Art. 2 
 
        Composizione collegiale, requisiti, incompatibilita' 
                        e nomina del Garante 
 
  1. Il Garante e' organo collegiale composto dal presidente e da due
componenti. Nell'ambito della  propria  autonomia  organizzativa,  il
Garante,  con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,
disciplina l'esercizio delle attivita' del collegio e del presidente.
Su proposta del presidente,  con  delibera  collegiale  del  Garante,
possono essere attribuite  a  ciascuno  dei  componenti  del  Garante
deleghe per il compimento di singoli  atti  o  per  sovraintendere  a
determinati settori e materie di competenza del Garante stesso. 
  2. Il presidente e  i  componenti  del  collegio  sono  scelti  tra
persone  di  notoria  indipendenza  e  di  specifiche  e   comprovate
professionalita', competenze o esperienze nel campo  della  tutela  e
della promozione dei diritti umani e in materia  di  contrasto  delle
forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilita'. 
  3. Il presidente e i componenti del  collegio  non  possono  essere
scelti tra  persone  che  rivestono  incarichi  pubblici  elettivi  o
cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni  sindacali  o  che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche  nell'anno  precedente  la
nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di  interessi  in
conflitto con le funzioni del Garante. 
  4. Per la durata dell'incarico, il presidente e  i  componenti  del
collegio non possono  esercitare,  a  pena  di  decadenza,  attivita'
professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono  svolgere
le funzioni  di  amministratori  o  dipendenti  di  enti  pubblici  o
privati, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi  natura  o  rivestire
cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all'interno
di  partiti  politici  o  movimenti  politici  o   in   associazioni,
organizzazioni, anche  sindacali,  ordini  professionali  o  comunque
organismi  che  svolgono  attivita'  nel  campo  della   disabilita'.
All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i  componenti
del collegio sono collocati fuori ruolo se  dipendenti  di  pubbliche
amministrazioni  ovvero  magistrati  o  avvocati  dello   Stato.   Se
professori universitari di ruolo, il presidente e  i  componenti  del
collegio  sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980,  n.  382.  Il  personale  collocato  fuori  ruolo  o  in
aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per  la
durata del mandato. Per la durata del  collocamento  fuori  ruolo  e'
reso indisponibile nella dotazione organica  dell'amministrazione  di
provenienza, un numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario. 
  5. Per il periodo di un anno a  decorrere  dalla  cessazione  delle
funzioni, il presidente e i componenti del  collegio  e  i  dirigenti
dell'Ufficio  del  Garante,  di  cui  all'articolo  3,  non   possono
intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di  consulenza  o
di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore  dei
servizi per le persone con disabilita'. 
  6. Il presidente e i componenti  del  collegio  sono  nominati  con
determinazione adottata d'intesa  dai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
  7. Il presidente e i componenti del  collegio  non  possono  essere
rimossi o destituiti per motivi connessi allo  svolgimento  dei  loro
compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. 
  8. Il presidente e i componenti del  collegio  sono  immediatamente
sostituiti   in   caso   di   dimissioni,   morte,   incompatibilita'
sopravvenuta, accertato impedimento fisico  o  psichico,  ovvero  nel
caso in  cui  riportino  una  condanna  definitiva  per  delitti  non
colposi. 
  9. Il presidente e i componenti del collegio durano  in  carica  di
quattro anni e il loro mandato e' rinnovabile una sola volta. 
  10. Al presidente e' attribuita un'indennita' di funzione  pari  al
trattamento economico annuo spettante ad un capo  Dipartimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro
200.000 annui, al lordo degli oneri a carico  dell'amministrazione  e
ai  componenti  e'  attribuita  un'indennita'  di  funzione  pari  al
trattamento economico annuo spettante  a  un  capo  ufficio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque,  nel  limite
di  euro   160.000   annui,   al   lordo   degli   oneri   a   carico
dell'amministrazione. 
  11. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso  delle
spese   sostenute   e   documentate   in   occasione   di   attivita'
istituzionali, secondo le modalita' stabilite con il  regolamento  di
cui all'articolo 3, comma  1,  e  comunque  nel  limite  della  spesa
autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 1. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 13 del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento  della
          docenza  universitaria,  relativa  fascia   di   formazione
          nonche'   sperimentazione   organizzativa   e   didattica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209,
          S.O.: 
                «Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni  di
          incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
          in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di  professore
          con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il  professore
          ordinario e' collocato  d'ufficio  in  aspettativa  per  la
          durata  della  carica,  del  mandato  o  dell'ufficio   nei
          seguenti casi: 
                  1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 
                  2) nomina alla carica di Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 
                  3)   nomina   a   componente   delle    istituzioni
          dell'Unione europea; 
                  3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
          specializzate delle Nazioni Unite che comporti  un  impegno
          incompatibile  con   l'assolvimento   delle   funzioni   di
          professore universitario; 
                  4) 
                  5)  nomina  a  presidente  o   vicepresidente   del
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 
                  6) 
                  7) nomina a presidente o  componente  della  giunta
          regionale e a presidente del consiglio regionale; 
                  8) nomina a presidente della giunta provinciale; 
                  9)  nomina  a  sindaco  del  comune  capoluogo   di
          provincia; 
                  10)  nomina  alle   cariche   di   presidente,   di
          amministratore  delegato  di  enti  pubblici  a   carattere
          nazionale, interregionale o  regionale,  di  enti  pubblici
          economici, di societa' a partecipazione pubblica,  anche  a
          fini di lucro. Restano in  ogni  caso  escluse  le  cariche
          comunque direttive  di  enti  a  carattere  prevalentemente
          culturale o scientifico e la  presidenza,  sempre  che  non
          remunerata, di case editrici di pubblicazioni  a  carattere
          scientifico; 
                  11)   nomina   a    direttore,    condirettore    e
          vicedirettore  di  giornale  quotidiano   o   a   posizione
          corrispondente      del      settore      dell'informazione
          radio-televisiva; 
                  12) nomina a presidente o segretario  nazionale  di
          partiti rappresentati in Parlamento; 
                  13)  nomine  ad  incarichi  dirigenziali   di   cui
          all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica  30
          giugno 1972, n. 748, o comunque  previsti  da  altre  leggi
          presso  le  amministrazioni  dello  Stato,   le   pubbliche
          amministrazioni o enti pubblici economici. 
                Hanno   diritto   a   richiedere   una    limitazione
          dell'attivita'  didattica  i  professori   di   ruolo   che
          ricoprano la carica  di  rettore,  prorettore,  preside  di
          facolta' e direttori  di  dipartimento,  di  presidente  di
          consiglio di corso di laurea, di componente  del  Consiglio
          universitario nazionale. La  limitazione  e'  concessa  con
          provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e  non
          dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. 
                Il professore che  venga  a  trovarsi  in  una  delle
          situazioni di incompatibilita' di cui ai  precedenti  commi
          deve  darne  comunicazione,  all'atto  della   nomina,   al
          rettore, che adotta il  provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa per la  durata  della  carica,  del  mandato  o
          dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa  e'  corrisposto
          il trattamento economico previsto dalle norme  vigenti  per
          gli impiegati civili dello Stato che versano in  una  delle
          situazioni indicate nel primo  comma.  E'  fatto  salvo  il
          disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
          1980,  n.   146.   In   mancanza   di   tali   disposizioni
          l'aspettativa e' senza assegni. 
                Il  periodo  dell'aspettativa,  anche  quando  questo
          ultimo  sia  senza  assegni,  e'  utile   ai   fini   della
          progressione nella carriera, del trattamento di  quiescenza
          e di previdenza secondo le  norme  vigenti,  nonche'  della
          maturazione dello straordinariato ai sensi  del  precedente
          art. 6. 
                Qualora  l'incarico  per   il   quale   e'   prevista
          l'aspettativa  senza  assegni  non   comporti,   da   parte
          dell'ente, istituto o societa', la  corresponsione  di  una
          indennita' di carica si applicano, a far tempo dal  momento
          in  cui  e'  cominciata  a  decorrere   l'aspettativa,   le
          disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966,  n.  1078.
          Qualora si tratti degli incarichi previsti ai  numeri  10),
          11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero
          3) dell'art. 3 della citata  legge  12  dicembre  1966,  n.
          1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'. 
                I professori collocati in aspettativa  conservano  il
          titolo  a  partecipare   agli   organi   universitari   cui
          appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
          e quarto comma, della legge 18 marzo  1958,  n.  311;  essi
          mantengono il solo  elettorato  attivo  per  la  formazione
          delle  commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle
          cariche accademiche previste dal precedente  secondo  comma
          ed  hanno  la  possibilita'   di   svolgere,   nel   quadro
          dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
          di  laurea,  di  dottorato  di  ricerca,  delle  scuole  di
          specializzazione e delle scuole a fini speciali,  cicli  di
          conferenze e di  lezioni  ed  attivita'  seminariali  anche
          nell'ambito dei corsi ufficiali di  insegnamento,  d'intesa
          con il titolare del  corso,  del  quale  e'  comunque  loro
          preclusa la titolarita'. E' garantita  loro,  altresi',  la
          possibilita'  di  svolgere  attivita'  di   ricerca   anche
          applicativa, con modalita' da determinare d'intesa  tra  il
          professore  ed  il  consiglio  di  facolta'  e  sentito  il
          consiglio di istituto o di dipartimento, ove  istituito,  e
          di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
          concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
          commissioni di concorso sono fatte salve le  situazioni  di
          incompatibilita' che si  verifichino  successivamente  alla
          nomina dei componenti delle commissioni. 
                Il presente articolo si applica anche  ai  professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'».