Art. 5 
 
                     Modalita' di alimentazione 
               dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione 
 
  1.  L'ANIST  e'  alimentata,  per  il   tramite   dell'ANS,   dalle
istituzioni scolastiche e, per  il  tramite  dell'Anagrafe  nazionale
dell'edilizia  scolastica,  dagli  enti  locali,  che  assicurano  la
correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati.  L'ANIST  accede
in consultazione all'ANPR. 
  2. Al fine di consentire ad  ANIST  di  accedere  ai  dati  di  cui
all'articolo 4, comma 1, l'ANS,  l'Anagrafe  nazionale  dell'edilizia
scolastica e l'ANPR rendono disponibili all'ANIST  appositi  servizi,
realizzati  in  conformita'  alle  linee  guida  emanate   ai   sensi
dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilita'. 
  3. Per la costituzione dell'ANIST, il Ministero puo'  definire  con
le istituzioni scolastiche specifiche modalita' per la  comunicazione
dei dati, avvalendosi  anche  di  quelle  previste  dal  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   25
settembre 2017, n.  692,  con  riferimento  all'ANS,  in  conformita'
all'articolo 3, comma 2, del presente  decreto  e  alle  linee  guida
emanate  ai  sensi  dell'articolo  71   del   CAD   in   materia   di
interoperabilita', ovvero mediante appositi servizi resi fruibili per
il tramite della PDND. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 71 del decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»
          (CAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio  2005,
          n. 112: 
                «Art. 71  (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,  previa
          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di
          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  Codice.  Le
          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione
          nell'apposita  area   del   sito   Internet   istituzionale
          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono
          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo
          periodo. 
              1-bis. 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2.».