Art. 7 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1.  L'attivita'  e  il   funzionamento   della   Commissione   sono
disciplinati da un regolamento interno  approvato  dalla  Commissione
stessa  prima  dell'inizio  dell'attivita'  di   inchiesta.   Ciascun
componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. 
  2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno  o  piu'  comitati,  costituiti  secondo  quanto   previsto   dal
regolamento di cui al comma 1. 
  3. Le  sedute  della  Commissione  sono  pubbliche,  salvo  che  la
Commissione disponga diversamente. Tutte  le  volte  che  lo  ritenga
opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta. 
  4.  La  Commissione  puo'  avvalersi  dell'opera  di  agenti  e  di
ufficiali di polizia  giudiziaria  nonche'  di  magistrati  collocati
fuori ruolo. Essa puo' altresi' avvalersi di tutte le collaborazioni,
che   ritenga   necessarie,   di   soggetti   interni   ed    esterni
all'amministrazione dello Stato. 
  5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la  Commissione  fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000  euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per  meta'  a  carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera  dei  deputati.  I  Presidenti  del
Senato  della  Repubblica  e   della   Camera   dei   deputati,   con
determinazione  adottata  d'intesa  tra  loro,  possono   autorizzare
annualmente un incremento  della  spesa  di  cui  al  primo  periodo,
comunque in misura non superiore  al  20  per  cento,  a  seguito  di
richiesta formulata dal presidente  della  Commissione  per  motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. 
  7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti  acquisiti
e prodotti nel corso della propria attivita'. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 5 marzo 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio