Art. 13 Compiti in materia di minori accolti 1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo unico: a) concede il nulla osta, previa adeguata valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 14, alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea; b) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea.