Art. 13 
 
               Disposizioni in materia di voto plurimo 
 
  1. All'articolo 2351, quarto  comma,  ultimo  periodo,  del  codice
civile, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «dieci». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2351  del  Codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2351  (Diritto  di  voto).   -   Ogni   azione
          attribuisce il diritto di voto. 
                Salvo  quanto  previsto  dalle  leggi  speciali,   lo
          statuto puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto
          di  voto,  con  diritto  di  voto  limitato  a  particolari
          argomenti, con diritto di voto subordinato  al  verificarsi
          di particolari condizioni  non  meramente  potestative.  Il
          valore di tali azioni non puo' complessivamente superare la
          meta' del capitale sociale. 
                Lo statuto puo' altresi' prevedere che, in  relazione
          alla  quantita'  delle  azioni  possedute  da  uno   stesso
          soggetto, il diritto di voto  sia  limitato  a  una  misura
          massima o disporne scaglionamenti. 
                Salvo  quanto  previsto  dalle  leggi  speciali,   lo
          statuto puo' prevedere la creazione di azioni  con  diritto
          di  voto  plurimo  anche  per   particolari   argomenti   o
          subordinato al verificarsi di  particolari  condizioni  non
          meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo  puo'
          avere fino a un massimo di dieci voti. 
                Gli strumenti finanziari di cui agli  articoli  2346,
          sesto comma, e 2349, secondo comma, possono  essere  dotati
          del diritto di voto su argomenti specificamente indicati  e
          in particolare  puo'  essere  ad  essi  riservata,  secondo
          modalita'  stabilite  dallo  statuto,  la  nomina   di   un
          componente indipendente del consiglio di amministrazione  o
          del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
          cosi' nominate si applicano le medesime norme previste  per
          gli altri componenti dell'organo cui partecipano.».