Art. 9 
 
                  Periodo di conservazione dei dati 
 
  1. I dati sono trattati dai soggetti legittimati all'accesso al SIM
ai sensi dell'articolo 11, fino al compimento del  diciottesimo  anno
di eta' del minore straniero  non  accompagnato,  salvo  il  caso  di
prosieguo della tutela  amministrativa  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 2, della legge n. 47 del 2017. 
  2. Dopo il compimento della maggiore eta', i dati  sono  conservati
all'interno del SIM esclusivamente per il periodo di tempo,  comunque
non superiore a cinque anni, necessario agli  adempimenti  di  natura
amministrativa,  contabile  o  fiscale  e  allo   svolgimento   delle
politiche di integrazione rivolte agli interessati, scaduto il  quale
vengono cancellati o trasformati in forma anonima. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'articolo 13 della legge 7  aprile  2017,
          n. 47,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  misure  di
          protezione dei minori stranieri non accompagnati»: 
                «Art. 13 (Misure di accompagnamento verso la maggiore
          eta' e misure di integrazione di lungo periodo).  -  1.  Al
          comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e  successive
          modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:
          «Il  mancato  rilascio  del  parere  richiesto   non   puo'
          legittimare  il  rifiuto  del  rinnovo  del   permesso   di
          soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni». 
                2. Quando un minore straniero  non  accompagnato,  al
          compimento della maggiore eta', pur  avendo  intrapreso  un
          percorso di inserimento sociale, necessita di  un  supporto
          prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato
          all'autonomia, il tribunale per i minorenni puo'  disporre,
          anche  su  richiesta  dei  servizi  sociali,  con   decreto
          motivato, l'affidamento ai servizi  sociali,  comunque  non
          oltre il compimento del ventunesimo anno di eta'.»