(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
              al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, le parole: «delle Presidenza» sono  sostituite  dalle
seguenti: «della Presidenza»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,  in
materia di rafforzamento della capacita'  amministrativa  degli  enti
territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
      "3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della  regione
Calabria sono altresi' autorizzati, a valere sulle risorse di cui  al
comma 3-quinquies del presente articolo, in  deroga  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  all'articolo
259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  a
bandire procedure selettive per  l'accesso  a  forme  contrattuali  a
tempo determinato e a tempo parziale  di  diciotto  ore  settimanali,
della durata di  diciotto  mesi,  alle  quali  sono  prioritariamente
ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di  inclusione  sociale
rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita'  in
deroga, realizzati a seguito  dell'accordo  quadro  sui  criteri  per
l'accesso agli ammortizzatori sociali in  deroga  in  Calabria,  anno
2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il
7 dicembre 2016, nonche' i soggetti beneficiari delle  risorse  degli
accordi di programma di cui alle  deliberazioni  della  giunta  della
regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n.  404  del  30  agosto
2017, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni  e  in  possesso
dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego"; 
        b) al comma 3-quater, le parole: "commi 3-bis e  3-ter"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1"; 
        c) al comma 3-quinquies: 
          1) le parole: "commi 3-bis  e  3-ter",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1"; 
          2) le  parole:  "31  agosto  2024"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2024"»; 
    al comma  6,  lettera  b),  le  parole:  «30  giugno  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. I lavoratori  inseriti  nell'elenco  regionale  di  cui
all'articolo 30, comma 1, della  legge  della  Regione  siciliana  28
gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20,
comma 1, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  possono
essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori
a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo  parziale,
anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualita' di  lavoratori
sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di  fabbisogno  del
personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa,
nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  a  valere  sulle   risorse
stanziate dall'articolo  26,  comma  8,  della  legge  della  Regione
siciliana 8 maggio 2018, n. 8»; 
    al comma 7, le  parole:  «per  il  triennio  2021-2023,  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023 e»  e  dopo  le
parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  marzo
2022» e le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 maggio 2023» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 8, lettera a), dopo le parole: «del Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza» e' inserita la seguente: «(PNRR)»; 
    al comma 9: 
      alla lettera b), le  parole:  «per  effetto  di  proroga»  sono
sostituite dalle seguenti: «per effetto di proroga,»; 
      alla lettera c), numero 1.3),  le  parole:  «nel  limite»  sono
sostituite dalle seguenti: «, nel limite»; 
    al comma 11,  le  parole  da:  «l'autorizzazione»  fino  a:  «nel
territorio    nazionale»    sono    sostituite    dalle     seguenti:
«l'autorizzazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  a
bandire specifiche procedure concorsuali»; 
    al comma 14, dopo le parole: «per gli anni 2021, 2022 e 2023»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e comma
25 del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti:  «e  comma  25,
del decreto-legge»; 
    al comma 16, alinea, le  parole:  «Alla  legge»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «All'articolo  3  della   legge»   e   le   parole:
«all'articolo 3» sono soppresse; 
    al comma 20, le parole:  «per  il  contrasto  al  dissesto»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il contrasto del dissesto»; 
    al comma 21, la parola: «MASAF»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»; 
    dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti: 
      «22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio  2022,  n.  15,  in  materia  di  procedure  selettive   per
l'assunzione  di  personale  non  dirigenziale  presso   la   regione
Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2022 e 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024"; 
        b) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per  le
finalita' di cui al presente comma,  le  risorse  di  cui  al  quarto
periodo non ancora  utilizzate  nel  quadro  dell'applicazione  della
medesima disposizione possono essere assegnate  all'Azienda  Calabria
Lavoro ovvero all'Agenzia  regionale  per  le  politiche  attive  del
lavoro -  ARPAL  Calabria   per   l'attivazione   di   procedure   di
stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto
previsto dalla legislazione vigente". 
      22-ter. Al fine di garantire  la  continuita'  nella  presa  in
carico dei beneficiari delle  misure  attuate  dal  servizio  sociale
professionale comunale e di attuare le finalita' di cui  all'articolo
1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il  personale
con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui
all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti  di
servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma,  sono  differiti
al 31 dicembre 2024». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1-bis  (Differimento  del  termine  di  applicazione  del
regime di deroga  in  materia  di  inconferibilita'  di  incarichi  a
componenti di organo politico di livello locale). -  1.  All'articolo
13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,  in  materia  di
deroga all'inconferibilita'  di  incarichi  a  componenti  di  organo
politico di livello locale, le parole: "Fino  al  31  dicembre  2023"
sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024". 
      Art. 1-ter (Proroga del termine di cui all'articolo  1-ter  del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.  14,  in  materia  di
misure per la digitalizzazione dei servizi e  delle  attivita'  della
pubblica amministrazione). - 1.  All'articolo  1-ter,  comma  1,  del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.  14,  in  materia  di
misure per la digitalizzazione dei servizi e  delle  attivita'  della
pubblica amministrazione, le  parole:  "al  31  dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2024." 
      Art. 1-quater (Differimento di termine in materia di  sicurezza
dei minori in ambito digitale). - 1. All'articolo 13, comma 3,  terzo
periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente  gli
obblighi informativi dei produttori di dispositivi  di  comunicazione
elettronica in materia di controllo parentale, le  parole:  "3  mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"». 
  All'articolo 2: 
    al comma 4,  lettera  b),  le  parole:  «per  l'anno  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2024,»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024,  non  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  1-bis,
lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,  in  materia  di
requisiti per la sperimentazione di  armi  ad  impulsi  elettrici  da
parte delle polizie locali»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis. Per le regioni a statuto ordinario  che  presentano  un
disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto
del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli
anni 2023 e  2024  l'entita'  dell'accantonamento  di  cui  al  terzo
periodo del comma 3  dell'articolo  60  del  decreto  legislativo  23
giugno  2011,  n.  118,  puo'  essere  inferiore  al  70  per   cento
dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento  di
cui al primo periodo  deve  comunque  garantire  la  copertura  delle
richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio  e  deve
in ogni caso essere superiore del 20 per  cento  rispetto  al  valore
medio dell'ammontare delle  richieste  di  reiscrizione  dei  residui
perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi. 
      6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del  comma
6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali,  in  aggiunta  alla
quota ordinaria di tale accantonamento. 
      6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia  di  utilizzo  delle
quote accantonate e vincolate del  risultato  di  amministrazione  da
parte delle regioni a  statuto  ordinario,  si  applicano  anche  per
l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle  regioni  a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano»; 
    al comma 8, dopo le parole: «dal  comma  7»  e  le  parole:  «per
l'anno 2024» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e  le
parole: «, della  missione  "Fondi  da  ripartire",  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024» sono sostituite  dalle  seguenti:  «della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023»; 
    al comma 9, lettera b): 
      al  numero  1.1),  la  parola:  «infine»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «in fine»; 
      al numero 1.2), la  parola:  «soppresse»  e'  sostituita  dalla
seguente: «abrogate»; 
      al numero 2),  capoverso  1-bis,  al  primo  periodo,  dopo  le
parole: «all'articolo 97, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «,  del
presente codice» e, al secondo  periodo,  le  parole:  «al  Capo  IV,
sezione II, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
del» sono sostituite dalle seguenti: «al capo  IV,  sezione  II,  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri». 
  All'articolo 3: 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione  di
specifiche  istanze  di  liquidazione   di   crediti   derivanti   da
obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: "sessanta mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "settanta mesi"; 
        b) dopo il comma 929 e' inserito il seguente: 
          "929-bis. Per le finalita'  di  cui  al  comma  927  e  per
portare a conclusione la gestione straordinaria del debito  pregresso
del  comune  di  Roma,  entro  il  31  marzo  2024   il   Commissario
straordinario del Governo per la gestione del piano  di  rientro  del
debito pregresso del comune di Roma da' avviso, tramite pubblicazione
nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni  forma  idonea
di pubblicita', della rilevazione definitiva della massa passiva  del
piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un  termine
perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a  centottanta  giorni
per la presentazione delle  richieste  di  ammissione  da  parte  dei
titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in
essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti  a
obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e  indennitarie  assunte
dal  comune  di  Roma  in  data  anteriore  al  28  aprile  2008.   I
responsabili dei servizi competenti  per  materia  di  Roma  Capitale
verificano le domande presentate e provvedono a inviare  al  predetto
Commissario  straordinario   specifiche   istanze   di   liquidazione
relativamente alle domande positivamente  riscontrate,  entro  trenta
giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al
comma 928, dandone debita comunicazione alla  parte  interessata.  In
caso  di  esito  negativo  della  verifica  comunicano   alla   parte
interessata il mancato accoglimento. La mancata  presentazione  della
domanda da parte dei creditori nel termine di cui  al  primo  periodo
del presente comma determina l'automatica cancellazione  del  credito
vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da
parte del Commissario straordinario del Governo di cui al  comma  930
e' presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza  del  termine
di cui al comma 927"»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 89,  in  materia  di  credito  d'imposta  per  la
quotazione di piccole e medie imprese in  mercati  regolamentati,  le
parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino al 31 dicembre 2024"; 
        b) al comma 90,  primo  periodo,  in  materia  di  limiti  di
utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: "e di 10  milioni
di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per  l'anno  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: ", di 10  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025"»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6  milioni
di  euro  per  l'anno  2025,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
    al comma 6, le parole:  «agli  obblighi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'adempimento degli obblighi»; 
    al comma 9: 
      al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «tramite  le  strutture
informatiche» e' soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per la regione
Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi  di  cui  al
comma 134 del medesimo articolo 1  relativi  all'annualita'  2024  e'
differito al 28 febbraio 2024 e i  termini  di  cui  all'articolo  1,
commi 2 e 4, dell'accordo tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio
atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021)  sono  differiti  al  15  marzo
2024. Nel caso di mancato rispetto dei  termini  di  cui  al  secondo
periodo, il contributo e' revocato»; 
      al secondo periodo, le parole: «del piano nazionale di  ripresa
e resilienza approvato con decisione del Consiglio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del  PNRR  approvato  con  decisione  del  Consiglio
Ecofin»; 
    al comma 12, le parole: «i servizi informatici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la prestazione dei servizi informatici», le  parole:
«Agenzia delle entrate  e  Sogei»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«l'Agenzia delle entrate e la societa' SOGEI» e  le  parole:  «e  dei
relativi» sono sostituite dalle seguenti: «e dai relativi»; 
    dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
      «12-bis.  In  relazione  alla  dinamica  dei  prezzi  originata
dall'incremento degli oneri  relativi  a  energia  elettrica,  gas  e
carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, in  materia  di  rinegoziazione  o  sospensione
della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito  da  parte
degli enti locali, le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite  dalle
seguenti: "negli anni 2023 e 2024". 
      12-ter.  All'articolo  7,   comma   1,   terzo   periodo,   del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio  2023,  n.  56,  relativo  alla  determinazione
dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio
energetico, le parole: "e 2024" sono sostituite  dalle  seguenti:  ",
2024, 2025 e 2026". 
      12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote  di  avanzo
vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole: "del  rendiconto  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per gli  esercizi  2022  e
2023"; 
        b)  al  secondo  periodo,  dopo  le   parole:   "Le   risorse
svincolate" sono inserite le seguenti: "in sede di  approvazione  del
rendiconto 2022". 
      12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre  2022,  n.
197, dopo il comma 822 e' inserito il seguente: 
        "822-bis. In sede di  approvazione  del  rendiconto  2023  lo
svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al
comma 822 e' autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente
per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende  del
servizio sanitario regionale". 
      12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole:  "1°  luglio  2024"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2025". 
      12-septies. La disposizione di cui all'articolo  64,  comma  3,
terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia  di
finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima  casa,  si
applica fino al 31 dicembre 2024. 
      12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2023, n. 213, in  materia  di  contributo  delle  regioni  a  statuto
ordinario  alla  finanza  pubblica,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole: ", per  ciascuno  degli  anni
dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari
a  350  milioni  di  euro  annui"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"assicurano, per l'anno 2024, un  contributo  alla  finanza  pubblica
pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli  anni  dal  2025  al
2028, un contributo alla finanza  pubblica  pari  a  350  milioni  di
euro"; 
        b) al secondo periodo, le parole: "30 aprile" sono sostituite
dalle seguenti: "31 maggio"; 
        c) al terzo periodo, le parole: "31 maggio"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno"; 
        d) al quarto periodo, le  parole:  "entro  il  30  giugno  di
ciascuno degli anni dal 2024 al 2028" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro  il  30  giugno  di
ciascuno degli anni dal 2025 al 2028". 
      12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a  45
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
      12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 533, primo  periodo,  riguardante  il  contributo
degli enti locali alla finanza pubblica per  gli  anni  dal  2024  al
2028: 
          1) dopo le parole: "del PNRR" sono inserite le seguenti: ",
approvato  con  decisione  di   esecuzione   del   Consiglio   Ecofin
dell'Unione europea del 13 luglio  2021,  come  modificato  ai  sensi
della  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio  Ecofin  dell'Unione
europea dell'8 dicembre 2023,"; 
          2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  nonche'
delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e  29-bis,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160"; 
        b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione
del medesimo contributo, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2024". 
      12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi  da  174  a
178,  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,   in   materia   di
regolarizzazione di dichiarazioni fiscali,  tenuto  conto  di  quanto
previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del  decreto-legge  30  marzo
2023, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio
2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente  previsto  dal
presente comma, anche alle violazioni  riguardanti  le  dichiarazioni
validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso  al  31
dicembre 2022. A tale fine, il versamento  delle  somme  dovute  puo'
essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero
in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il
31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed
entro il 20 dicembre 2024. Sulle  rate  successive  alla  prima  sono
dovuti  gli  interessi  nella  misura  del  2  per  cento  annuo.  La
regolarizzazione di cui  al  presente  comma  si  perfeziona  con  il
versamento di quanto dovuto  in  un'unica  soluzione  ovvero  con  il
versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione
delle irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal  beneficio
della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge  n.
197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto,  gli  interessi  di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, si applicano con  decorrenza  dal  1°  aprile
2024. Restano validi i ravvedimenti  gia'  effettuati  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
non si da' luogo a rimborso. 
      12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia  di  svolgimento  delle
assemblee di societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024. 
      12-terdecies. Al fine di dare certezza  ai  rapporti  giuridici
inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte  di  soggetti
con eta' inferiore a trentasei  anni  e  con  valore  dell'indicatore
della  situazione  economica  equivalente,  stabilito  ai  sensi  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro  annui,
le agevolazioni  di  cui  all'articolo  64,  commi  6,  7  e  8,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche  nei  casi  in
cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia
stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di  acquisto
della casa di abitazione, a condizione che l'atto  definitivo,  anche
nei casi di trasferimento della proprieta' da cooperative edilizie ai
soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. 
      12-quaterdecies. Per  gli  atti  definitivi  di  cui  al  comma
12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024  e
la data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente
decreto, agli  acquirenti  e'  attribuito  un  credito  d'imposta  di
importo pari alle imposte  corrisposte  dagli  stessi  acquirenti  in
eccesso rispetto a quelle che sarebbero state  dovute  ai  sensi  del
medesimo comma 12-terdecies. Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile
nell'anno 2025 con le modalita' previste dal comma 7 dell'articolo 64
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
      12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies
e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro  per
l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: 
        a) quanto a 4,5 milioni di euro  per  l'anno  2024  e  a  4,5
milioni di euro per l'anno 2025,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
        b) quanto a 4,5 milioni di euro  per  l'anno  2024  e  a  4,5
milioni di euro per l'anno 2025,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis (Differimento dei termini di pagamento della  prima
e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo  2024).  -
1. Il mancato, insufficiente  o  tardivo  versamento,  alle  relative
scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e  della  rata
in scadenza il 28 febbraio 2024  non  determina  l'inefficacia  della
definizione prevista dal comma 231  dello  stesso  articolo  1  della
legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua  l'integrale  pagamento
di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del
comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022. 
      2. Le  disposizioni  del  comma  1  del  presente  articolo  si
applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1,  comma  1,  del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle  rate  di  cui
all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  da
corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024». 
  All'articolo 4: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. All'articolo  7,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  31
ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle  attivita'  e
dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi
di vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: "fino al 30 giugno  2024"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»; 
    al comma  2,  le  parole:  «servizio  sanitario  nazionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale»; 
    al comma 4, le parole: «per gli anni 2022  e  2023",  sono»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023" sono»; 
    al comma 5,  dopo  le  parole:  «agli  ordini  professionali»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di  cui
dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. Al fine di armonizzare la  disciplina  vigente  con  le
disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia
delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per
l'attivita' di raccolta di sangue e  di  emocomponenti  da  parte  di
laureati in medicina e chirurgia abilitati, di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, e' sospesa  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
fino al 31 dicembre 2024. 
      5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, le  parole:  "collaborazione  volontaria  a
titolo gratuito  ed  occasionale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"collaborazione volontaria e occasionale, a  titolo  gratuito  o  con
contratto libero-professionale,"»; 
    al comma 6, le parole: «in  conseguenza  dal  collocamento»  sono
sostituite dalle seguenti:  «in  conseguenza  del  collocamento»,  le
parole: «in quiescenza,, le parole» sono sostituite  dalle  seguenti:
«in quiescenza, le parole» e le parole: «di cui  dall'articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis. Dopo il  comma  164  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, in materia di  trattenimento  in  servizio  di
dirigenti medici e sanitari e di infermieri  del  Servizio  sanitario
nazionale, e' inserito il seguente: 
        "164-bis. Anche al fine  di  fare  fronte  alle  esigenze  di
formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi  dell'articolo
1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei  medici
con contratto di formazione specialistica, nonche' di fronteggiare la
grave  carenza  di  personale,  le  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in  servizio,
su  istanza  degli  interessati,  i  dirigenti  medici   e   sanitari
dipendenti del Servizio sanitario  nazionale,  in  deroga  ai  limiti
previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di  eta'  e
comunque non  oltre  la  predetta  data  del  31  dicembre  2025.  Il
Ministero  della  salute  e  le  universita'  possono  applicare   le
disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente,  ai  dirigenti
medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma  1,  della  legge  11
gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono  attivita'
assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di  cui  al
primo e  al  secondo  periodo  possono  riammettere  in  servizio,  a
domanda, fino al  compimento  del  settantaduesimo  anno  di  eta'  e
comunque non oltre il 31  dicembre  2025,  il  personale  di  cui  al
presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal  1°  settembre
2023 avendo maturato i requisiti anagrafici  e  contributivi  per  il
pensionamento di vecchiaia, nei limiti  delle  facolta'  assunzionali
vigenti e previa opzione da  parte  del  medesimo  personale  per  il
mantenimento del trattamento previdenziale gia' in  godimento  ovvero
per  l'erogazione  della  retribuzione   connessa   all'incarico   da
conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che
svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia  di  cui  al
presente  comma  non   possono   mantenere   o   assumere   incarichi
dirigenziali apicali di struttura complessa  o  dipartimentale  o  di
livello generale". 
      6-ter.  All'articolo  34,   comma   1,   primo   periodo,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  20  maggio  2022,  n.  51,  relativo  alla  deroga  alla
disciplina del  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  per
medici e operatori socio-sanitari ucraini, le  parole:  "fino  al  31
dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al  31  dicembre
2024"»; 
    al comma 7, lettera a), le parole: «e' aggiunto il seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Il termine  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  delle
regioni e delle province  autonome  alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e'  prorogato  al  31  dicembre
2024»; 
    al comma 8, la parola: «sostitute» e' sostituita dalla  seguente:
«sostituite»; 
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini  affetti
da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338  dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di  400.000
euro per l'anno 2024. Agli oneri  derivanti  dal  primo  periodo  del
presente comma, pari a 400.000 euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della  legge
27 dicembre 2017,  n.  205,  in  materia  di  accesso  al  fondo  per
l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica,  le  parole:
"le associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  costituiti  in  forma  di
associazione o fondazione". 
      8-quater. Il  limite  massimo  di  spesa  di  cui  all'articolo
1-quater, comma 3, quinto  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative
a sessioni di psicoterapia fruibili presso  specialisti  privati,  e'
incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di  cui
al primo periodo del presente comma che incrementano  il  livello  di
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo  Stato  sono  assegnate  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario
indistinto e sono trasferite a  tutte  le  regioni  e  alle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni
legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il  concorso
della regione o della provincia autonoma al  finanziamento  sanitario
corrente. All'onere di cui al presente comma, pari  a  2  milioni  di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
      8-quinquies. Al  comma  688  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione  e  al  finanziamento
del  Fondo  per  il  contrasto  dei  disturbi  della   nutrizione   e
dell'alimentazione, le parole: "e di 10 milioni di  euro  per  l'anno
2023" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024". 
      8-sexies.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   comma
8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
      8-septies. La limitazione della punibilita'  ai  soli  casi  di
colpa  grave  prevista,  per  la  durata  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, si applica altresi' ai fatti di cui agli articoli
589 e 590 del  codice  penale  commessi  fino  al  31  dicembre  2024
nell'esercizio di una professione sanitaria in  situazioni  di  grave
carenza di personale sanitario. 
      8-octies. Ai fini di cui al comma  8-septies,  si  tiene  conto
delle condizioni di lavoro dell'esercente la  professione  sanitaria,
dell'entita'   delle   risorse   umane,   materiali   e   finanziarie
concretamente  disponibili  in  relazione  al  numero  dei  casi   da
trattare, del contesto organizzativo in cui  i  fatti  sono  commessi
nonche' del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute
dal personale non specializzato. 
      8-novies.  All'articolo  2,  comma  7,  del  decreto-legge   17
febbraio 2022, n. 9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile  2022,  n.  29,  concernente  la  durata   dell'incarico   del
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina
africana,  dopo  le  parole:  "per  un  periodo   di   dodici   mesi,
prorogabile" sono inserite le seguenti: "o rinnovabile" e le  parole:
"per un ulteriore periodo  di  dodici  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi". 
      8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute  7
marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16  maggio
2023,  in  materia  di  gestione  e  funzionamento  del  sistema   di
identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e
degli animali (sistema I&R), e' differito al 31 dicembre 2024. 
      8-undecies.  All'articolo  27,   comma   5-ter,   del   decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  relativo  alle   regioni   di
riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
regionali, le parole: "e 2023" sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",
2023 e 2024"». 
  All'articolo 5: 
    al comma 3: 
      al capoverso 83-ter: 
        al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse; 
        al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze»  e'  inserito  il  seguente   segno
d'interpunzione: «,»; 
        al terzo periodo, dopo le parole: «e 5-quinquies» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        al quinto periodo, le parole: «semi esonero» sono  sostituite
dalla seguente: «semiesonero»; 
      al capoverso 83-quater: 
        al primo periodo, le parole: «semi esonero»  sono  sostituite
dalla seguente: «semiesonero» e dopo le parole: «5-quater e seguenti»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        al quarto periodo, dopo le parole:  «Ai  relativi  oneri»  e'
inserito il  seguente  segno  d'interpunzione:  «,»  le  parole:  «si
provvede, mediante» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «si  provvede
mediante» e le parole: «, della missione "Fondi da ripartire",  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «della  missione  "Fondi
da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. All'articolo 1, comma 4,  del  decreto-legge  7  aprile
2004, n. 97, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  giugno
2004,  n.  143,  al  primo  periodo,  le  parole:  "2011/2012"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "2024/2025"  e  le   parole:   "cadenza
triennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza biennale"  e,  al
secondo periodo, le parole: "cadenza triennale" sono sostituite dalle
seguenti: "cadenza biennale". 
      3-ter.  Ai  fini  del  primo  aggiornamento  delle  graduatorie
triennali di circolo e  di  istituto  del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  il  termine  di  un  anno
previsto  dall'articolo  59,  comma  10,  del  contratto   collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione  e  ricerca
per  il   periodo   2019-2021   ai   fini   dell'acquisizione   della
certificazione  internazionale  di  alfabetizzazione  informatica  si
applica  anche  ai  casi  di  primo  inserimento  nelle   graduatorie
medesime. 
      3-quater.  All'articolo  5,  comma  11,  primo   periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  le  parole:
"all'anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti:  "per
gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024". 
      3-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
        "3-quater.  Le  facolta'  assunzionali  gia'  autorizzate  in
favore del Ministero dell'istruzione e del merito  di  cui  al  comma
3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito  dello
scorrimento  delle  graduatorie   nazionali   per   l'assunzione   di
quattordici unita' di personale dell'Area funzionale  III,  posizione
economica F1, di cui  al  concorso  per  personale  non  dirigenziale
bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale  n.  59
del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il
Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le
assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico  regionale,
mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per  personale  di
qualifica equivalente, messe a disposizione  dalla  regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione,  sulla
base dei criteri  di  inquadramento  e  della  corrispondenza  tra  i
livelli economici regolati dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e
del  merito,  di  concerto  con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e
d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia"». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, le parole: «, e' sostituita»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' sostituita»; 
    al comma 6, la parola: «AFAM» e' sostituita dalle seguenti:  «per
le istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
(AFAM)» e le  parole:  «,  sono  sostituite»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono sostituite»; 
    al comma 7, alinea, dopo le parole:  «All'articolo  3-quater»  e'
soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 8, lettera b),  le  parole:  «,  sono  sostituite»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono sostituite» e le  parole:  «e  comma
5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e comma 5-bis,»; 
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «8-bis. All'articolo 1, comma  300,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, concernente lo stanziamento  destinato  ai  collegi  di
merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e,
per l'anno 2024, di 1 milione di euro". 
      8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse
di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di
studio o di agevolazioni in favore degli  studenti  del  collegio  di
merito per un importo globale superiore a un terzo  della  sommatoria
delle  rette  per  l'anno  accademico  di  riferimento.  In  sede  di
accertamento dei requisiti di accreditamento di cui  all'articolo  6,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  n.  673   dell'8   settembre   2016,   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto  dei  requisiti
di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  per  l'accesso  al
contributo. 
      8-quater. Agli oneri  derivanti  dal  comma  8-bis,  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
      8-quinquies.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  delle
attivita' di ricerca di nuove  strategie  terapeutiche  per  malattie
neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi  disturbi  del
sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione
EBRI (European Brain Research  Institute),  di  cui  all'articolo  1,
comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e'  prorogata  per
l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca». 
  All'articolo 7: 
    al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2024,» sono  inserite  le
seguenti: «cui si provvede» e dopo le  parole:  «dell'autorizzazione»
sono inserite le seguenti: «di spesa»; 
    al comma 4, lettera b), le parole: «A tali oneri» sono sostituite
dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente
comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024,»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  All'articolo   22,   comma   2-octies,   del   decreto
legislativo 29 giugno 1996,  n.  367,  relativo  alle  assunzioni  di
personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche,  le
parole: "31 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2024"»; 
    al comma 6, dopo le parole: «al primo  periodo»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. A decorrere  dal  1°  aprile  2024,  gli  incarichi  di
collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela
e di valorizzazione del patrimonio culturale e  del  paesaggio  degli
uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.  126,  possono  essere  conferiti  previa  selezione
comparativa dei candidati e per la  durata  massima  di  sei  mesi  e
comunque non eccedente il termine del  31  dicembre  2024,  entro  il
limite di spesa  di  euro  6.961.000  per  l'anno  2024.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno  2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
      6-ter. All'articolo 24, comma 3, del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non  generali  del
Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; 
        b) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "In deroga
a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti  relativi  a  detti
incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle  arti
e paesaggio nel numero massimo di 7, gia' conferiti e in essere al 31
dicembre 2023, cessano  di  avere  efficacia  decorsi  tre  anni  dal
conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024". 
      6-quater. Le contabilita' ordinarie  intestate  alle  Direzioni
regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo  42,  comma  5,  del
regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169, come sostituito  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  f),  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a  operare  fino  al  31
dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire  le
disponibilita' residue accertate alla data di entrata in  vigore  del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 167 del 2023. 
      6-quinquies. All'articolo 183, comma 4,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo
nazionale per  lo  spettacolo  dal  vivo  destinata  alle  fondazioni
lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "Fondo  unico  per   lo
spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo nazionale  per  lo
spettacolo dal vivo" e le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "2022, 2023 e 2024"; 
        b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30  giugno  2023"
sono sostituite dalle seguenti:  "entro  il  30  giugno  2024"  e  le
parole: "l'attivita' svolta nel 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"l'attivita' svolta nel 2023"». 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
      «Art. 7-bis (Misure per l'innovazione digitale  dell'editoria).
- 1. Il contributo per favorire  la  conversione  in  digitale  e  la
conservazione  degli  archivi  multimediali  delle  imprese,  di  cui
all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
e' concesso, alle condizioni e con le  modalita'  ivi  previste,  nel
limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere  sulle
risorse del Fondo unico per il pluralismo  e  l'innovazione  digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo  1,  comma  1,
della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota
destinata  agli  interventi  di  competenza  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  c),
della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo  1,  comma  616,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178». 
  All'articolo 8: 
    al comma 3, le parole: «Agli oneri  di  cui  dal  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 2» e  dopo
le parole: «per l'anno 2024» e le parole: «comma 471» e' inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto  periodo,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,   n.   77,   relativo
all'erogazione di contributi in  favore  del  soggetto  fornitore  di
lavoro portuale e  delle  imprese  autorizzate  allo  svolgimento  di
operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di  attivita'
comprese nel ciclo operativo, da parte  delle  Autorita'  di  sistema
portuale, dopo la parola: "Ucraina" sono  inserite  le  seguenti:  "e
della recente crisi nel Medio Oriente e nel  Mar  Rosso"  e  dopo  le
parole: "per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e di 2  milioni
di euro per l'anno 2024". Alla compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno  e  di  indebitamento  netto  derivanti  dal
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 
    al comma  4,  dopo  le  parole:  «di  trasporto  ferroviario»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 5, le  parole:  «e  dal  Piano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e del Piano»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  All'articolo  21,  comma   2,   primo   periodo,   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di  responsabilita'
erariale, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2024"»; 
    al comma 6, lettera e), la parola: «dispone,» e' sostituita dalla
seguente: «, dispone»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, le parole:  "31  dicembre  2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 
      6-ter.  All'articolo  13,  comma  6-bis,  primo  periodo,   del
decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,  relativo  allo
svolgimento  delle  prove  di  verifica   delle   capacita'   e   dei
comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla  guida  di
veicoli a motore, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2024"»; 
    al comma 8: 
      all'alinea, le parole: «decreto-legge 6 luglio» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto-legge 6 luglio»; 
      alla lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo,  le  parole:
«dell'ANAS s.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.»
e le parole: «della societa'» sono sostituite dalle seguenti:  «della
societa'"»; 
    al comma 9: 
      all'alinea, le parole: «economico-finanziari»  sono  sostituite
dalla seguente: «economico-finanziari»; 
    al capoverso 3: 
      al secondo periodo, le  parole:  «Piani  economici  finanziari»
sono sostituite dalle seguenti:  «piani  economico-finanziari»  e  le
parole: «e non oltre» sono soppresse; 
      al terzo periodo, le parole: «(NADEF)  per  l'anno  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «previsto per l'anno 2024  dalla  Nota  di
aggiornamento del documento di economia e finanza 2023»; 
      al quarto periodo, le parole: «Piani economico-finanziari» sono
sostituite dalle seguenti: «piani economico-finanziari»; 
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti  ai  progetti  di
infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole:  "dal  2019  al  2023"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal 2019 al 2024"; 
        b)  dopo  le  parole:  "Comitato  interministeriale  per   la
programmazione economica" sono inserite le seguenti: "e  lo  sviluppo
sostenibile" e la parola:  "CIPE",  ovunque  ricorre,  e'  sostituita
dalla seguente: "CIPESS"»; 
    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
      «10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, in materia di  attivita'  di  salvamento  acquatico,  le
parole: "31 marzo 2024", ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 2024". 
      10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, sono  soggette  all'obbligo  di  assicurazione  per  la
responsabilita' civile verso i terzi solo se poste in circolazione su
strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate». 
  All'articolo 10: 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Al fine di garantire la continuita'  dei  contratti  di
apprendistato e di formazione e  lavoro  presso  l'Agenzia  industrie
difesa, i  contratti  stipulati  ai  sensi  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati  per  un  ulteriore
anno, ferma restando la  durata  massima  di  due  anni.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e
a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «Art.  10-bis  (Disposizioni  concernenti   la   corresponsione
dell'assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore  militare  per  l'anno
2024). - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009,  n.
184, le parole: "per gli anni 2020,  2021  e  2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per l'anno 2024" e le  parole:  "nel  2020,  2021  e
2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2024". 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a
euro 185.328 per l'anno 2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa». 
  All'articolo 11: 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, concernenti  il  tirocinio  dei  magistrati
ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari
dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023. 
      4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma  4-bis  e'
autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e  2029,  cui  si
provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2026, delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. All'articolo  4-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  10
maggio 2023, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 87,  concernente  la  sospensione  dell'efficacia  di
norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole:
"fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti:  "fino  al
31 dicembre 2024". 
      5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023,  n.  41,  in  materia  di   dichiarazioni   sostitutive   degli
imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione  negoziata  della
crisi, le parole: "fino al 31 dicembre 2023"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»; 
    il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e  del
consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto  legislativo  28  febbraio  2008,  n.  35,  sono
differite  dal  mese  di   aprile   al   mese   di   dicembre.   Fino
all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del  primo  periodo
restano in carica i consigli  giudiziari  e  il  consiglio  direttivo
della Corte di cassazione precedenti»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis. All'articolo 4, comma 2, del  decreto-legge  31  agosto
2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre
2016, n. 197, in materia di divieto  di  assegnazione  del  personale
dell'amministrazione della giustizia  ad  altre  amministrazioni,  le
parole: "31  dicembre  2023"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2024". 
      6-ter. All'articolo  14,  comma  12-ter,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, in materia  di  personale  del  Ministero  della
giustizia, le  parole:  "31  dicembre  2023"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2024". 
      6-quater. All'articolo 49, comma 1,  della  legge  31  dicembre
2012, n. 247, relativo  alla  disciplina  transitoria  dell'esame  di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato,
le parole: "undici anni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dodici
anni". 
      6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del  decreto-legge
10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della  disciplina  speciale
dell'esame  di   Stato   per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato, le parole:  "alla  sessione  da  indire  per
l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alle sessioni da indire
per gli anni 2023 e 2024". 
      6-sexies. All'articolo 22, comma 4,  della  legge  31  dicembre
2012, n. 247,  relativo  all'iscrizione  nell'albo  speciale  per  il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le  parole:  "undici
anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"»; 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. All'articolo  94,  comma  2,  del  decreto  legislativo  10
ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia  di
giudizi di impugnazione, le  parole:  "sino  al  quindicesimo  giorno
successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui  ai
commi 1 e 3 dell'articolo 87," sono sostituite dalle seguenti:  "sino
al 30 giugno 2024"»; 
    al comma 9, le parole: «de L'Aquila  e  Chieti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'Aquila e di Chieti»; 
    al comma 10, dopo le parole: «con modificazioni» e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
      «11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento  delle  procedure
elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli  3  e  16
della legge 3 febbraio  1963,  n.  69,  lo  svolgimento  delle  prime
elezioni dei suddetti organi  successive  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  e'  rinviato
per un periodo non superiore a sei mesi. 
      11-ter. Nelle more di una riforma complessiva  dell'Ordine  dei
giornalisti, nelle  prime  elezioni  del  Consiglio  dell'Ordine  dei
giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto il voto e' espresso  da  remoto  con
modalita' telematiche o in presenza per mezzo di schede». 
  All'articolo 12: 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, in materia  di  semplificazione  delle  procedure
relative  a  progetti  per  la  realizzazione   di   nuovi   impianti
fotovoltaici, le parole: "per ventiquattro mesi decorrenti dalla data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "fino  al  31  dicembre
2024"»; 
    al comma 5,  le  parole:  «31  dicembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «al  31  dicembre»,  le  parole:  «30  giugno  2024»  sono
sostituite dalle seguenti:  «alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento
(UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  maggio
2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» e sono  aggiunte,  in
fine, le  seguenti  parole:  «e  le  parole:  "del  regolamento  (UE)
2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio  2020"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  medesimo  regolamento  (UE)
2020/741"»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Al secondo periodo del comma  2  dell'articolo  18  del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.  14,  in  materia  di
durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento
delle baraccopoli di Messina, le  parole:  "31  dicembre  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". 
      6-ter. Al comma 4 dell'articolo  11-ter  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio  2021,  n.  76,  in  materia  di   durata   dell'incarico   di
sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di  Messina,  le
parole: "sino al 31 dicembre 2024" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"sino al 31 dicembre 2025". 
      6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari  a
euro 347.000 per l'anno 2025,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
      6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 835, primo periodo,  concernente  il  termine  di
operativita' del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che
determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone,
le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 30 settembre 2024"; 
        b)  al   comma   837-bis,   concernente   l'applicazione   di
disposizioni  in  materia  di  immissione  di  specie   ittiche   non
autoctone, le parole: "fino al  31  dicembre  2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2025". 
      6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1  della  legge  4  agosto
2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti,
le  parole:  "entro  il  31  dicembre  2023"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2024". 
      6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia  di
rifiuti prodotti dalle navi  e  di  residui  di  carico,  le  parole:
"termine di centottanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024". 
      6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo,  del  decreto
legislativo 17 febbraio 2017, n.  42,  in  materia  di  aggiornamento
professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: "5 anni"
sono sostituite dalle seguenti: "8 anni"». 
    Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
      «Art. 12-bis (Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli  adempimenti
relativi ai recipienti a pressione). - 1. All'articolo 40-ter,  comma
1,  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.  122,  dopo  le  parole:
"con capacita' complessiva superiore a 13 metri cubi"  sono  inserite
le seguenti: "si applica fino al 31 dicembre 2024 e"». 
  All'articolo 13: 
    al  comma  1,  capoverso  1-quater,  primo  periodo,  le  parole:
«aziende agricole» sono sostituite dalle seguenti: «imprese  agricole
nonche' a quelle della pesca e dell'acquacoltura"»; 
    al comma 3: 
      all'alinea, le parole: «di conversione» sono soppresse; 
      alla lettera a) e' premessa la seguente: 
        «0a) alla lettera a), le  parole:  "31  dicembre  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2024
e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e  degli
imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del
decreto  legislativo  n.  99  del  2004  iscritti  nella   previdenza
agricola, diversi dalle societa' che hanno  esercitato  l'opzione  di
cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione  del  reddito
complessivo nelle seguenti percentuali: 
        a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; 
        b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; 
        c) oltre 15.000 euro, 100 per cento". 
      3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma  1,  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 89,8 milioni
di euro per l'anno 2027. 
      3-quater. Agli oneri derivanti dal  comma  3-bis,  valutati  in
220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro  per
l'anno 2026, nonche' dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per
l'anno 2027, si provvede: 
        a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e  a  130,3
milioni di euro per l'anno 2026,  mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209; 
        b) quanto a 89,8 milioni di euro per  l'anno  2027,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis. 
      3-quinquies. Al fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
obiettivi fissati dal Programma nazionale  triennale  della  pesca  e
dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del  24  dicembre
2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2022, quale  unico  strumento  programmatico  nazionale  del
settore  delle  produzioni  acquatiche  nell'ambito  della   politica
agroalimentare  italiana,  necessario  al  raggiungimento  di  quanto
previsto dalla politica comune della  pesca  dell'Unione  europea  in
materia di conservazione  della  biodiversita'  e  di  sostenibilita'
ambientale, sociale  ed  economica  delle  attivita'  produttive,  il
termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai  Programmi
dell'anno 2023 e' prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate
all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo  periodo  sono
incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024. 
      3-sexies.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  direttoriali   del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e
le modalita' di attuazione del comma 3-quinquies. 
      3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste». 
  All'articolo 14: 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis.  Il  comma  6-quater  dell'articolo  25   del   decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di  comunicazioni  ai
centri per l'impiego relative a lavoratori  sportivi,  e'  sostituito
dal seguente: 
        "6-quater. In sede di prima  applicazione,  relativamente  ai
soggetti di cui al comma 6-bis, le  comunicazioni  di  cui  al  comma
6-ter,  con  esclusivo  riferimento  a  quelle  relative  al  periodo
luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza  incorrere  in
alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024". 
      2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo,  del  decreto
legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,  in   materia   di   regime
previdenziale di figure professionali sportive, le parole: "entro sei
mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024". 
      2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36,  comma  6-quater,
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli  atleti
partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  al
31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute  alla  fonte  previste
dall'articolo 30, secondo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  se  l'ammontare  complessivo
delle somme attribuite nel suddetto periodo dal  sostituto  d'imposta
al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare
e' superiore a tale importo, le somme sono  assoggettate  interamente
alla ritenuta alla fonte. 
      2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater,  valutati
in  1.380.000  euro   per   l'anno   2024,   si   provvede   mediante
corrispondente versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  da
parte della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  a  valere  sulle
risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto  dell'articolo
10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di  indebitamento
netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1, le parole: «negli  anni  2018-2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, negli anni 2018-2022,» e le parole: «del 2017,  e'
ripartito» sono sostituite dalle seguenti: «del 2017 e' ripartito»; 
    ai commi 3 e 4, le parole: «Ministero per gli affari esteri e  la
cooperazione  internazionale»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. All'articolo 1, comma  394,  della  legge  27  dicembre
2019,  n.  160,  concernente  il  differimento  dei  termini  per  la
riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici
di  quotidiani  e  periodici,  le  parole:  "settantadue  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi"». 
  All'articolo 17: 
    al comma 1,  le  parole:  «Fondo  nazionale  complementare»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo complementare»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Per le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e per garantire la piu'  ampia  partecipazione  dei
settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del  2009  e
del  2016,  in   considerazione   della   complessita'   territoriale
risultante dall'accorpamento di  cinque  circoscrizioni  territoriali
preesistenti, la disposizione  transitoria  di  cui  all'articolo  4,
comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.
219, in materia di  determinazione  del  numero  dei  componenti  dei
consigli  delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della  legge
29 dicembre 1993, n. 580, si applica  agli  organi  della  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per  due
mandati successivi a quello in corso alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata
la  giunta  della  medesima  camera  di  commercio  e'  composta  dal
presidente e da un numero di membri  pari  a  nove.  Resta  fermo  il
limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.  Nella  procedura
in corso per il rinnovo  degli  organi  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura delle Marche, il termine di  cui
all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002,  n.  273,  e'
prorogato di ulteriori novanta giorni.  L'articolo  12  della  citata
legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei
componenti  dei  consigli  delle  camere  di  commercio,   industria,
artigianato  e  agricoltura  e'   effettuata   dalle   organizzazioni
rappresentative delle imprese e dalle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori  costituite  a  livello  provinciale  o   pluriprovinciale
ovvero, in mancanza, da quelle costituite a  livello  regionale,  ove
presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo,  in  ogni
caso,   alla   rappresentativita'   delle   medesime   organizzazioni
nell'ambito della circoscrizione  territoriale  di  competenza  della
camera di commercio interessata». 
    Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  17-bis  (Disposizioni  relative  agli   eventi   sismici
dell'area etnea).  -  1.  Il  termine  di  scadenza  dello  stato  di
emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui
all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
e' ulteriormente differito, senza soluzione  di  continuita',  al  31
dicembre 2024. Alle conseguenti attivita' si fa fronte a valere sulle
risorse gia' stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite
di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024,  da  assegnare  con
deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri   adottata   ai   sensi
dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere  sulle  risorse
del Fondo per le emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del
medesimo codice. 
      Art. 17-ter (Proroga delle  agevolazioni  per  la  zona  franca
urbana Sisma Centro Italia). - 1. Al fine  di  sostenere  la  ripresa
economica e sociale nei territori compresi nella zona  franca  urbana
istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  le
esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo  46  sono  concesse
per l'anno 2024. 
      2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse  ai  sensi  del
pertinente regolamento dell'Unione europea relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") applicabile in
funzione del settore dell'attivita' prevalente  svolta  dal  soggetto
beneficiario. 
      3. All'intervento di cui al comma 1  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 161  dell'11  luglio  2013,  recante  le  condizioni,  i
limiti, le modalita' e i termini  di  decorrenza  delle  agevolazioni
concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221. 
      4. Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  1  sono
utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro,  derivanti
da economie e rivenienze dei bandi gia' emanati dal  Ministero  delle
imprese e del made in Italy per la  zona  franca  urbana  di  cui  al
medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del
medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi  del
primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di  indebitamento
netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di  euro  per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189». 
  All'articolo 18: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), numero 1), le parole: «denominato  "Previdenza
Italia"»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «(Comitato   Previdenza
Italia)»; 
      alla lettera  b),  capoverso  4-bis,  primo  periodo,  dopo  le
parole: «dal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo,  la  parola:
«stabilite» e' sostituita dalla seguente: «stabiliti»  e  le  parole:
«da trasferire, nonche'  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  da
trasferire nonche'»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole:  «come  modificato  dal  comma  1,
lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «,  come  modificato  dal
comma 1, lettera c), del presente articolo»; 
      al secondo periodo, le parole: «come introdotto  dal  comma  1,
lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma  1,
lettera d), del presente articolo»; 
    al  comma  3,  le  parole:  «legge  del»  sono  sostituite  dalla
seguente: «legge»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. All'articolo 19,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto
di lavoro subordinato a tempo  determinato,  le  parole:  "30  aprile
2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 
      4-ter.  All'articolo  28,   comma   1,   primo   periodo,   del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in  materia  di  incentivi  per  il
lavoro delle persone con disabilita', le  parole:  "1°  agosto  2022"
sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2020". 
      4-quater. Il contributo di cui all'articolo 28,  comma  1,  del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del
presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo  di
cui al medesimo comma 1, puo' essere riconosciuto per i  contratti  a
tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024. 
      4-quinquies. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto  derivanti  dal  comma
4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».