Articolo 4 1. La Parte italiana puo' realizzare nelle Aree le strutture indicate nell'Allegato 1. Le Parti concordano che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potra' essere superiore a 3.000 (tremila). 2. Le strutture di cui al paragrafo 1 sono gestite dalle competenti autorita' della Parte italiana secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorita' e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. 3. Le competenti autorita' albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture di cui al paragrafo 1, al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorita' italiane. 4. L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorita' italiane. All'arrivo nel territorio albanese, le autorita' competenti di ciascuna delle Parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente Protocollo. 5. Le spese per l'allestimento di una o piu' strutture d'ingresso nel territorio della Repubblica d'Albania dei migranti sono totalmente a carico della Parte italiana. 6. Nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1 la Parte italiana istituisce le strutture sanitarie al fine di garantire i servizi sanitari necessari. 7. Quando e' constatato che i migranti sono portatori di malattie infettive, le autorita' competenti della Parte italiana osservano le norme della quarantena e del trattamento secondo i rispettivi protocolli sanitari. 8. In caso di esigenze sanitarie alle quali le autorita' italiane non possono fare fronte nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1, le autorita' albanesi collaborano con le autorita' italiane responsabili delle medesime strutture per assicurare le cure mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti. 9. I costi dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese sono a carico della Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.