Art. 13 
 
                Compiti in materia di minori accolti 
 
  1. Nell'ambito dei compiti di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  il
Ministero, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera a), del  Testo
unico: 
    a) concede il nulla osta, previa  adeguata  valutazione,  secondo
quanto previsto dall'articolo 14, alle richieste provenienti da enti,
associazioni o famiglie, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito
di programmi solidaristici di accoglienza temporanea; 
    b) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori
accolti  nell'ambito  dei  programmi  solidaristici  di   accoglienza
temporanea.