Art. 11 Disposizioni finali e finanziarie 1. Al fine di garantire l'efficace attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, l'operativita' dell'ANIST e' avviata entro sette mesi dalla pubblicazione del presente decreto. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede alla definizione delle specifiche tecniche dei servizi resi dall'ANIST ritenute necessarie per l'avvio dell'operativita'. All'aggiornamento e agli sviluppi delle predette specifiche tecniche, nonche' all'ampliamento dei servizi erogati dall'ANIST, si provvede con decreto del Ministero. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorita' delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene disciplinata l'estensione dell'ambito applicativo dell'ANIST all'anagrafe dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), al fine di individuare nuovi servizi a completamento dell'attuazione della delega, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 6. Con il progressivo ampliamento dell'ambito applicativo e dei servizi erogati dall'ANIST, dalle anagrafi e banche dati esistenti, sono espunte le informazioni e i servizi resi disponibili dall'ANIST sulla PNDN. 4. Con cadenza biennale, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero effettua un monitoraggio sull'attuazione dell'ANIST, sulla base di criteri di analisi quantitativi e qualitativi, pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet istituzionale. 5. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 dicembre 2023 Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 242
Note all'art. 11: - Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108. - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note alle premesse.