Art. 7 
 
              Servizi per le pubbliche amministrazioni 
 
  1. Mediante appositi servizi resi fruibili  per  il  tramite  della
Piattaforma digitale nazionale, l'ANIST  assicura  la  disponibilita'
dei dati: 
    a) ai comuni, alle province, alle  citta'  metropolitane  e  alle
istituzioni  scolastiche,   per   lo   svolgimento   delle   funzioni
istituzionali  di  competenza,  anche  al  fine  di  semplificare   e
automatizzare le procedure di iscrizione alle istituzioni scolastiche
e ai relativi servizi complementari ai sensi dell'articolo 62-quater,
comma 5, del CAD, nonche' per consentire controlli puntuali circa  la
veridicita'  del  contenuto  delle   dichiarazioni   presentate   dai
cittadini; 
    b) alle  pubbliche  amministrazioni  per  le  relative  finalita'
istituzionali, nonche' al fine di consentire controlli puntuali circa
la veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni  presentate  dai
cittadini; 
    c) alle regioni, per  lo  svolgimento  delle  relative  finalita'
istituzionali. 
  2.  I  servizi  individuati   in   fase   di   prima   applicazione
nell'Allegato 2 «Servizi resi disponibili da ANIST»,  nonche'  quelli
ulteriori  che   potranno   essere   resi   disponibili,   consentono
l'utilizzazione  dell'ANIST  tramite   l'interoperabilita'   con   le
Anagrafi regionali degli studenti, nonche' con le altre  banche  dati
istituite  a  livello  regionale,  provinciale  e  locale,   di   cui
all'articolo 62-quater, comma 6, lettera b), del CAD. 
  3. In attuazione dell'articolo 62-quater, comma 3, del CAD, l'ANIST
mette a  disposizione  del  Ministero  dell'interno  le  informazioni
relative  ai  titoli  di  studio,  mediante  appositi  servizi   resi
disponibili per il tramite della PDND, ai fini della  loro  fruizione
da parte dell'ANPR. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per l'art. 62-quater del decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.