Art. 15 
 
Disposizioni in materia di enti di  cui  al  decreto  legislativo  30
  giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,  n.
  103 
 
  1. All'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numero 1), del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo  le
parole: «i fondi pensione,» sono inserite le seguenti: «gli  enti  di
cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6,  comma  2-quater
          del citato decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Poteri regolamentari). - 1.-2-ter (omissis). 
                2-quater.  La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento: 
                  a); 
                  b) le condizioni alle quali  i  soggetti  abilitati
          non   sono   obbligati   a   osservare   le    disposizioni
          regolamentari di cui al comma 2,  lettera  b),  numero  1),
          quando prestano i servizi di cui all'articolo 1,  comma  5,
          lettere b) ed e); 
                  c) la disciplina specifica di condotta  applicabile
          ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; 
                  d) le norme di condotta che  non  si  applicano  ai
          rapporti fra soggetti abilitati che prestano i  servizi  di
          cui all'articolo 1, comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),  e
          controparti qualificate, intendendosi per tali: 
                    1) le Sim, le  imprese  di  investimento  UE,  le
          banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i
          fondi pensione, gli enti di cui al decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996,  n.  103,  gli   intermediari   finanziari   iscritti
          nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del  Testo   Unico
          bancario, le societa' di  cui  all'articolo  18  del  Testo
          Unico bancario, gli  istituti  di  moneta  elettronica,  le
          fondazioni  bancarie,  i  Governi  nazionali   e   i   loro
          corrispondenti  uffici,  compresi  gli  organismi  pubblici
          incaricati  di  gestire  il  debito  pubblico,  le   banche
          centrali e le  organizzazioni  sovranazionali  a  carattere
          pubblico; 
                    2)  le  altre  categorie  di   soggetti   privati
          individuati con regolamento  dalla  Consob,  sentita  Banca
          d'Italia, nel rispetto dei criteri di  cui  alla  direttiva
          2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; 
                    3)  le  categorie  corrispondenti  a  quelle  dei
          numeri 1) e  2)  di  soggetti  di  paesi  non  appartenenti
          all'Unione europea. 
                (omissis).». 
              -  Per  completezza   di   informazione,   il   decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega
          conferita dall'art. 1, comma 32, della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537,  in  materia  di  trasformazione  in  persone
          giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
          previdenza  e  assistenza)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 23 agosto 1994, n. 196. 
              -  Per  completezza   di   informazione,   il   decreto
          legislativo 10 febbraio  1996,  n.  103  (Attuazione  della
          delega conferita dall'art.  2,  comma  25,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, in  materia  di  tutela  previdenziale
          obbligatoria dei soggetti che svolgono  attivita'  autonoma
          di  libera  professione)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 2 marzo 1996, n. 52, S.O.