Art. 30 
 
Misure per il  rafforzamento  dell'attivita'  di  accertamento  e  di
contrasto delle violazioni in ambito contributivo 
 
  1. Al fine di dare attuazione  alla  linea  II  della  Missione  5,
Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa  e  Resilienza  relativa
alla introduzione di misure dirette e indirette  per  trasformare  il
lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente  vantaggioso
operare nell'economia regolare, a decorrere dal  1°  settembre  2024,
all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), dopo le parole  «maggiorato  di  5,5  punti;»
sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi e'
effettuato   entro   centoventi   giorni,   in    unica    soluzione,
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti
impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)  in  caso  di
evasione  connessa   a   registrazioni,   denunce   o   dichiarazioni
obbligatorie omesse o non conformi  al  vero,  poste  in  essere  con
l'intenzione specifica di non versare i contributi o  premi  mediante
l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni  erogate
o redditi prodotti, ovvero  di  fatti  o  notizie  rilevanti  per  la
determinazione  dell'obbligo  contributivo,  al  pagamento   di   una
sanzione civile, in ragione d'anno,  pari  al  30  per  cento,  fermo
restando che la sanzione civile non puo' essere superiore al  60  per
cento dell'importo dei contributi o premi non  corrisposti  entro  la
scadenza di legge. Se  la  denuncia  della  situazione  debitoria  e'
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte
degli enti impositori  e  comunque  entro  dodici  mesi  dal  termine
stabilito per il pagamento dei contributi o premi,  i  soggetti  sono
tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in  ragione  d'anno,
al tasso ufficiale di riferimento maggiorato  di  5,5  punti,  se  il
versamento in unica soluzione dei contributi o premi  sia  effettuato
entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento
e' maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica  soluzione  dei
contributi o premi e' effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
La sanzione civile non puo', in ogni caso, essere superiore al 40 per
cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti  entro  la
scadenza  di  legge.  In  caso  di  pagamento   in   forma   rateale,
l'applicazione della misura di cui al  secondo  e  terzo  periodo  e'
subordinata  al  versamento  della  prima  rata.  Si   applicano   le
disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge  9  ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di  insufficiente  o  tardivo
versamento di una delle  successive  rate  accordate  si  applica  la
misura di cui al primo periodo della presente lettera;»; 
    c) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) in caso di
situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori  ovvero
a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile
di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per
cento, se il pagamento dei contributi e premi e' effettuato, in unica
soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In
caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione  della  misura  di
cui al primo periodo e' subordinata al versamento della  prima  rata.
Si  applicano  le  disposizioni  dall'articolo  2,  comma   11,   del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con  modificazioni.
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso  di  mancato  ovvero  di
insufficiente o tardivo  versamento  di  una  delle  successive  rate
accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere
a) e b).». 
  2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116,  comma  10,
della legge n. 388 del 2000, le  parole:  «si  applica  una  sanzione
civile, in ragione d'anno, pari al  tasso  ufficiale  di  riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore
al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi  non  corrisposti
entro la scadenza di legge.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sono
dovuti gli interessi legali  di  cui  all'articolo  1284  del  codice
civile.». 
  3. All'articolo 116, comma 15, della legge n.  388  del  2000  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione  economica»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole:  «nei  seguenti
casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»; 
    b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato  e  ritardato
pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse; 
    c) la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  crisi,
riconversione o ristrutturazione aziendale per i  quali  siano  stati
adottati  i  provvedimenti  di   concessione   del   trattamento   di
integrazione salariale straordinario e comunque in tutti  i  casi  di
crisi che presentino particolare rilevanza sociale  ed  economica  in
relazione alla situazione occupazionale  locale  ed  alla  situazione
produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.». 
  4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di
regimi sanzionatori piu' favorevoli per il  contribuente  rispetto  a
quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 
  5.  Al  fine  di  introdurre  nuove  e  piu'  avanzate   forme   di
comunicazione  tra  il  contribuente  e  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto  alle
scadenze contributive, finalizzate a  semplificare  gli  adempimenti,
stimolare  l'assolvimento  degli  obblighi  contributivi  e  favorire
l'emersione spontanea delle  basi  imponibili,  a  decorrere  dal  1°
settembre 2024 l'INPS mette a disposizione  del  contribuente  ovvero
del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo  possesso
riferibili  allo  stesso  contribuente,  acquisiti   direttamente   o
pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e
agli elementi rilevanti ai fini della determinazione  degli  obblighi
contributivi.  Il  contribuente  puo'  segnalare  all'INPS  eventuali
fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti. 
  6. Con deliberazione del Consiglio  di  Amministrazione  dell'INPS,
assunta con la maggioranza assoluta dei componenti  in  carica,  sono
individuati i criteri e le  modalita'  con  cui  gli  elementi  e  le
informazioni di  cui  al  comma  5  sono  messi  a  disposizione  del
contribuente e sono indicate,  altresi',  le  fonti  informative,  la
tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le  fattispecie
di esclusione, i criteri, le modalita' e i termini  di  comunicazione
tra quest'ultimo e l'amministrazione,  assicurate  anche  a  distanza
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonche'  i  livelli  di
assistenza  e  i  rimedi  per  la   regolarizzazione   di   eventuali
inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma
entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali,  da  adottarsi  nel  termine  di  sessanta
giorni dalla data del ricevimento. 
  7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le
modalita' e i termini indicati con la deliberazione di cui  al  comma
6, comporta l'applicazione, in ragione della  violazione  contestata,
delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma  8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388: 
    a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in  ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;  la  sanzione  civile
non puo' in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; 
    b) in caso di evasione contributiva, della sanzione,  in  ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale  di  riferimento  maggiorato  di  5,5
punti; la sanzione civile non puo' in ogni caso essere  superiore  al
40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge. 
  8. In caso di pagamento  in  forma  rateale,  l'applicazione  della
misura di cui al comma 7 e' subordinata  al  versamento  della  prima
rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo  2,  comma  11,  del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso  di  mancato  ovvero  di
insufficiente o tardivo  versamento  di  una  delle  successive  rate
accordate si applica la misura di  cui  all'articolo  116,  comma  8,
primo periodo delle lettere a) e b) della legge 23 dicembre 2000,  n.
388. 
  9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato  pagamento  nei
termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS procede  alla  notifica
al  contribuente  dell'importo   della   contribuzione   omessa   con
l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo
116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: 
    a) nelle ipotesi  relative  alla  omissione  contributiva,  nella
misura, in ragione d'anno, pari al  tasso  ufficiale  di  riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non  puo'  in  ogni  caso
essere  superiore  al  40  per  cento  dei  contributi  o  premi  non
corrisposti entro la scadenza di legge; 
    b) nelle  ipotesi  relative  alla  evasione  contributiva,  nella
misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la  sanzione  civile
non puo' in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 
  10.  Senza  pregiudizio   dell'eventuale   ulteriore   accertamento
ispettivo, le  attivita'  di  controllo  e  addebito  dei  contributi
previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso  di  utilizzo
di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a  titolo
di  responsabilita'  solidale,  possono  fondarsi   su   accertamenti
eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla  base  di  elementi  tratti  anche
dalla consultazione di banche di dati  dell'Istituto  medesimo  o  di
altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere
in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei  relativi
dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di  basi  imponibili
non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi,  esenzioni  o
agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti. Le
disposizioni del presente comma  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
settembre 2024. 
  11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma  10,  gli  uffici
dell'INPS possono: 
    a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti  per  fornire  dati  e  notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti; 
    b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad  esibire  o
trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento  nei
loro confronti; 
    c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e  notizie
di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento  nei  loro
confronti o nei confronti di altri contribuenti con i  quali  abbiano
intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
    d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in
copia fotostatica, atti o documenti rilevanti  concernenti  specifici
rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire  i  chiarimenti
relativi, nonche' a rendere dichiarazioni  su  questionari  trasmessi
dall'INPS. 
  12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in
via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di
notificazione   decorre   il   termine   fissato   dall'ufficio   per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore in ogni caso a  quindici
giorni. 
  13.  Sulla  base  delle   risultanze   dell'attivita'   accertativa
effettuata d'ufficio, l'INPS puo' formare avviso di accertamento,  da
notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica
certificata. Qualora il contribuente esegua  il  pagamento  integrale
dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica  dell'avviso
di accertamento, si applica la sanzione civile nella  misura  di  cui
all'articolo 116, comma 8, lettera c), della legge 23 dicembre  2000,
n. 388. L'INPS provvede alla notifica di un  avviso  di  addebito  ai
sensi dell'articolo 30, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo
ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma  13,  la
mancata comparizione all'invito di  cui  al  comma  11,  lettera  a),
ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei  dati,  delle
notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e  d)
del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova  ai  quali  il
giudice di merito puo' attribuire rilevanza, anche in via  esclusiva,
ai fini della decisione. 
  15. L'INPS provvede alle attivita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6,  10,
11, 12, 13 e 14 con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8
milioni di euro per l'anno 2024  e  50,4  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di  euro
per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e,  quanto  a  50,4
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2025,   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62,  comma  1,
del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.