Art. 10 
 
                   Garanzie e misure di sicurezza 
 
  1.  Il  Ministero  individua  garanzie  e  misure   di   sicurezza,
appropriate  e  specifiche,  finalizzate   a   tutelare   i   diritti
fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i  cui  dati  sono
coinvolti  nelle  attivita'  di  trattamento  previste  nel  presente
decreto. Le misure di sicurezza di cui Allegato 5 «Garanzie e  misure
di sicurezza» garantiscono, in ogni caso: 
    a) l'integrita' e la riservatezza dei dati; 
    b) la sicurezza del sistema e dell'accesso a esso; 
    c) il tracciamento delle operazioni effettuate.