Art. 6 Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura 1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica e' fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese. 2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Note all'art. 6: - La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1949, n. 124.