(Protocollo-art. 1)
 
PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  E  IL  CONSIGLIO
  DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA
  COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA 
 
  Il Governo della Repubblica  Italiana e il Consiglio  dei  Ministri
della Repubblica di Albania, di seguito indicate come «Parti» 
    Visto  il  Trattato  di  Amicizia  e  di  Collaborazione  tra  la
Repubblica  Italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Roma  il  13
ottobre 1995; 
    Visto  il  Protocollo  tra  il   Ministero   dell'Interno   della
Repubblica  Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica  di
Albania per il  rafforzamento  della  collaborazione  bilaterale  nel
contrasto al terrorismo e alla tratta  di  esseri  umani,  firmato  a
Tirana il 3 novembre 2017; 
    Considerato l'interesse delle Parti a  promuovere  una  crescente
cooperazione bilaterale in tutti i settori, anche  nella  prospettiva
dell'adesione della Repubblica di Albania all'Unione Europea; 
    Ritenuto necessario intensificare la  collaborazione  nell'ambito
della gestione dei flussi migratori, anche  in  considerazione  della
vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di  aspirazioni
tra le Parti; 
    Consapevoli delle problematiche  che  derivano  dalla  migrazione
illecita; 
    In osservanza  degli  accordi  internazionali  nell'ambito  della
tutela dei diritti dell'uomo e,  in  particolare,  nell'ambito  della
migrazione; 
    Certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi
migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo,
per garantire la tutela dei diritti dell'uomo; 
 
                    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
    1. Nell'ambito del presente Protocollo, con i termini seguenti si
intende: 
      a) «Parte albanese»: il Consiglio dei Ministri della Repubblica
d'Albania; 
      b) «Parte italiana»: il Governo della Repubblica  Italiana; 
      c) «Aree»: beni immobili di proprieta'  demaniale,  individuati
nell'Allegato 1 del presente Protocollo; 
      d) «migranti»: cittadini di Paesi terzi e apolidi per  i  quali
deve  essere  accertata  la  sussistenza   o   e'   stata   accertata
l'insussistenza dei requisiti  per  l'ingresso,  il  soggiorno  o  la
residenza nel territorio della Repubblica  Italiana; 
      e) «personale italiano»: il personale, anche  non  in  possesso
della cittadinanza italiana, inviato dalla Parte italiana in  Albania
per assicurare lo svolgimento delle attivita' previste  dal  presente
Protocollo.