Art. 9 Titolarita' del trattamento dei dati 1. Il Ministero e' titolare del trattamento dei dati resi disponibili dall'ANIST nell'erogazione dei servizi. 2. Le istituzioni scolastiche mantengono la titolarita' del trattamento dei dati di propria competenza e ne assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento ai sensi del presente decreto. 3. Le regioni, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le istituzioni scolastiche e le pubbliche amministrazioni sono titolari del trattamento dei dati, resi disponibili da ANIST, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), per le funzioni di propria competenza. 4. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Note all'art. 9: - Si riporta il comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147: «15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il Consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del Codice civile.».