Art. 5 
 
                         Pareri del Garante 
 
  1.  Il  Garante  valuta   le   segnalazioni   ricevute   ai   sensi
dell'articolo 4, comma  1,  lettera  d)  e  verifica  l'esistenza  di
discriminazioni  comportanti  lesioni  di  diritti  soggettivi  o  di
interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le  modalita'
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il Garante,
all'esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti
destinatari delle  proposte  nel  rispetto  del  principio  di  leale
collaborazione, ad eccezione dei casi di urgenza di cui al  comma  4,
esprime con delibera collegiale pareri motivati secondo le previsioni
di cui ai commi 2, 3 e 4. 
  2. Nel caso  in  cui  un'amministrazione  o  un  concessionario  di
pubblico servizio adotti un provvedimento o  un  atto  amministrativo
generale in relazione al quale la parte lamenta  una  violazione  dei
diritti della persona con disabilita', una discriminazione o  lesione
di interessi legittimi, il Garante  emette  un  parere  motivato  nel
quale indica  gli  specifici  profili  delle  violazioni  riscontrate
nonche' una proposta  di  accomodamento  ragionevole,  come  definito
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita' e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del  principio
di proporzionalita' e adeguatezza. 
  3. Quando le verifiche di cui  al  comma  1  hanno  ad  oggetto  il
mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di
barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al  pubblico
e da quelli privati che  forniscono  strutture  e  servizi  aperti  o
forniti  al   pubblico,   nonche'   l'eliminazione   delle   barriere
sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce  alle  persone
con  disabilita'  di  potervi  accedere   in   condizione   di   pari
opportunita' con gli altri cittadini o ne limiti la loro fruizione in
modo significativo,  il  Garante  puo'  proporre  all'amministrazione
competente un cronoprogramma per rimuovere  le  barriere  e  vigilare
sugli stati di avanzamento. 
  4. Nei casi di urgenza dovuta  al  rischio  di  un  danno  grave  e
irreparabile per i diritti delle persone con disabilita', ove non sia
stata promossa azione giudiziaria, il Garante puo', anche  d'ufficio,
a seguito di un sommario esame circa  la  sussistenza  di  una  grave
violazione del principio di non discriminazione in  danno  di  una  o
piu'  persone  con  disabilita',  proporre   l'adozione   di   misure
provvisorie. La proposta e' trasmessa senza  indugio  alle  pubbliche
amministrazioni procedenti. 
  5. Le proposte di accomodamento  ragionevole,  nel  rispetto  della
normativa in materia  di  trattamento  dei  dati  personali,  possono
essere rese conoscibili  sul  sito  del  Garante  o  con  ogni  altro
opportuno mezzo di pubblicita' al  fine  di  favorire  la  diffusione
delle buone pratiche in materia.