Art. 3 
 
                      Censimento e monitoraggio 
 
  1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  5,  del
decreto legislativo n.  142  del  2015,  i  pubblici  ufficiali,  gli
incaricati  di  pubblico  servizio  e  gli  enti,  che  svolgono   in
particolare attivita' sanitaria o  di  assistenza,  i  quali  vengano
comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza  sul  territorio
dello Stato di un minore straniero non accompagnato,  sono  tenuti  a
darne immediata notizia al Ministero, con mezzi idonei  a  garantirne
la riservatezza, secondo le modalita' di cui al Capo III del presente
regolamento e al decreto direttoriale di cui all'articolo 12. 
  2. Le comunicazioni e le notizie fornite ai sensi del comma 1  sono
inserite all'interno del SIM.