Art. 10 Istituzione del premio «De agri cultura» 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un premio al merito, denominato «De agri cultura», riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualita' o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 2. Il premio di cui al comma 1 e' assegnato, a decorrere dall'anno 2024, secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitivita' del settore agricolo.