Art. 10 
 
Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni  effettuate
                    dagli azionisti di controllo 
 
  1. All'articolo 114 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, il comma 7 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  114,  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 114  (Comunicazioni  al  pubblico).  -  1.  Gli
          emittenti quotati comunicano al  pubblico  le  informazioni
          privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
          n. 596/2014, secondo le  modalita'  stabilite  dalle  norme
          tecniche di attuazione adottate dalla  Commissione  europea
          ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La  Consob
          detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al
          gestore del mercato  con  le  proprie  e  puo'  individuare
          compiti da affidargli per  il  corretto  svolgimento  delle
          funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d). 
                2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
          occorrenti affinche'  le  societa'  controllate  forniscano
          tutte le notizie necessarie per adempiere gli  obblighi  di
          comunicazione previsti dalla legge e dal  regolamento  (UE)
          n.   596/2014.   Le   societa'   controllate    trasmettono
          tempestivamente le notizie richieste. 
                3. Gli emittenti quotati, in caso  di  ritardo  nella
          comunicazione al  pubblico  di  informazioni  privilegiate,
          trasmettono  su  successiva  richiesta  della   Consob   la
          documentazione  comprovante   l'assolvimento   dell'obbligo
          previsto dall'articolo 17,  paragrafo  4,  del  regolamento
          (UE)  n.  596/2014  e  dalle  relative  norme  tecniche  di
          attuazione. 
                4. 
                5. La CONSOB puo', anche in via generale,  richiedere
          agli  emittenti,  ai  soggetti  che  li  controllano,  agli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione  e
          controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
          una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo  120  o
          che partecipano a un patto previsto dall'articolo  122  che
          siano resi pubblici, con le modalita'  da  essa  stabilite,
          notizie  e  documenti  necessari  per  l'informazione   del
          pubblico. In caso di  inottemperanza,  la  CONSOB  provvede
          direttamente a spese del soggetto inadempiente. 
                6.  Qualora  gli  emittenti,  i   soggetti   che   li
          controllano e gli emittenti quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che
          dalla  comunicazione  al   pubblico   delle   informazioni,
          richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare  loro  grave
          danno, gli  obblighi  di  comunicazione  sono  sospesi.  La
          CONSOB,  entro   sette   giorni,   puo'   escludere   anche
          parzialmente  o  temporaneamente  la  comunicazione   delle
          informazioni, sempre che cio' non possa indurre  in  errore
          il pubblico su fatti e  circostanze  essenziali.  Trascorso
          tale termine, il reclamo si intende accolto. 
                7. (abrogato). 
                8. 
                9.  Al  fine  di  garantire  che  il   pubblico   sia
          correttamente  informato,  la  Consob  puo'  richiedere  la
          pubblicazione   delle   raccomandazioni   in   materia   di
          investimenti e delle altre informazioni che raccomandano  o
          consigliano una strategia di investimento  da  parte  degli
          emittenti quotati,  dei  soggetti  abilitati,  nonche'  dei
          soggetti in rapporto di  controllo  con  essi,  secondo  le
          modalita' stabilite con regolamento. 
                10.  La  Consob  valuta,  preventivamente  e  in  via
          generale,  con  le  modalita'   da   essa   stabilite,   la
          sussistenza delle  condizioni  indicate  dall'articolo  20,
          paragrafo  3,  quarto  comma,  del  regolamento   (UE)   n.
          596/2014, con riguardo alle norme  di  autoregolamentazione
          dei soggetti che esercitano  l'attivita'  giornalistica,  e
          comunica il relativo esito, nonche' le  medesime  norme  di
          autoregolamentazione, al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
                11. 
                12.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che: 
                  a) hanno  chiesto  o  autorizzato  l'ammissione  di
          strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione
          su un mercato regolamentato italiano; 
                  b) hanno  chiesto  o  autorizzato  la  negoziazione
          degli strumenti  finanziari  di  propria  emissione  su  un
          sistema multilaterale di negoziazione italiano; 
                  c)  hanno   autorizzato   la   negoziazione   degli
          strumenti finanziari di propria  emissione  su  un  sistema
          organizzato di negoziazione italiano.».