Art. 10 
 
              Istituzione del premio «De agri cultura» 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  un
premio al merito, denominato «De  agri  cultura»,  riconosciuto  agli
agricoltori che si sono distinti per aver prodotto  beni  di  elevata
qualita' o per l'impiego di strumenti di innovazione  tecnologica  in
agricoltura  o  di  tecniche  e  metodi  di  coltivazione   integrata
rispettosa dell'ecosistema. Per la finalita' di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di 20.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2024. 
  2. Il premio di cui al comma 1 e' assegnato, a decorrere  dall'anno
2024, secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al  comma  1  che
presentino  progetti   volti   alla   rivisitazione   della   cultura
tradizionale agricola in chiave creativa  e  innovativa  al  fine  di
apportare un contributo efficace all'incremento della  competitivita'
del settore agricolo.