Art. 11 
 
                  Soggetti legittimati all'accesso 
 
  1. I soggetti che possono accedere ai dati conservati nel SIM sono: 
    a) l'autorita' giudiziaria; 
    b) l'autorita' di pubblica sicurezza; 
    c) le regioni e le province autonome; 
    d) gli enti locali; 
    e) le prefetture - uffici Territoriali del Governo; 
    f)  il  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia   della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    g) il Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
Ministero dell'interno. 
  2. Il Ministero, nei  limiti  di  quanto  previsto  dal  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,  puo'
comunicare i  dati  contenuti  nel  SIM  alle  altre  amministrazioni
pubbliche e agli  organismi  internazionali  che  svolgono  attivita'
relative ai minori stranieri non accompagnati, quando cio'  si  renda
necessario per il migliore perseguimento dell'interesse  del  minore.
Le condizioni e le modalita' di condivisione delle informazioni  sono
regolate, nel rispetto di  quanto  previsto  dal  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal regolamento  (UE)  2016/679
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile   2016,
attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa che  escludano
comunque la possibilita'  di  duplicazione  massiva  dei  dati  o  la
costituzione di banche dati derivate dal SIM.