(Protocollo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
    1. La Parte italiana puo'  realizzare  nelle  Aree  le  strutture
indicate nell'Allegato 1. Le Parti concordano che il numero totale di
migranti  presenti  contemporaneamente  nel  territorio  albanese  in
applicazione del presente Protocollo non potra'  essere  superiore  a
3.000 (tremila). 
    2. Le  strutture  di  cui  al  paragrafo  1  sono  gestite  dalle
competenti autorita'  della  Parte  italiana  secondo  la  pertinente
normativa italiana ed europea. Le controversie  che  possano  nascere
tra le  suddette  autorita'  e  i  migranti  accolti  nelle  suddette
strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. 
    3. Le competenti autorita' albanesi consentono  l'ingresso  e  la
permanenza  nel  territorio  albanese  dei  migranti  accolti   nelle
strutture di cui al paragrafo  1,  al  solo  fine  di  effettuare  le
procedure di  frontiera  o  di  rimpatrio  previste  dalla  normativa
italiana ed europea e  per  il  tempo  strettamente  necessario  alle
stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi  causa,  il  titolo
della permanenza  nelle  strutture,  la  Parte  italiana  trasferisce
immediatamente  i  migranti  fuori   dal   territorio   albanese.   I
trasferimenti da e per  le  strutture  medesime  sono  a  cura  delle
competenti autorita' italiane. 
    4. L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio
della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi  delle
competenti autorita' italiane. All'arrivo nel territorio albanese, le
autorita' competenti di ciascuna delle Parti procedono  separatamente
agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e  nel
rispetto del presente Protocollo. 
    5. Le spese per l'allestimento di una o piu' strutture d'ingresso
nel  territorio  della  Repubblica  d'Albania   dei   migranti   sono
totalmente a carico della Parte italiana. 
    6. Nell'ambito delle strutture di cui al  paragrafo  1  la  Parte
italiana istituisce le strutture sanitarie al  fine  di  garantire  i
servizi sanitari necessari. 
    7. Quando e' constatato che i migranti sono portatori di malattie
infettive, le autorita' competenti della Parte italiana osservano  le
norme  della  quarantena  e  del  trattamento  secondo  i  rispettivi
protocolli sanitari. 
    8. In caso di esigenze sanitarie alle quali le autorita' italiane
non possono  fare  fronte  nell'ambito  delle  strutture  di  cui  al
paragrafo 1, le  autorita'  albanesi  collaborano  con  le  autorita'
italiane responsabili delle medesime strutture per assicurare le cure
mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti. 
    9. I costi dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese sono
a  carico  della  Parte  italiana  conformemente   all'articolo   10,
paragrafo 1 del presente Protocollo.