Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000
per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. Salvo quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione del  presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il comma 178 dell'art. 1  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234,  recante:  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale   per   il   triennio   2022-2024»   (21G00256)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31  dicembre  2021,
          n. 310, S.0. n. 49: 
                «178.  Il  Fondo  per  la  disabilita'   e   la   non
          autosufficienza di cui all'art. 1, comma 330,  della  legge
          27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1°  gennaio  2022
          e' denominato «Fondo  per  le  politiche  in  favore  delle
          persone con disabilita'» ed e' trasferito presso  lo  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          al fine di dare  attuazione  a  interventi  legislativi  in
          materia di  disabilita'  finalizzati  al  riordino  e  alla
          sistematizzazione  delle   politiche   di   sostegno   alla
          disabilita' di competenza dell'Autorita' politica  delegata
          in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e'
          incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
          anni dal 2023 al 2026.».