Art. 11 
 
    Svolgimento delle assemblee delle societa' per azioni quotate 
 
  1. Dopo l'articolo 135-undecies del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
    «Art.  135-undecies.1  (Intervento  in  assemblea   mediante   il
rappresentante  designato).  -  1.  Lo  statuto  puo'  prevedere  che
l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano
esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla societa'  ai
sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono
essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai  sensi  dell'articolo
135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. 
    2.  Non  e'  consentita   la   presentazione   di   proposte   di
deliberazione  in   assemblea.   Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 126-bis, comma  1,  primo  periodo,  coloro  che  hanno
diritto  al  voto  possono  presentare  individualmente  proposte  di
delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte  la  cui
presentazione  e'  altrimenti  consentita  dalla   legge   entro   il
quindicesimo  giorno  precedente  la  data  della   prima   o   unica
convocazione dell'assemblea. Le proposte di  delibera  sono  messe  a
disposizione del pubblico nel sito internet della  societa'  entro  i
due giorni successivi alla scadenza del  termine.  La  legittimazione
alla presentazione individuale di proposte di delibera e' subordinata
alla ricezione da parte della societa' della  comunicazione  prevista
dall'articolo 83-sexies. 
    3. Il diritto di porre domande di  cui  all'articolo  127-ter  e'
esercitato unicamente  prima  dell'assemblea.  La  societa'  fornisce
almeno tre giorni  prima  dell'assemblea  le  risposte  alle  domande
pervenute. 
    4. Il comma  1  si  applica  anche  alle  societa'  ammesse  alla
negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione». 
  2. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7,  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento  delle  assemblee  di
societa' ed enti, e' differito al 31 dicembre 2024. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   106,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 106 (Norme  in  materia  di  svolgimento  delle
          assemblee di societa' ed enti). - 1.  In  deroga  a  quanto
          previsto dagli articoli 2364, secondo  comma,  e  2478-bis,
          del codice civile o alle diverse  disposizioni  statutarie,
          l'assemblea ordinaria e' convocata per  l'approvazione  del
          bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla
          chiusura dell'esercizio. 
                2.  Con  l'avviso  di  convocazione  delle  assemblee
          ordinarie  o  straordinarie  le  societa'  per  azioni,  le
          societa'  in  accomandita  per  azioni,   le   societa'   a
          responsabilita' limitata,  le  societa'  cooperative  e  le
          mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle
          diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto  in
          via  elettronica  o  per  corrispondenza   e   l'intervento
          all'assemblea  mediante  mezzi  di  telecomunicazione;   le
          predette   societa'   possono   altresi'   prevedere    che
          l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi
          di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
          partecipanti, la  loro  partecipazione  e  l'esercizio  del
          diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 2370, quarto  comma,  2479-bis,  quarto  comma,  e
          2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la
          necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,
          il presidente, il segretario o il notaio. 
                3. Le societa' a  responsabilita'  limitata  possono,
          inoltre, consentire, anche  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e  alle
          diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto
          avvenga  mediante  consultazione  scritta  o  per  consenso
          espresso per iscritto. 
                4. Le societa' con azioni quotate  possono  designare
          per   le   assemblee   ordinarie   o    straordinarie    il
          rappresentante  previsto  dall'articolo  135-undecies   del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche  ove  lo
          statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono
          altresi'  prevedere   nell'avviso   di   convocazione   che
          l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente  tramite
          il  rappresentante   designato   ai   sensi   dell'articolo
          135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58; al predetto  rappresentante  designato  possono  essere
          conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo
          135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
          in deroga all'art.  135-undecies,  comma  4,  del  medesimo
          decreto. 
                5. Il comma 4 si applica anche alle societa'  ammesse
          alla  negoziazione   su   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione e alle societa'  con  azioni  diffuse  fra  il
          pubblico in misura rilevante. 
                6.  Le  banche  popolari,  e  le  banche  di  credito
          cooperativo,   le   societa'   cooperative   e   le   mutue
          assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 1° settembre  1993  n.  385,
          all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo  comma,  del  codice
          civile e alle disposizioni statutarie che prevedono  limiti
          al numero di deleghe conferibili ad  uno  stesso  soggetto,
          possono   designare   per   le   assemblee   ordinarie    o
          straordinarie  il  rappresentante  previsto   dall'articolo
          135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58. Le medesime banche, societa' e mutue  possono  altresi'
          prevedere nell'avviso di convocazione che  l'intervento  in
          assemblea si  svolga  esclusivamente  tramite  il  predetto
          rappresentante  designato.  Non   si   applica   l'articolo
          135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di
          cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n.  58,  e'  fissato  al  secondo  giorno
          precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. 
                8. Per  le  societa'  a  controllo  pubblico  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   m),   del   decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  l'applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  presente   articolo   ha   luogo
          nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   e   strumentali
          disponibili a legislazione vigente e non comporta  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                8-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.».