(Protocollo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
    1. L'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana
e' regolato da successive intese tra le competenti autorita' italiane
ed albanesi che entrano in vigore alla data della firma. 
    2. La procedura  di  trasferimento  dei  migranti  in  territorio
albanese da e verso le Aree e' eseguita conformemente alle intese  di
cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
    3. I costi relativi all'impiego dei mezzi e  delle  unita'  della
Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo,
sono sostenuti dalla Parte italiana  conformemente  all'articolo  10,
paragrafo 1 del presente Protocollo.