Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3,
4 e 5 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese: 
    a) per la realizzazione delle strutture previste  nelle  aree  di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, la spesa
di euro  31,2  milioni  per  l'anno  2024  in  favore  del  Ministero
dell'interno e di euro 8  milioni  per  l'anno  2024  in  favore  del
Ministero della giustizia; 
    b) per gli  oneri  di  conto  capitale  relativi  alle  dotazioni
strumentali necessarie all'esecuzione del  Protocollo,  la  spesa  di
euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno
e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero  della
giustizia. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, valutati in  euro
3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2028, si provvede ai  sensi  del  comma  5  del  presente
articolo. 
  3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di
cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui
all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in  28  milioni  di
euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del  presente
articolo. 
  4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in
euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni  per  ciascuno
degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi  del  comma  5  del
presente articolo. 
  5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi  2,  3  e  4  del
presente articolo e dall'articolo 3, comma  1,  lettera  d),  nonche'
agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3
e 11, della presente legge  e  dall'articolo  4  del  Protocollo,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un
fondo da ripartire con la dotazione di  euro  89.112.787  per  l'anno
2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al  2028.
Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con uno o piu'  decreti
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, della giustizia e della salute. 
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 47.680.000 euro per  l'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando: 
    a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia  e  delle
finanze per 18.282.602 euro; 
    b) l'accantonamento relativo al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 2.018.997 euro; 
    c) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro; 
    d) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione  e  del
merito per 3.590.477 euro; 
    e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica per 3.446.858 euro; 
    f) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti per 1.558.267 euro; 
    g) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 3.877.715 euro; 
    h)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  difesa  per
2.297.905 euro; 
    i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro; 
    l) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  cultura  per
3.844.975 euro; 
    m)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  salute  per
3.204.146 euro; 
    n)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  turismo   per
1.967.581 euro. 
  7. Agli oneri  derivanti  dal  comma  5  del  presente  articolo  e
dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in 94.856.475 euro
per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025,  125.492.482  euro
per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027,  125.702.673  euro
per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281  euro  per
l'anno 2030, 7.275.811 euro  per  l'anno  2031,  7.283.544  euro  per
l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a  decorrere  dall'anno  2033,  si
provvede: 
    a)  quanto  a  14.856.475  euro   per   l'anno   2024,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025,  5.492.482  euro  per
l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno  2027  e  5.702.673  euro  per
l'anno 2028, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a
decorrere dall'anno 2025; 
      2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui
a decorrere dall'anno 2025; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro
annui a decorrere dall'anno 2025; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025; 
      5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024
e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2025; 
      7) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025; 
      8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro
annui a decorrere dall'anno 2025; 
      9) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871  euro
annui a decorrere dall'anno 2025; 
      10) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024  e  10.881.902  euro
annui a decorrere dall'anno 2025; 
      11) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  difesa  per
7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025; 
      12) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per  8.344.953  euro  per
l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 
      13) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura  per
121.167 euro per  l'anno  2024  e  821.344  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025; 
      14) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
144.937 euro per  l'anno  2024  e  424.474  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025; 
      15) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  turismo  per
4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025. 
  8. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale  di
cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo  13  del  medesimo
Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto  paragrafo,
ai  relativi  oneri  si  fara'  fronte  con  apposito   provvedimento
legislativo. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge
          29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti  in  materia
          fiscale e di finanza pubblica), convertito dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307,  pubblicato  sulla  GU  n.  280  del
          29.11.2004, e' il seguente: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - (omissis) 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre
          2014, n. 190, (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2015), pubblicata sulla GU n. 300 del 29.12.2014  -  Suppl.
          Ordinario n. 99, e' il seguente: 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».