Art. 5 Modalita' di alimentazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione 1. L'ANIST e' alimentata, per il tramite dell'ANS, dalle istituzioni scolastiche e, per il tramite dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, dagli enti locali, che assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati. L'ANIST accede in consultazione all'ANPR. 2. Al fine di consentire ad ANIST di accedere ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, l'ANS, l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e l'ANPR rendono disponibili all'ANIST appositi servizi, realizzati in conformita' alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilita'. 3. Per la costituzione dell'ANIST, il Ministero puo' definire con le istituzioni scolastiche specifiche modalita' per la comunicazione dei dati, avvalendosi anche di quelle previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692, con riferimento all'ANS, in conformita' all'articolo 3, comma 2, del presente decreto e alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilita', ovvero mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della PDND.
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112: «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. 1-bis. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2.».