Art. 4 
 
                     Dati di cui dispone l'ANIST 
 
  1. L'ANIST ha a disposizione: 
    a) i dati relativi ai percorsi di studi  degli  studenti  e  agli
esiti annuali dei medesimi percorsi; 
    b) i dati relativi  all'istituzione  scolastica  di  appartenenza
degli studenti, inclusi i dati degli edifici scolastici; 
    c) i dati relativi ai titoli conseguiti; 
    d) i dati anagrafici relativi al  nome,  al  cognome,  al  codice
fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi  di  legge,  all'ID
ANPR. 
  2. I dati di cui al  comma  1  sono  individuati  nell'Allegato  1,
recante  «Descrizione  dei  dati  resi  disponibili   da   ANIST»   e
nell'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR». 
  3. I dati di cui al comma 1 sono acquisiti  dall'ANIST  secondo  le
modalita' di cui all'articolo  5  e  conservati  solo  per  il  tempo
strettamente necessario all'erogazione dei servizi  di  consultazione
di cui al presente decreto.