Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare 1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»; b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente: «1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non puo' essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.». 2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto e' corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto.»; b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.». 3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1), e' sostituito dal seguente: «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;». 4. All'articolo 18, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»; 2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»; 3) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»; 4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»; b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; d) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti: 1) «5-ter. Quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.»; 2) «5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.»; 3) «5-quinquies. L'importo delle sanzioni previste dal presente articolo non puo', in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000». 4) «5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445.»; 5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e' abrogato. 6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 354 e' sostituito dal seguente: «354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.». 7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarita', l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformita' INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8. 8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche' le attivita' di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. 9. In caso di violazioni o irregolarita' accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL. 10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruita' dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilita' amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, e' considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo e' comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. 13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati. 14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sara' comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una eta' anagrafica di almeno ottanta anni, gia' titolari dell'indennita' di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e' riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', non superiore a euro 6.000. 17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. 18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 e' riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi. 19. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). La patente e' rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente: a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37; c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; d) possesso del documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' (DURC); e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); f) possesso del Documento Unico di Regolarita' Fiscale (DURF). 2. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro. 3. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. 4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo: a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti; b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti; c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti; d) riconoscimento della responsabilita' datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: 1) la morte: venti crediti; 2) un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti; 3) un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu' di quaranta giorni: dieci crediti. 5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti. 6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne da' notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti. 7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale e' stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente e' incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio e' inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30. 8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attivita' oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonche' gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attivita' oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attivita' in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. 9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalita' di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo. 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attivita' individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o piu' accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative. 11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»; b) all'articolo 90, comma 9: 1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;»; 2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»; c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.». 20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.