Art. 6 
 
                       Servizi per i cittadini 
 
  1. L'ANIST, attraverso il proprio Portale e  previa  autenticazione
con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64  del  CAD,
oppure tramite il punto di accesso di  cui  all'articolo  64-bis  del
CAD, consente ai cittadini la consultazione e la  certificazione  dei
dati presenti, di cui all'articolo 4, e la presentazione dell'istanza
per la rettifica degli stessi. 
  2. Ferme restando le competenze delle  istituzioni  scolastiche  ai
sensi  della  normativa  vigente,  il  Ministero,  su  richiesta  dei
cittadini, rilascia certificazioni relative a dati ed informazioni ad
essi riferiti, contenuti  nell'ANIST  mediante  l'emissione,  tramite
collegamento telematico, di  documenti  digitali  muniti  di  sigillo
elettronico qualificato, ai sensi del regolamento  (UE)  n.  910/2014
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in
materia di identificazione elettronica e  servizi  fiduciari  per  le
transazioni  elettroniche  nel  mercato  interno  e  che  abroga   la
direttiva 1999/93/CE. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riportano gli articoli 64  e  64-bis  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   recante:   «Codice
          dell'amministrazione  digitale»  (CAD),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
              2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti,
          nonche' la facolta' di avvalersi della carta  di  identita'
          elettronica. L'adesione al sistema SPID  ovvero  l'utilizzo
          della  carta  di  identita'  elettronica  per  la  verifica
          dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i  quali
          e'  richiesto  il  riconoscimento  dell'utente  esonera   i
          predetti soggetti da un obbligo  generale  di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. 
              2-octies. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
              2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              2-undecies.   I   gestori    dell'identita'    digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
              2-duodecies. La verifica  dell'identita'  digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
          al periodo  precedente  si  applica  altresi'  in  caso  di
          identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
          erogati dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dai  soggetti
          privati  tramite  canali  fisici)).  L'identita'  digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero  gli  altri
          dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di  un
          servizio attestati da un gestore di attributi  qualificati,
          secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
              3. 
              3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2-nonies,
          i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
          utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID  e  la
          carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione
          dei cittadini che accedono ai propri servizi in  rete.  Con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro   delegato   per   l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la  data
          a decorrere dalla quale i soggetti di cui  all'articolo  2,
          comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita'
          digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta
          Nazionale  dei  servizi  per  consentire  l'accesso   delle
          imprese e dei professionisti ai  propri  servizi  in  rete,
          nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti  di  cui
          all'articolo  2,  comma  2,  lettere  b)  e  c)  utilizzano
          esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la  carta  di
          identita' elettronica e la carta Nazionale dei  servizi  ai
          fini dell'identificazione degli utenti dei  propri  servizi
          on-line. 
              3-ter. I gestori dell'identita'  digitale  accreditati,
          in qualita' di gestori  di  pubblico  servizio,  prima  del
          rilascio dell'identita'  digitale  a  una  persona  fisica,
          verificano  i  dati  identificativi  del  richiedente,  ivi
          inclusi l'indirizzo di residenza  e,  ove  disponibili,  il
          domicilio digitale o altro indirizzo di contatto,  mediante
          consultazione gratuita dei dati disponibili  presso  l'ANPR
          di  cui  all'articolo  62,  anche  tramite  la  piattaforma
          prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche  sono  svolte
          anche successivamente al rilascio dell'identita'  digitale,
          con cadenza almeno annuale, anche ai  fini  della  verifica
          dell'esistenza in  vita.  Il  direttore  dell'AgID,  previo
          accertamento    dell'operativita'    delle    funzionalita'
          necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
          dell'identita'  digitale   accreditati   sono   tenuti   ad
          effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi. 
              Art.  64-bis  (Accesso  telematico  ai  servizi   della
          Pubblica  Amministrazione).  -  1.  I   soggetti   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri  servizi
          in rete, in conformita' alle Linee guida, tramite il  punto
          di accesso telematico attivato  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. 
              1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto  di  cui
          all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
          comma 2, i fornitori di identita' digitali e  i  prestatori
          dei servizi fiduciari qualificati, in sede  di  evoluzione,
          progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in  modo
          da garantire l'integrazione  e  l'interoperabilita'  tra  i
          diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1
          e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce
          applicative e,  al  fine  di  consentire  la  verifica  del
          rispetto degli  standard  e  livelli  di  qualita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di  analisi
          individuati dall'AgID con le Linee guida. 
              1-ter. I soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete,  nel
          rispetto del principio di neutralita' tecnologica,  tramite
          applicazione su  dispositivi  mobili  anche  attraverso  il
          punto di accesso telematico di cui  al  presente  articolo,
          salvo impedimenti di  natura  tecnologica  attestati  dalla
          societa' di cui all'articolo 8, comma 2  del  decreto-legge
          14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
              1-quater. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,
          lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche  in
          modalita' digitale  e,  al  fine  di  attuare  il  presente
          articolo, avviano i  relativi  progetti  di  trasformazione
          digitale entro il 28 febbraio 2021. 
              1-quinquies.  La  violazione  dell'articolo  64,  comma
          3-bis e delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,
          costituisce  mancato  raggiungimento   di   uno   specifico
          risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte   dei
          dirigenti  responsabili  delle   strutture   competenti   e
          comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento  della
          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
          collegato  alla  performance  individuale   dei   dirigenti
          competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire   premi   o
          incentivi nell'ambito delle medesime strutture.».