Art. 2 
 
         Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015,  n.
194, sono agricoltori custodi  dell'ambiente  e  del  territorio  gli
imprenditori  agricoli,   singoli   o   associati,   che   esercitano
l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del  codice  civile,
nonche' le societa' cooperative del settore agricolo e forestale, che
si occupano di una o piu' delle seguenti attivita': 
    a)  manutenzione   del   territorio   attraverso   attivita'   di
sistemazione,  di  salvaguardia  del  paesaggio  agrario,  montano  e
forestale e di pulizia del sottobosco, nonche'  cura  e  mantenimento
dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa  del  suolo  e  della
vegetazione da avversita' atmosferiche e incendi boschivi; 
    b) custodia della biodiversita' rurale intesa come  conservazione
e valorizzazione delle varieta' colturali locali; 
    c) allevamento  di  razze  animali  e  coltivazione  di  varieta'
vegetali locali; 
    d) conservazione  e  tutela  di  formazioni  vegetali  e  arboree
monumentali; 
    e) contrasto all'abbandono delle attivita' agricole, al  dissesto
idrogeologico e al consumo del suolo; 
    f) contrasto alla perdita di biodiversita' attraverso  la  tutela
dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle  api  e  di  altri
insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta'  a
comprovato potenziale nettarifero e pollinifero. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  La  legge  1°  dicembre  2015,  n.   194,   recante:
          «Disposizioni per  la  tutela  e  la  valorizzazione  della
          biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11  dicembre  2015,  n.
          288. 
              - Il testo dell'art. 2135 del codice civile,  approvato
          con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  4  aprile  1942,   n.   79,   edizione
          straordinaria, e' il seguente: 
                «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
                Per coltivazione del fondo, per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
                Si  intendono   comunque   connesse   le   attivita',
          esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».