Art. 3 
 
          Funzioni dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione 
 
  1. In fase di  prima  applicazione,  le  funzioni  dell'ANIST  sono
limitate al trattamento dei  dati  relativi  ai  percorsi  scolastici
degli studenti e ai loro esiti, nonche' ai relativi servizi  previsti
dagli articoli 6 e 7. 
  2. Le funzioni di cui al comma 1 sono alimentate dall'ANS  e  dalle
anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli  edifici
scolastici  istituite  presso  il  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito. 
  3. L'ANIST e' organizzata secondo modalita' funzionali e  operative
che garantiscono  l'univocita'  dei  dati  stessi  nell'ambito  delle
anagrafi e banche dati del Ministero.