Art. 6 
 
        Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura 
 
  1. La Repubblica riconosce la seconda  domenica  di  novembre  come
Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata  «Giornata
nazionale»,  al  fine  di  far  conoscere   il   ruolo   fondamentale
dell'agricoltura, che nelle  sue  fasi  di  semina,  cura,  attesa  e
raccolto  incarna  l'essenza  della  vita  e  la   cui   pratica   e'
fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari  dell'uomo  e  al
raggiungimento del benessere  economico,  ambientale  e  sociale  del
Paese. 
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  La  legge  27  maggio   1949,   n.   260,   recante:
          «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.»  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1949,  n.
          124.