Art. 4 
 
                 Funzioni e prerogative del Garante 
 
  1. Il Garante esercita le seguenti funzioni: 
    a) vigila  sul  rispetto  dei  diritti  e  sulla  conformita'  ai
principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui  diritti
delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n.  18,  e  dagli
altri trattati internazionali dei quali l'Italia e' parte in  materia
di protezione  dei  diritti  delle  persone  con  disabilita',  dalla
Costituzione,  dalle  leggi  dello  Stato  e  dai  regolamenti  nella
medesima materia; 
    b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta,  indiretta  o
di molestie in ragione della condizione di disabilita' e del  rifiuto
dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 5, comma 2; 
    c) promuove l'effettivo godimento dei diritti  e  delle  liberta'
fondamentali  delle  persone  con  disabilita',  in   condizione   di
eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che  esse  siano
vittime di segregazione; 
    d) riceve le segnalazioni presentate da persone con  disabilita',
dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli
enti legittimati ad agire in difesa delle  persone  con  disabilita',
individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1°  marzo  2006,  n.
67, da  singoli  cittadini,  da  pubbliche  amministrazioni,  nonche'
dall'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita'  anche  a
seguito di rilevazione del Dipartimento per le  politiche  in  favore
delle persone con disabilita' presso la Presidenza del Consiglio  dei
ministri. Il Garante stabilisce, nei limiti della  propria  autonomia
organizzativa, le procedure e le  modalita'  di  presentazione  delle
segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un  centro  di  contatto
dedicato, assicurandone l'accessibilita'. Il Garante all'esito  della
valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione
delle persone  con  disabilita'  legittimate,  esprime  con  delibera
collegiale pareri motivati; 
    e) svolge verifiche,  d'ufficio  o  a  seguito  di  segnalazione,
sull'esistenza di fenomeni discriminatori; 
    f) richiede alle amministrazioni e ai concessionari  di  pubblici
servizi di fornire le  informazioni  e  i  documenti  necessari  allo
svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati
sono tenuti  a  rispondere  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante  puo'
proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del codice  del  processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
    g) formula raccomandazioni e pareri  inerenti  alle  segnalazioni
raccolte   alle   amministrazioni   e   ai   concessionari   pubblici
interessati,  anche  in  relazione  a  specifiche  situazioni  e  nei
confronti  di  singoli  enti,  proponendo   o   sollecitando,   anche
attraverso l'autorita' di settore o di vigilanza, interventi,  misure
o  accomodamenti  ragionevoli  idonei  a   superare   le   criticita'
riscontrate; 
    h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con
disabilita' attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e
progetti,  iniziative  ed  azioni  positive,  in  particolare   nelle
istituzioni scolastiche, in  collaborazione  con  le  amministrazioni
competenti per materia; 
    i) promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di
collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici  comunque
denominati a cui sono  attribuite,  a  livello  regionale  o  locale,
specifiche competenze in relazione  alla  tutela  dei  diritti  delle
persone  con  disabilita',  in  modo  da  favorire,  fatte  salve  le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  trattamento  dei  dati  anche
sanitari, lo scambio di dati e di  informazioni  e  un  coordinamento
sistematico  per  assicurare  la  corretta,   omogenea   e   concreta
applicazione delle norme, tenendo conto  della  differenziazione  dei
modelli  e  delle  pratiche  di  assistenza  e  protezione  su   base
territoriale; 
    l) assicura, in coerenza con l'articolo  4,  paragrafo  3,  della
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa
esecutiva con legge 3 marzo 2009, n.  18,  la  consultazione  con  le
organizzazioni e con le associazioni  rappresentative  delle  persone
con disabilita' sui temi affrontati e sulle  campagne  ed  azioni  di
comunicazione e di sensibilizzazione; 
    m) trasmette entro il 30 settembre di ogni  anno,  una  relazione
sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del Consiglio
dei  ministri  o  all'Autorita'  politica  delegata  in  materia   di
disabilita' sull'attivita' svolta; 
    n) visita, con accesso illimitato ai  luoghi,  ferma  l'esclusiva
applicazione della disciplina di cui alla lettera o) per gli istituti
di  cui  alla  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  avvalendosi,   ove
necessario, della collaborazione di  altri  organi  dello  Stato,  le
strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui  alla  legge
12  giugno  1990,  n.  146,  e  all'articolo  89,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nel corso delle visite, il Garante
puo' avere colloqui riservati, senza testimoni, con  le  persone  con
disabilita' e con qualunque altra persona possa fornire  informazioni
rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;
l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che  accompagnano  il
Garante per ragioni del loro ufficio,  in  quanto  esperti  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 5, oppure in qualita' di consulenti  a  titolo
gratuito; 
    o) effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e  67-bis  della
legge n. 354 del 1975; 
    p)  agisce  e  resiste  in  giudizio  a  difesa   delle   proprie
prerogative; 
    q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in
materia di tutela dei diritti delle persone con  disabilita'  nonche'
di modelli di accomodamento ragionevole; 
    r) collabora  con  gli  organismi  indipendenti  nazionali  nello
svolgimento dei rispettivi compiti. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e),  f),  g)
ed  n),  restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  in   materia   di
autorizzazione, accreditamento e vigilanza sul possesso dei requisiti
di sicurezza e qualita' delle strutture sanitarie di cui  al  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  3. Nell'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  1,  il  Garante
assicura la consultazione, con  cadenza  almeno  semestrale,  con  le
federazioni   maggiormente   rappresentative   delle   persone    con
disabilita' e assicura, altresi', forme di concertazione in relazione
alle specifiche attivita' di cui al comma 1, lettere c) ed h). 
  4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere  b)  ed
e), il Garante si coordina anche con la Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per le  pari  opportunita'  e  con  l'Ufficio
nazionale antidiscriminazioni razziali per la  promozione  di  azioni
positive contro fenomeni discriminatori multipli  e  per  lo  scambio
reciproco  di  segnalazioni  relative  a  detti  fenomeni   ai   fini
dell'esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate dalla legge. 
  5. Il Garante si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti della legge 3 marzo 2009, n. 18  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 4 della legge 1° marzo 2006, n.  67
          (Misure  per  la  tutela  giudiziaria  delle  persone   con
          disabilita' vittime di discriminazioni),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54: 
                «Art. 4 (Legittimazione ad agire). - 1. Sono altresi'
          legittimati ad agire ai  sensi  dell'art.  3  in  forza  di
          delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
          autenticata a pena di nullita', in nome  e  per  conto  del
          soggetto passivo della discriminazione, le  associazioni  e
          gli enti individuati con decreto del Ministro per  le  pari
          opportunita', di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  sulla  base   della   finalita'
          statutaria e della stabilita' dell'organizzazione. 
                2. Le associazioni e gli  enti  di  cui  al  comma  1
          possono intervenire nei  giudizi  per  danno  subito  dalle
          persone  con   disabilita'   e   ricorrere   in   sede   di
          giurisdizione amministrativa  per  l'annullamento  di  atti
          lesivi degli interessi delle persone stesse. 
                3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1  sono
          altresi'   legittimati   ad   agire,   in   relazione    ai
          comportamenti  discriminatori  di  cui  ai  commi  2  e   3
          dell'art. 2, quando questi assumano carattere collettivo.». 
              - Si riporta  l'art.  116  del  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n.  104,  recante:  «Attuazione  dell'art.  44
          della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante  delega  al
          Governo per il riordino del processo amministrativo»: 
                «Art. 116 (Rito in materia di  accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. Contro le determinazioni e contro  il
          silenzio   sulle   istanze   di   accesso   ai    documenti
          amministrativi,  nonche'  per  la  tutela  del  diritto  di
          accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di
          trasparenza il ricorso  e'  proposto  entro  trenta  giorni
          dalla conoscenza della  determinazione  impugnata  o  dalla
          formazione    del    silenzio,    mediante    notificazione
          all'amministrazione e ad almeno  un  controinteressato.  Si
          applica l'art.  49.  Il  termine  per  la  proposizione  di
          ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni. 
                2. In pendenza di un giudizio  cui  la  richiesta  di
          accesso e' connessa, il ricorso di  cui  al  comma  1  puo'
          essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
          della sezione  cui  e'  assegnato  il  ricorso  principale,
          previa notificazione all'amministrazione e  agli  eventuali
          controinteressati.  L'istanza  e'  decisa   con   ordinanza
          separatamente  dal  giudizio  principale,  ovvero  con   la
          sentenza che definisce il giudizio. 
                3.  L'amministrazione  puo'  essere  rappresentata  e
          difesa da un proprio dipendente a cio' autorizzato. 
                4.  Il  giudice  decide   con   sentenza   in   forma
          semplificata;   sussistendone   i    presupposti,    ordina
          l'esibizione ((e,  ove  previsto,  la  pubblicazione))  dei
          documenti richiesti, entro un  termine  non  superiore,  di
          norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le  relative
          modalita'. 
                5. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai giudizi di impugnazione.». 
              - La legge 26  luglio  1975,  n.  354  recante:  «Norme
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure  privative  e   limitative   della   liberta'»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto  1975,  n.
          212, S.O. 
              - La legge 12  giugno  1990,  n.  146  recante:  «Norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali e sulla salvaguardia dei diritti  della  persona
          costituzionalmente tutelati. Istituzione della  Commissione
          di garanzia dell'attuazione  della  legge»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1990, n. 137. 
              -  Si  riporta  il  comma  2-bis,  dell'art.  89,   del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito con  modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «2-bis. I servizi  previsti  all'art.  22,  comma  4,
          della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono  da  considerarsi
          servizi pubblici essenziali, anche se svolti in  regime  di
          concessione,  accreditamento  o  mediante  convenzione,  in
          quanto volti a garantire  il  godimento  di  diritti  della
          persona  costituzionalmente   tutelati.   Allo   scopo   di
          assicurare  l'effettivo  e  continuo  godimento   di   tali
          diritti, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, nell'ambito delle loro  competenze  e  della  loro
          autonomia organizzativa, entro sessanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, definiscono le  modalita'  per  garantire
          l'accesso   e   la   continuita'   dei   servizi   sociali,
          socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di  cui  al
          presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base
          di progetti personalizzati, tenendo conto delle  specifiche
          e  inderogabili  esigenze  di  tutela  delle  persone  piu'
          esposte  agli  effetti  di  emergenze   e   calamita'.   Le
          amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente   e,
          comunque, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
              - Si riportano gli articoli 67 e 67-bis della legge  26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta'): 
                «Art. 67  (Visite  agli  istituti).  -  Gli  istituti
          penitenziari possono essere visitati  senza  autorizzazione
          da: 
                  a) il Presidente del Consiglio dei  ministri  e  il
          presidente della Corte costituzionale; 
                  b)   i   ministri,   i    giudici    della    Corte
          costituzionale, i Sottosegretari di  Stato,  i  membri  del
          Parlamento e i componenti  del  Consiglio  superiore  della
          magistratura; 
                  c)  il  presidente  della   corte   d'appello,   il
          Procuratore  generale  della  Repubblica  presso  la  corte
          d'appello, il presidente del  tribunale  e  il  procuratore
          della  Repubblica  presso  il  tribunale,  il  pretore,   i
          magistrati di sorveglianza,  nell'ambito  delle  rispettive
          giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio  delle
          sue funzioni; 
                  d) i consiglieri  regionali  e  il  commissario  di
          Governo   per   la   regione,   nell'ambito   della    loro
          circoscrizione; 
                  e) l'ordinario diocesano per  l'esercizio  del  suo
          ministero; 
                  f) il prefetto e il questore  della  provincia;  il
          medico provinciale; 
                  g)  il  direttore  generale  per  gli  istituti  di
          prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da  lui
          delegati; 
                  h)  gli  ispettori  generali   dell'amministrazione
          penitenziaria; 
                  i) l'ispettore dei cappellani; 
                  l)  gli  ufficiali  del  corpo  degli   agenti   di
          custodia; 
                  l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti  comunque
          denominati; 
                  l-ter) i membri del Parlamento europeo. 
                L'autorizzazione non occorre nemmeno per  coloro  che
          accompagnano le persone di  cui  al  comma  precedente  per
          ragioni del  loro  ufficio  e  per  il  personale  indicato
          nell'art. 18-bis. 
                Gli ufficiali e gli  agenti  di  polizia  giudiziaria
          possono  accedere  agli  istituti,  per  ragioni  del  loro
          ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. 
                Possono accedere agli istituti, con  l'autorizzazione
          del direttore, i ministri del culto cattolico  e  di  altri
          culti.» 
                «Art. 67-bis (Visite alle camere di sicurezza). -  1.
          Le disposizioni di cui all'art. 67 si applicano anche  alle
          camere di sicurezza.». 
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
          recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
          norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30  dicembre  1992,
          n. 137. 
              - Si riporta l'art. 1  del  regio  decreto  30  ottobre
          1933, n. 1611, recante: «Approvazione del testo unico delle
          leggi e  delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato»: 
                «Art.  1.   -  La  rappresentanza,  il  patrocinio  e
          l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato,
          anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
          Avvocatura dello Stato. 
                Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni
          innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
          hanno bisogno di mandato, neppure nei  casi  nei  quali  le
          norme ordinarie richiedono il  mandato  speciale,  bastando
          che consti della loro qualita'.».