Art. 9 
 
                Titolarita' del trattamento dei dati 
 
  1.  Il  Ministero  e'  titolare  del  trattamento  dei  dati   resi
disponibili dall'ANIST nell'erogazione dei servizi. 
  2.  Le  istituzioni  scolastiche  mantengono  la  titolarita'   del
trattamento dei  dati  di  propria  competenza  e  ne  assicurano  la
correttezza, l'esattezza e  l'aggiornamento  ai  sensi  del  presente
decreto. 
  3. Le regioni, i comuni, le citta' metropolitane, le  province,  le
istituzioni scolastiche e le pubbliche amministrazioni sono  titolari
del trattamento  dei  dati,  resi  disponibili  da  ANIST,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c),  per  le  funzioni  di
propria competenza. 
  4. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e' designata responsabile  del  trattamento  dei
dati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 28  del  regolamento  (UE)
2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
sulla protezione dei dati). 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti  per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147: 
                «15.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle
          funzioni di controllo e monitoraggio  dei  dati  fiscali  e
          finanziari, i  diritti  dell'azionista  della  societa'  di
          gestione  del  sistema   informativo   dell'amministrazione
          finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
          30 dicembre 1991, n. 413,  sono  esercitati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 7, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli
          atti conseguenti in base alla  legislazione  vigente.  Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il Consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del Codice civile.».