Art. 24 
 
    Disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari 
 
  1. All'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, dopo il comma
10, sono inseriti i seguenti: 
    «10-bis. Nell'ambito delle facolta' assunzionali  dei  magistrati
tributari previste dal comma 10, per l'anno 2024, e  in  deroga  agli
articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il
reclutamento di 68 unita' di magistrati, aumentate delle  unita'  non
assunte ai sensi del comma  10,  primo  periodo,  con  le  specifiche
modalita' di seguito definite. Alla procedura concorsuale di  cui  al
presente comma non si applica la riserva di posti di cui al comma  3.
La procedura concorsuale di cui al presente comma  e'  articolata  in
una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova
preselettiva, che puo' avere luogo anche in sedi decentrate e in date
o  sessioni  diverse,  e'  realizzata  con  l'ausilio  di   strumenti
informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque  quesiti
a risposta multipla  da  risolvere  nel  tempo  massimo  di  sessanta
minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale
civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e  diritto
commerciale. La valutazione della prova  preselettiva  e'  effettuata
sulla base del punteggio attribuito con  i  criteri  individuati  nel
bando di concorso. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  puo'
avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche'
per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o  Istituti
specializzati operanti nel  settore  della  selezione  delle  risorse
umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla  validazione  dei
quesiti di cui al sesto periodo, che saranno pubblicati sul sito  del
Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a  quella
individuata per lo svolgimento della prova preselettiva  fissata  nel
bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre
alla determinazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta  e'
ammesso un numero di candidati pari a  tre  volte  i  posti  messi  a
concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro  che  hanno
riportato lo  stesso  punteggio  dell'ultimo  candidato  che  risulta
ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed  ammessi  comunque
alla prova scritta: 
      a)  i  giudici  tributari  presenti  nel  ruolo  unico  di  cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
      b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili; 
      c) i procuratori e gli avvocati dello Stato; 
      d)  i  candidati  diversamente   abili   con   percentuale   di
invalidita' pari o superiore all'80 per cento, in  base  all'articolo
20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis,  consiste  nello
svolgimento di due elaborati tra  i  tre  indicati  dall'articolo  4,
comma 3, del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545.  Gli
elaborati da svolgersi durante  le  prove  scritte  sono  individuati
mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza  della  prova.  Sono
ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un  punteggio  non
inferiore a diciotto trentesimi  in  ciascun  elaborato  della  prova
scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora
la  valutazione  dell'elaborato  della  prima  prova  scritta  svolta
risulti inferiore a diciotto trentesimi. Resta  ferma  per  la  prova
orale la disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e  5,  del  citato
decreto legislativo n. 545 del 1992.  Il  mancato  superamento  della
prova scritta o della prova orale rileva ai fini e  per  gli  effetti
dell'articolo 4-bis,  comma  1,  lettera  d),  del  predetto  decreto
legislativo n. 545 del  1992.  La  commissione  di  concorso  di  cui
all'articolo 4-quater del decreto legislativo  n.  545  del  1992  e'
nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per
la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, previa delibera del Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel
presente comma, si applica la disciplina di cui  agli  articoli  4  e
seguenti  del  decreto  legislativo  n.  545  del  1992,  in   quanto
compatibile.». 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio
di presidenza  della  giustizia  tributaria,  bandisce  la  procedura
concorsuale di cui al all'articolo 1, commi 10-bis  e  10-ter,  della
legge 31 agosto 2022, n. 130, come inseriti dal comma 1, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.