(Protocollo-art. 12)
                             Articolo 12 
 
    1. Ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra  Parte  da
dolo o colpa grave del  proprio  personale  e  le  perdite  derivanti
dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad  essi  causati
da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte. Le  carenze  di
servizio derivanti da limitate capacita' oggettive  delle  Parti  non
sono considerate dolo o colpa grave. 
    2. Con le modalita' di cui all'articolo  10,  la  Parte  italiana
sostiene i costi di rappresentanza legale nonche' quelli  processuali
e di risarcimento dei danni in caso di  azioni  intentate  contro  la
Repubblica  d'Albania  da  terzi  relativamente  all'attuazione   del
presente Protocollo, ivi comprese azioni  od  omissioni  della  Parte
italiana nei confronti dei migranti, ovvero a seguito  dell'attivita'
delle autorita' italiane. 
    3. Nei casi di cui  al  presente  articolo  le  Parti  promuovono
discussioni in buona fede volte a conseguire una soluzione mutuamente
accettabile.