Art. 4 Contratti di collaborazione e convenzioni 1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunita' di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.» pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, e' il seguente: «Art. 14 (Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari locali. 2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici. 3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarita' delle produzioni di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attivita' di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.». - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.» pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, e' il seguente: «Art. 15 (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».