PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, di seguito indicate come «Parti» Visto il Trattato di Amicizia e di Collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Roma il 13 ottobre 1995; Visto il Protocollo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, firmato a Tirana il 3 novembre 2017; Considerato l'interesse delle Parti a promuovere una crescente cooperazione bilaterale in tutti i settori, anche nella prospettiva dell'adesione della Repubblica di Albania all'Unione Europea; Ritenuto necessario intensificare la collaborazione nell'ambito della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni tra le Parti; Consapevoli delle problematiche che derivano dalla migrazione illecita; In osservanza degli accordi internazionali nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo e, in particolare, nell'ambito della migrazione; Certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell'uomo; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Nell'ambito del presente Protocollo, con i termini seguenti si intende: a) «Parte albanese»: il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania; b) «Parte italiana»: il Governo della Repubblica Italiana; c) «Aree»: beni immobili di proprieta' demaniale, individuati nell'Allegato 1 del presente Protocollo; d) «migranti»: cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o e' stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana; e) «personale italiano»: il personale, anche non in possesso della cittadinanza italiana, inviato dalla Parte italiana in Albania per assicurare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo.