Art. 10 Garanzie e misure di sicurezza 1. Il Ministero individua garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attivita' di trattamento previste nel presente decreto. Le misure di sicurezza di cui Allegato 5 «Garanzie e misure di sicurezza» garantiscono, in ogni caso: a) l'integrita' e la riservatezza dei dati; b) la sicurezza del sistema e dell'accesso a esso; c) il tracciamento delle operazioni effettuate.