(Protocollo-art. 10)
                             Articolo 10 
 
    1. Le spese indicate all'articolo 4, paragrafo 9, all'articolo 6,
paragrafo  6,  all'articolo  8,  paragrafo  3,  e  all'articolo   12,
paragrafo 2, e le spese o oneri non previsti derivanti  dal  presente
Protocollo sono rimborsati dalla Parte italiana alla  Parte  albanese
in forma forfettaria nella misura  e  con  le  modalita'  determinate
dall'Allegato 2. 
    2. L'Allegato 2 regola altresi' le condizioni e le modalita'  con
le quali la Parte italiana si fa carico degli oneri  sostenuti  dalla
Parte albanese in caso di avvio, da parte dei migranti, di  procedure
amministrative innanzi alle competenti Autorita' albanesi.