Art. 11 
 
                  Disposizioni finali e finanziarie 
 
  1. Al fine  di  garantire  l'efficace  attuazione  degli  obiettivi
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  di  cui  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12  febbraio  2021,  e  dal  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
l'operativita'  dell'ANIST  e'  avviata  entro   sette   mesi   dalla
pubblicazione del presente decreto. 
  2. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito, di  natura  non  regolamentare,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
28  agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro   sei   mesi   dalla
pubblicazione del presente  decreto,  si  provvede  alla  definizione
delle  specifiche  tecniche  dei  servizi  resi  dall'ANIST  ritenute
necessarie per l'avvio dell'operativita'.  All'aggiornamento  e  agli
sviluppi delle predette specifiche tecniche, nonche'  all'ampliamento
dei  servizi  erogati  dall'ANIST,  si  provvede  con   decreto   del
Ministero. 
  3. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con  l'Autorita'  delegata   all'innovazione   tecnologica   e   alla
transizione digitale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3
della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, viene disciplinata  l'estensione  dell'ambito
applicativo dell'ANIST  all'anagrafe  dei  docenti  e  del  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), al  fine  di  individuare
nuovi servizi a completamento dell'attuazione della  delega,  secondo
il  cronoprogramma  di  cui  all'Allegato  6.  Con   il   progressivo
ampliamento dell'ambito applicativo e dei servizi erogati dall'ANIST,
dalle anagrafi e banche dati esistenti, sono espunte le  informazioni
e i servizi resi disponibili dall'ANIST sulla PNDN. 
  4. Con cadenza biennale,  a  partire  dall'entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   il   Ministero   effettua    un    monitoraggio
sull'attuazione  dell'ANIST,  sulla  base  di  criteri   di   analisi
quantitativi e qualitativi, pubblicandone gli esiti sul proprio  sito
internet istituzionale. 
  5. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 7 dicembre 2023 
 
                                                 Il Ministro          
                                         dell'istruzione e del merito 
                                                  Valditara           
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 242 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante:
          «Misure urgenti relative al Fondo  complementare  al  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti
          per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108. 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, recante: «Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la  Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202: 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
              2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Per l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 si veda nelle note alle premesse.