Art. 2 Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonche' le societa' cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o piu' delle seguenti attivita': a) manutenzione del territorio attraverso attivita' di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonche' cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita' atmosferiche e incendi boschivi; b) custodia della biodiversita' rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta' colturali locali; c) allevamento di razze animali e coltivazione di varieta' vegetali locali; d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; e) contrasto all'abbandono delle attivita' agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; f) contrasto alla perdita di biodiversita' attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta' a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.
Note all'art. 2: - La legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288. - Il testo dell'art. 2135 del codice civile, approvato con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, edizione straordinaria, e' il seguente: «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».