Art. 3 Funzioni dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione 1. In fase di prima applicazione, le funzioni dell'ANIST sono limitate al trattamento dei dati relativi ai percorsi scolastici degli studenti e ai loro esiti, nonche' ai relativi servizi previsti dagli articoli 6 e 7. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono alimentate dall'ANS e dalle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero dell'istruzione e del merito. 3. L'ANIST e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono l'univocita' dei dati stessi nell'ambito delle anagrafi e banche dati del Ministero.