di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.  941,
          nelle misure di cui al comma 2 del  presente  articolo,  al
          netto delle  ritenute,  detraendo  eventuali  indennita'  e
          contributi corrisposti allo stesso titolo agli  interessati
          direttamente dagli organismi internazionali. 
              2. L'indennita' di  missione  di  cui  al  comma  1  e'
          calcolata  sulla  diaria  giornaliera   prevista   per   la
          localita' di destinazione, nella misura del 98 per cento  o
          nella misura intera, incrementata del 30 per cento,  se  il
          personale non usufruisce a  qualsiasi  titolo  di  vitto  e
          alloggio gratuiti.». 
              - Il testo dell'articolo 211 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,   n.18,   (Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato sulla
          GU n. 250 del 24.01.1998 - Suppl. Ordinario n.  92,  e'  il
          seguente: 
                «Art.  211   (Assicurazioni).   -   1.   L'assistenza
          sanitaria  al  personale  in  servizio  all'estero   e   ai
          familiari aventi diritto e' assicurata ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. 
              2. In favore del personale  con  sede  di  servizio  in
          Stati  o  territori  dove  non  e'   erogata   l'assistenza
          sanitaria in  forma  diretta,  il  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a
          stipulare una o piu' polizze assicurative  per  prestazioni
          sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternita' e, in
          caso di carenza in loco  di  strutture  sanitarie  adeguate
          all'evento occorso, per  il  trasferimento  dell'infermo  e
          dell'eventuale  accompagnatore.  La  polizza   prevede   la
          copertura assicurativa anche  per  i  familiari  a  carico,
          purche' effettivamente conviventi  nella  stessa  sede  del
          dipendente. 
              3. Per il personale inviato  in  missione  in  Stato  o
          territorio diverso da quello della sede  di  servizio,  nel
          quale  non  e'  erogata  l'assistenza  sanitaria  in  forma
          diretta,  il  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale  stipula  polizze  assicurative
          per prestazioni sanitarie urgenti in  caso  di  malattia  o
          infortunio  e   per   il   trasferimento   dell'infermo   e
          dell'eventuale accompagnatore. 
              4. Nei  confronti  del  personale  e  dei  familiari  a
          carico, di cui ai commi 1, 2  e  3,  trovano  applicazione,
          nella misura in cui le prestazioni non sono  coperte  dalle
          polizze assicurative stipulate, l'assistenza  sanitaria  in
          forma indiretta prevista dall'articolo 7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618,  e  dal
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo  1,  comma  86,
          della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  nonche'  l'istituto
          del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. 
              5.  Il  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale e' autorizzato a stipulare,  in
          favore del personale di ruolo  in  servizio  o  inviato  in
          missione all'estero, una o piu'  polizze  assicurative  che
          coprono i rischi di morte, di invalidita' permanente  o  di
          altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta
          o da eventi calamitosi  di  origine  naturale  o  antropica
          occorsi all'estero. Le polizze prevedono  un  massimale  di
          copertura non inferiore a 1 milione  di  euro  in  caso  di
          morte e sono estese anche ai familiari  a  carico,  purche'
          effettivamente   conviventi   nella   stessa    sede    del
          dipendente.».