Art. 9 Periodo di conservazione dei dati 1. I dati sono trattati dai soggetti legittimati all'accesso al SIM ai sensi dell'articolo 11, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' del minore straniero non accompagnato, salvo il caso di prosieguo della tutela amministrativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017. 2. Dopo il compimento della maggiore eta', i dati sono conservati all'interno del SIM esclusivamente per il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni, necessario agli adempimenti di natura amministrativa, contabile o fiscale e allo svolgimento delle politiche di integrazione rivolte agli interessati, scaduto il quale vengono cancellati o trasformati in forma anonima.
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»: «Art. 13 (Misure di accompagnamento verso la maggiore eta' e misure di integrazione di lungo periodo). - 1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non puo' legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni». 2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore eta', pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni puo' disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di eta'.»