Art. 7 Servizi per le pubbliche amministrazioni 1. Mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale, l'ANIST assicura la disponibilita' dei dati: a) ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza, anche al fine di semplificare e automatizzare le procedure di iscrizione alle istituzioni scolastiche e ai relativi servizi complementari ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 5, del CAD, nonche' per consentire controlli puntuali circa la veridicita' del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini; b) alle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, nonche' al fine di consentire controlli puntuali circa la veridicita' del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini; c) alle regioni, per lo svolgimento delle relative finalita' istituzionali. 2. I servizi individuati in fase di prima applicazione nell'Allegato 2 «Servizi resi disponibili da ANIST», nonche' quelli ulteriori che potranno essere resi disponibili, consentono l'utilizzazione dell'ANIST tramite l'interoperabilita' con le Anagrafi regionali degli studenti, nonche' con le altre banche dati istituite a livello regionale, provinciale e locale, di cui all'articolo 62-quater, comma 6, lettera b), del CAD. 3. In attuazione dell'articolo 62-quater, comma 3, del CAD, l'ANIST mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio, mediante appositi servizi resi disponibili per il tramite della PDND, ai fini della loro fruizione da parte dell'ANPR.
Note all'art. 7: - Per l'art. 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.