Art. 8 
 
                 Accesso e consultazione dell'ANIST 
               alle banche dati di interesse nazionale 
 
  1. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, al fine
di disporre, ove necessario, dei dati anagrafici  degli  studenti  di
cui all'Allegato 3,  recante  «Consultazione  ANIST-ANPR»  registrati
nell'ANPR, l'ANIST consulta l'ANPR ai sensi dell'articolo  62,  comma
5, del CAD, mediante appositi servizi resi fruibili  per  il  tramite
della Piattaforma digitale nazionale. 
  2. L'ANIST assicura alle anagrafi e banche dati  delle  istituzioni
scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il  Ministero
il costante allineamento dei dati  di  cui  all'Allegato  4,  recante
«Allineamento ANIST- ANNCSU», con  l'ANNCSU  per  quanto  attiene  la
codifica e il georiferimento degli indirizzi e dei numeri  civici  in
queste contenuti ai sensi dell'articolo 60, comma 2-bis, del CAD  per
il tramite dei  servizi  resi  fruibili  dalla  Piattaforma  digitale
nazionale. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per l'art. 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta, in  particolare,  l'art.  60  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
                «Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). -  1.
          Si definisce base di dati di interesse nazionale  l'insieme
          delle informazioni raccolte e  gestite  digitalmente  dalle
          pubbliche  amministrazioni,  omogenee   per   tipologia   e
          contenuto  e  la  cui  conoscenza  e'  rilevante   per   lo
          svolgimento  delle  funzioni  istituzionali   delle   altre
          pubbliche amministrazioni, anche solo per fini  statistici,
          nel rispetto delle competenze e delle normative  vigenti  e
          possiedono i requisiti di cui al comma 2. 
              2.   Ferme   le   competenze   di   ciascuna   pubblica
          amministrazione, le basi di  dati  di  interesse  nazionale
          costituiscono, per ciascuna tipologia di dati,  un  sistema
          informativo unitario che tiene conto  dei  diversi  livelli
          istituzionali   e    territoriali    e    che    garantisce
          l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
          da parte delle pubbliche amministrazioni interessate.  Tali
          sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di
          sicurezza,  accessibilita'  e  interoperabilita'   e   sono
          realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le
          vigenti regole del Sistema statistico nazionale di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e  successive
          modificazioni. 
              2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili  delle
          basi  dati  di  interesse  nazionale  consentono  il  pieno
          utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo
          2, comma 2, secondo standard e criteri di  sicurezza  e  di
          gestione  definiti  nelle  Linee  guida   e   mediante   la
          piattaforma di cui all'articolo 50-ter. 
              2-ter. 
              3. 
              3-bis. In sede di prima applicazione, sono  individuate
          le seguenti basi di dati di interesse nazionale: 
                a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
                b) anagrafe nazionale della popolazione residente; 
                c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
          all'articolo 62-bis; 
                d) casellario giudiziale; 
                e) registro delle imprese; 
                f)  gli   archivi   automatizzati   in   materia   di
          immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004,  n.
          242; 
                f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); 
                f-ter)  anagrafe  delle  aziende  agricole   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503. 
                f-quater)  l'archivio   nazionale   dei   veicoli   e
          l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli
          articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285; 
                f-quinquies) il sistema  informativo  dell'indicatore
          della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  di   cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214; 
                f-sexies) l'anagrafe nazionale dei  numeri  civici  e
          delle strade urbane (ANNCSU), di  cui  all'articolo  3  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                f-septies) l'indice nazionale dei  domicili  digitali
          delle persone fisiche, dei  professionisti  e  degli  altri
          enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi,
          elenchi o  registri  professionali  o  nel  registro  delle
          imprese di cui all'articolo 6-quater. 
              3-ter.  AgID,  tenuto  conto   delle   esigenze   delle
          pubbliche amministrazioni e degli  obblighi  derivanti  dai
          regolamenti  comunitari,  individua,  aggiorna  e  pubblica
          l'elenco  delle  basi  di  dati  di  interesse   nazionale,
          ulteriori rispetto a quelle individuate in via  prioritaria
          dal comma 3-bis. 
              4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
          provvede con il  fondo  di  finanziamento  per  i  progetti
          strategici del settore informatico di cui all'articolo  27,
          comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».