Art. 16 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione del presente regolamento  il  Ministero  provvede
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.