Art. 5 Pareri del Garante 1. Il Garante valuta le segnalazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e verifica l'esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il Garante, all'esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti destinatari delle proposte nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad eccezione dei casi di urgenza di cui al comma 4, esprime con delibera collegiale pareri motivati secondo le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. Nel caso in cui un'amministrazione o un concessionario di pubblico servizio adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilita', una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonche' una proposta di accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalita' e adeguatezza. 3. Quando le verifiche di cui al comma 1 hanno ad oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, nonche' l'eliminazione delle barriere sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilita' di potervi accedere in condizione di pari opportunita' con gli altri cittadini o ne limiti la loro fruizione in modo significativo, il Garante puo' proporre all'amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento. 4. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilita', ove non sia stata promossa azione giudiziaria, il Garante puo', anche d'ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o piu' persone con disabilita', proporre l'adozione di misure provvisorie. La proposta e' trasmessa senza indugio alle pubbliche amministrazioni procedenti. 5. Le proposte di accomodamento ragionevole, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, possono essere rese conoscibili sul sito del Garante o con ogni altro opportuno mezzo di pubblicita' al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche in materia.