Art. 14 
 
             Disposizioni in materia di voto maggiorato 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 106, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste  se  le  soglie  sono
superate  per  effetto  della  maggiorazione  dei  diritti  di   voto
conseguente    a    un'operazione    di    fusione,    trasformazione
transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 marzo 2023, n.  19,  laddove  in  ciascuno  dei
suddetti casi non vi sia una  modifica  del  rapporto  di  controllo,
diretto o indiretto, sulla societa' risultante da dette operazioni»; 
    b) l'articolo 127-quinquies e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 127-quinquies (Maggiorazione del voto). - 1. Gli  statuti
possono disporre che  sia  attribuito  voto  maggiorato,  fino  a  un
massimo di due voti, per  ciascuna  azione  appartenuta  al  medesimo
soggetto per un periodo continuativo  non  inferiore  a  ventiquattro
mesi a decorrere dalla data di iscrizione  nell'elenco  previsto  dal
comma 4. 
      2. Gli statuti possono altresi' disporre l'attribuzione  di  un
voto  ulteriore  alla  scadenza  di  ogni  periodo  di  dodici  mesi,
successivo alla maturazione del periodo di cui al  comma  1,  in  cui
l'azione sia appartenuta al medesimo  soggetto  iscritto  nell'elenco
previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per
azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di  cui
al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4  alla
data dell'iscrizione  della  delibera  assembleare  che  modifica  lo
statuto ai sensi  del  presente  comma,  il  periodo  di  maturazione
ulteriore inizia a decorrere da tale data. 
      3. Gli statuti possono altresi' prevedere che  colui  al  quale
spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto
o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2. 
      4. Gli statuti stabiliscono le modalita' per l'attribuzione del
voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2  e  per  l'accertamento  dei
relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco.  La
Consob  stabilisce  con  proprio  regolamento  le   disposizioni   di
attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza
degli assetti  proprietari  e  l'osservanza  delle  disposizioni  del
titolo II, capo II, sezione II, della presente parte.  Restano  fermi
gli obblighi  di  comunicazione  previsti  in  capo  ai  titolari  di
partecipazioni rilevanti. 
      5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o  gratuito  ovvero
la cessione diretta o indiretta di  partecipazioni  di  controllo  in
societa' o enti che detengono azioni a voto maggiorato  previsto  dai
commi 1 e 2 in misura superiore alla  soglia  prevista  dall'articolo
120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo
statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: 
      a) e' conservato in caso di  successione  per  causa  di  morte
nonche' in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; 
      b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento
di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile. 
    6. Il progetto di fusione o di scissione di una societa'  il  cui
statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2  puo'
prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle  azioni
spettanti in cambio di quelle a cui e'  attribuito  voto  maggiorato.
Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di
fusione, scissione o trasformazione  transfrontaliera  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo  statuto  puo'  prevedere
che la maggiorazione  del  voto  si  estenda  proporzionalmente  alle
azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante  nuovi
conferimenti. 
    7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2
non  costituiscono  una  categoria  speciale  di  azioni   ai   sensi
dell'articolo 2348 del codice civile. 
    8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce
il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi  del
comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437
del codice civile. 
    9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di  cui  al
comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un
mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante  da
una fusione  che  coinvolga  una  societa'  con  azioni  quotate,  la
relativa  clausola  puo'  prevedere  che   ai   fini   del   possesso
continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso
anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4. 
    10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione  del
diritto di voto si computa anche per  la  determinazione  dei  quorum
costitutivi e deliberativi che  fanno  riferimento  ad  aliquote  del
capitale sociale.  La  maggiorazione  non  ha  effetto  sui  diritti,
diversi dal voto, spettanti in  forza  del  possesso  di  determinate
aliquote di capitale. 
    11.   Nei   casi   di   fusione,   scissione   o   trasformazione
transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2  marzo  2023,  n.
19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995,
n. 218, se la societa' risultante da dette operazioni e' una societa'
con azioni  quotate  o  in  corso  di  quotazione,  lo  statuto  puo'
prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo  previsto
al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarita' ininterrotta prima
dell'iscrizione nell'elenco  previsto  dal  comma  4  di  azioni  con
diritto di voto della  societa'  incorporata,  scissa  o  soggetta  a
trasformazione  comprovato   dall'attestazione   rilasciata   da   un
intermediario autorizzato ovvero con  altri  mezzi  idonei  ai  sensi
dell'ordinamento dello Stato che disciplina la societa'  incorporata,
scissa o soggetta a trasformazione». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  106  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria).
          -  1.  Chiunque,  a   seguito   di   acquisti   ovvero   di
          maggiorazione dei diritti di voto,  venga  a  detenere  una
          partecipazione superiore alla soglia del trenta  per  cento
          ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al
          trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta  pubblica
          di acquisto rivolta a tutti i possessori  di  titoli  sulla
          totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato in loro possesso. 
                1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta  di
          cui al comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito  di
          acquisti, venga a  detenere  una  partecipazione  superiore
          alla soglia del venticinque per cento in assenza  di  altro
          socio che detenga una partecipazione piu' elevata. 
                1-ter. Gli statuti delle PMI  possono  prevedere  una
          soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non
          inferiore  al  venticinque  per  cento  ne'  superiore   al
          quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene
          dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in  un  mercato
          regolamentato, i soci che non hanno concorso alla  relativa
          deliberazione hanno diritto di recedere per tutti  o  parte
          dei  loro  titoli;  si  applicano  gli  articoli  2437-bis,
          2437-ter e 2437-quater del codice civile. 
                2. Per ciascuna categoria  di  titoli,  l'offerta  e'
          promossa entro venti giorni a un  prezzo  non  inferiore  a
          quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone  che
          agiscono di concerto  con  il  medesimo,  nei  dodici  mesi
          anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma
          1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora
          non siano stati effettuati acquisti  a  titolo  oneroso  di
          titoli  della  medesima  categoria  nel  periodo  indicato,
          l'offerta e' promossa per tale categoria di  titoli  ad  un
          prezzo non inferiore a quello medio  ponderato  di  mercato
          degli ultimi dodici mesi o del minor  periodo  disponibile.
          Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un
          prezzo piu' elevato, in caso di  superamento  della  soglia
          relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione
          ai sensi dell'articolo 127-quinquies. 
                2-bis.  Il  corrispettivo  dell'offerta  puo'  essere
          costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i
          titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta  non  siano
          ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in
          uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le  persone  che
          agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso  un
          corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al  comma  2  e
          fino alla chiusura dell'offerta,  titoli  che  conferiscono
          almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili
          nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto  di
          offerta,   l'offerente   deve   proporre   ai   destinatari
          dell'offerta, almeno in  alternativa  al  corrispettivo  in
          titoli, un corrispettivo in contanti. 
                3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in
          cui: 
                  a) la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis  e
          1-ter e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni  o
          la maggiorazione dei diritti di voto, in  societa'  il  cui
          patrimonio e' prevalentemente costituito da  titoli  emessi
          da altra societa' di cui all'articolo 105, comma 1; 
                  b)  l'obbligo  di  offerta  consegue  ad   acquisti
          superiori al cinque per  cento  o  alla  maggiorazione  dei
          diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei
          medesimi,  da  parte  di  coloro  che  gia'  detengono   la
          partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter senza  detenere
          la  maggioranza  dei   diritti   di   voto   nell'assemblea
          ordinaria; 
                  c) l'offerta, previo provvedimento  motivato  della
          Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore  a  quello  piu'
          elevato pagato, fissando i  criteri  per  determinare  tale
          prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze: 
                    1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da
          eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto  che  siano
          stati oggetto di manipolazione; 
                    2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o
          dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo  nel
          periodo di cui al comma 2 sia il prezzo  di  operazioni  di
          compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate  a
          condizioni  di  mercato  e   nell'ambito   della   gestione
          ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia
          il prezzo di  operazioni  di  compravendita  che  avrebbero
          beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5; 
                  d) l'offerta, previo provvedimento  motivato  della
          Consob, e' promossa ad un prezzo superiore  a  quello  piu'
          elevato pagato purche' cio' sia necessario  per  la  tutela
          degli investitori  e  ricorra  almeno  una  delle  seguenti
          circostanze: 
                    1) l'offerente  o  le  persone  che  agiscono  di
          concerto con il medesimo  abbiano  pattuito  l'acquisto  di
          titoli ad un prezzo  piu'  elevato  di  quello  pagato  per
          l'acquisto di titoli della medesima categoria; 
                    2) vi sia stata collusione tra l'offerente  o  le
          persone che agiscono di concerto con il medesimo  e  uno  o
          piu' venditori; 
                    3) 
                    4) vi sia il fondato sospetto  che  i  prezzi  di
          mercato siano stati oggetto di manipolazione. 
                3-bis. La Consob, tenuto conto delle  caratteristiche
          degli  strumenti  finanziari  emessi,  puo'  stabilire  con
          regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue
          ad acquisti che  determinino  la  detenzione  congiunta  di
          titoli e altri strumenti finanziari  con  diritto  di  voto
          sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura  tale
          da attribuire un potere complessivo di voto  equivalente  a
          quella di chi detenga la partecipazione indicata nei  commi
          1, 1-bis e 1-ter. 
                3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere  c)  e  d)
          del comma 3 sono resi pubblici con  le  modalita'  indicate
          nel regolamento di cui all'articolo 103, comma  4,  lettera
          f). 
                3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma  3,
          lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che  cio'
          sia previsto dallo statuto, sino alla  data  dell'assemblea
          convocata per approvare  il  bilancio  relativo  al  quinto
          esercizio successivo alla quotazione. 
                4.  L'obbligo  di  offerta   non   sussiste   se   la
          partecipazione indicata nei  commi  1,  1-bis  e  1-ter  e'
          detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o  di
          scambio rivolta a tutti  i  possessori  di  titoli  per  la
          totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di
          offerta pubblica di scambio, siano offerti  titoli  quotati
          in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o  sia
          offerto come alternativa un corrispettivo in contanti. 
                5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui
          il superamento della partecipazione indicata nei  commi  1,
          1-bis e 1-ter o nel  comma  3,  lettera  b),  non  comporta
          l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di  uno
          o piu' soci che detengono il controllo  o  sia  determinato
          da: 
                  a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in
          crisi; 
                  b) trasferimento dei titoli previsti  dall'articolo
          105  tra  soggetti  legati   da   rilevanti   rapporti   di
          partecipazione; 
                  c)    cause     indipendenti     dalla     volonta'
          dell'acquirente; 
                  d) operazioni ovvero superamenti  della  soglia  di
          carattere temporaneo; 
                  e) operazioni di fusione o di scissione; 
                  f) acquisti a titolo gratuito. 
                5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie
          sono superate per effetto della maggiorazione  dei  diritti
          di   voto   conseguente   a   un'operazione   di   fusione,
          trasformazione transfrontaliera o  scissione  proporzionale
          realizzata ai sensi del decreto legislativo 2  marzo  2023,
          n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una
          modifica del rapporto di controllo,  diretto  o  indiretto,
          sulla societa' risultante da dette operazioni. 
                6.  La  Consob  puo',  con  provvedimento   motivato,
          disporre che il superamento della  partecipazione  indicata
          nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera  b),  non
          comporta  obbligo  di   offerta   con   riguardo   a   casi
          riconducibili alle ipotesi  di  cui  al  comma  5,  ma  non
          espressamente previsti nel regolamento approvato  ai  sensi
          del medesimo comma.».