Art. 4 
 
                  Poteri e limiti della Commissione 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti restrittivi della
liberta' e della segretezza della  corrispondenza  e  di  ogni  altra
forma di comunicazione nonche' della liberta' personale, fatto  salvo
l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di
procedura penale. 
  3. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
  4. Alla Commissione, con riguardo all'oggetto delle indagini di sua
competenza, non puo' essere  opposto  il  segreto  d'ufficio  ne'  il
segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di  Stato  si
applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. E'  sempre
opponibile il segreto tra difensore e parte  processuale  nell'ambito
del mandato. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 133 del  codice  di  procedura
          penale, approvato con Decreto Presidente  della  Repubblica
          22  settembre  1988,  n.  447,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250,  supplemento  ordinario,
          e' il seguente: 
                «Art.  133   (Accompagnamento   coattivo   di   altre
          persone). - 1. Se  il  testimone,  il  perito,  la  persona
          sottoposta all'esame del perito diversa  dall'imputato,  il
          consulente tecnico,  l'interprete  o  il  custode  di  cose
          sequestrate,  regolarmente  citati  o  convocati,  omettono
          senza un legittimo  impedimento  di  comparire  nel  luogo,
          giorno  e  ora  stabiliti,  il   giudice   puo'   ordinarne
          l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con
          ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a
          favore della cassa delle ammende nonche'  alle  spese  alle
          quali la mancata comparizione ha dato causa 2. 
                1-bis. La disposizione di  cui  al  comma  1  non  si
          applica in caso  di  mancata  comparizione  del  querelante
          all'udienza in  cui  sia  stato  citato  a  comparire  come
          testimone,  limitatamente  ai  casi  in  cui   la   mancata
          comparizione del querelante integra  remissione  tacita  di
          querela, nei casi in cui essa e' consentita 3. 
                2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.». 
              - Il testo degli articoli 366 e 372 del codice  penale,
          approvato con Regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.  1398,
          pubblicato  nella   G.U.   26-10-1930,   n.   251,   suppl.
          straordinario, e' il seguente: 
                «Art. 366 (Rifiuto di uffici  legalmente  dovuti).  -
          Chiunque,  nominato  dall'autorita'   giudiziaria   perito,
          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 30 a euro 516. 
                Le stesse pene si applicano a chi,  chiamato  dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
                Le disposizioni precedenti si applicano alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
                Se il colpevole e' un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte.». 
                «Art.  372   (Falsa   testimonianza).   -   Chiunque,
          deponendo come testimone innanzi all'autorita'  giudiziaria
          o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega
          il vero, ovvero tace, in tutto o  in  parte,  cio'  che  sa
          intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la
          reclusione da due a sei anni.». 
              - La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto.»,  e'  stata   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.