Art. 4 
 
              Contratti di collaborazione e convenzioni 
 
  1. Per la  conclusione  dei  contratti  di  collaborazione  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per
la stipula delle convenzioni di  cui  all'articolo  15  del  medesimo
decreto, le  pubbliche  amministrazioni  valutano  l'opportunita'  di
accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e  del
territorio, iscritti nell'apposito elenco  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'articolo 5, in ragione  del  servizio  che  si  intende
affidare con i medesimi contratti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art.  14  del  decreto  legislativo  18
          maggio   2001,   n.   228,   recante:    «Orientamento    e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma  dell'art.  7
          della L. 5 marzo 2001, n. 57.» pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario della Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n.  137,
          e' il seguente: 
                «Art.  14  (Contratti  di   collaborazione   con   le
          pubbliche   amministrazioni).    -    1.    Le    pubbliche
          amministrazioni    possono    concludere    contratti    di
          collaborazione, anche ai sensi dell'art.  119  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  con  gli  imprenditori
          agricoli   anche   su   richiesta   delle    organizzazioni
          professionali  agricole  maggiormente   rappresentative   a
          livello  nazionale,  per  la  promozione  delle   vocazioni
          produttive del territorio e la tutela delle  produzioni  di
          qualita' e delle tradizioni alimentari locali. 
                2. I contratti di collaborazione  sono  destinati  ad
          assicurare il sostegno  e  lo  sviluppo  dell'imprenditoria
          agricola locale, anche attraverso la  valorizzazione  delle
          peculiarita' dei prodotti tipici, biologici e di  qualita',
          anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali  e
          ittici. 
                3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione  ai
          consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza
          della materia prima e della peculiarita'  delle  produzioni
          di cui ai commi 1 e 2, le  pubbliche  amministrazioni,  nel
          rispetto degli orientamenti comunitari in materia di  aiuti
          di Stato all'agricoltura, possono concludere  contratti  di
          promozione con gli imprenditori agricoli che  si  impegnino
          nell'esercizio dell'attivita' di impresa ad  assicurare  la
          tutela delle risorse  naturali,  della  biodiversita',  del
          patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.». 
              - Il testo dell'art.  15  del  decreto  legislativo  18
          maggio   2001,   n.   228,   recante:    «Orientamento    e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma  dell'art.  7
          della L. 5 marzo 2001, n. 57.» pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario della Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n.  137,
          e' il seguente: 
                «Art.    15    (Convenzioni    con    le    pubbliche
          amministrazioni). - 1. Al fine di favorire  lo  svolgimento
          di  attivita'  funzionali   alla   sistemazione   ed   alla
          manutenzione  del   territorio,   alla   salvaguardia   del
          paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento
          dell'assetto idrogeologico e di  promuovere  prestazioni  a
          favore  della  tutela  delle   vocazioni   produttive   del
          territorio, le pubbliche amministrazioni,  ivi  compresi  i
          consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli
          imprenditori agricoli. 
                2. Le convenzioni di cui al comma  1  definiscono  le
          prestazioni delle  pubbliche  amministrazioni  che  possono
          consistere, nel rispetto degli orientamenti  comunitari  in
          materia  di  aiuti  di  Stato  all'agricoltura   anche   in
          finanziamenti,   concessioni   amministrative,    riduzioni
          tariffarie o  realizzazione  di  opere  pubbliche.  Per  le
          predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in  deroga
          alle norme vigenti, possono stipulare  contratti  d'appalto
          con  gli  imprenditori  agricoli  di  importo  annuale  non
          superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e
          300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».