Art. 4 Funzioni e prerogative del Garante 1. Il Garante esercita le seguenti funzioni: a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformita' ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia e' parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia; b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilita' e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 5, comma 2; c) promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone con disabilita', in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione; d) riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilita', dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilita', individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonche' dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalita' di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilita'. Il Garante all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilita' legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati; e) svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori; f) richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante puo' proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; g) formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorita' di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate; h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilita' attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia; i) promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilita', in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale; l) assicura, in coerenza con l'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilita' sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione; m) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' sull'attivita' svolta; n) visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l'esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lettera o) per gli istituti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nel corso delle visite, il Garante puo' avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilita' e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, oppure in qualita' di consulenti a titolo gratuito; o) effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975; p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative; q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita' nonche' di modelli di accomodamento ragionevole; r) collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed n), restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sul possesso dei requisiti di sicurezza e qualita' delle strutture sanitarie di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante assicura la consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e assicura, altresi', forme di concertazione in relazione alle specifiche attivita' di cui al comma 1, lettere c) ed h). 4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) ed e), il Garante si coordina anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali per la promozione di azioni positive contro fenomeni discriminatori multipli e per lo scambio reciproco di segnalazioni relative a detti fenomeni ai fini dell'esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate dalla legge. 5. Il Garante si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti della legge 3 marzo 2009, n. 18 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54: «Art. 4 (Legittimazione ad agire). - 1. Sono altresi' legittimati ad agire ai sensi dell'art. 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione. 2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilita' e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. 3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2, quando questi assumano carattere collettivo.». - Si riporta l'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante: «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»: «Art. 116 (Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi). - 1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonche' per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'art. 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni. 2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo' essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio. 3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a cio' autorizzato. 4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione ((e, ove previsto, la pubblicazione)) dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalita'. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.». - La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975, n. 212, S.O. - La legge 12 giugno 1990, n. 146 recante: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1990, n. 137. - Si riporta il comma 2-bis, dell'art. 89, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «2-bis. I servizi previsti all'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalita' per garantire l'accesso e la continuita' dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone piu' esposte agli effetti di emergenze e calamita'. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riportano gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'): «Art. 67 (Visite agli istituti). - Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: a) il Presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale; b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura; c) il presidente della corte d'appello, il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni; d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione; e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale; g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria; i) l'ispettore dei cappellani; l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia; l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati; l-ter) i membri del Parlamento europeo. L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.» «Art. 67-bis (Visite alle camere di sicurezza). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.». - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 137. - Si riporta l'art. 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»: «Art. 1. - La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'.».