Art. 16 
 
Semplificazione  del  regime  di  vigilanza  sulle  Sicav   e   Sicaf
                            eterogestite 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1: 
      1) alla lettera i),  dopo  le  parole:  «proprie  azioni»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  che  gestisce  direttamente  il  proprio
patrimonio»; 
      2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
        «i.1) "societa'  di  investimento  a  capitale  variabile  in
gestione  esterna"  (Sicav  in  gestione  esterna):   l'Oicr   aperto
costituito in forma di societa' per azioni a capitale  variabile  con
sede legale  e  direzione  generale  in  Italia  avente  per  oggetto
esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
l'offerta di proprie azioni e che designa come  gestore  esterno  una
Sgr o una societa' di gestione  UE  o  un  GEFIA  UE  secondo  quanto
previsto dall'articolo 38»; 
      3) alla lettera i-bis), dopo le parole:  «strumenti  finanziari
partecipativi»  sono  aggiunte   le   seguenti:   «e   che   gestisce
direttamente il proprio patrimonio»; 
      4) dopo la lettera i-bis) e' inserita la seguente: 
        «i-bis.1) "societa'  di  investimento  a  capitale  fisso  in
gestione  esterna"  (Sicaf  in  gestione  esterna):   l'Oicr   chiuso
costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con  sede
legale e direzione generale in Italia avente  per  oggetto  esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante  l'offerta
di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che
designa come gestore esterno una Sgr o un  GEFIA  UE  secondo  quanto
previsto dall'articolo 38»; 
      5) alla lettera i-quater), alinea,  le  parole:  «che  gestisce
direttamente il proprio patrimonio» sono soppresse; 
      6) alla lettera l), le parole:  «le  Sicav  e  le  Sicaf»  sono
sostituite dalle seguenti: «le Sicav in gestione esterna, le Sicaf  e
le Sicaf in gestione esterna»; 
      7) alla lettera m), le parole: «e  la  Sicav»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, la Sicav e la Sicav in gestione esterna»; 
      8) alla lettera m-ter), le parole: «e la Sicaf» sono sostituite
dalle seguenti: «, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la  Sicaf
in gestione esterna»; 
      9) alla lettera q-bis), le parole: «e la Sicaf  che  gestiscono
direttamente i propri patrimoni» sono sostituite dalle  seguenti:  «,
la Sicaf»; 
      10) alla lettera q-quinquies), le parole: «e le azioni e  altri
strumenti finanziari partecipativi di Sicaf»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e  di  Sicav  in  gestione  esterna,  le  azioni  e  altri
strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna»; 
    b) all'articolo 35-bis: 
      1) al comma 6, dopo le parole: «da quello degli altri comparti»
sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per  conto
del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con
il patrimonio del  comparto  medesimo.  Sul  patrimonio  del  singolo
comparto non sono ammesse  azioni  dei  creditori  della  societa'  o
nell'interesse della stessa, ne' azioni dei creditori del depositario
o del sub depositario o nell'interesse degli stessi;  del  pari,  sul
patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei  creditori
del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli  stessi.
Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un  singolo  comparto
debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o
la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale»; 
      2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a  ogni
effetto un Oicr. 
        6-ter. La distribuzione  dei  proventi  relativi  al  singolo
comparto puo' avvenire anche in assenza di  utili  complessivi  della
societa';  le  perdite  relative  ad  un   comparto   sono   imputate
esclusivamente al patrimonio  del  medesimo  comparto  e  nei  limiti
dell'ammontare dello stesso. 
        6-quater. Qualora le attivita'  della  Sicav  e  della  Sicaf
eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto,
non  consentano  di  soddisfare  le  rispettive  obbligazioni  e  non
sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione  possa  essere
superata, si applica il comma 6-bis dell'articolo 57»; 
    c) all'articolo 35-quinquies,  comma  5,  dopo  le  parole:  «gli
articoli 2349,  2350,  commi  secondo  e  terzo,»  sono  inserite  le
seguenti: «2351, secondo comma, ultimo periodo,»; 
    d) all'articolo 35-decies,  comma  1,  alinea,  le  parole:  «che
gestiscono i propri patrimoni» sono soppresse; 
    e) l'articolo 38 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 38 (Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno). - 1.
Le  Sicav  e  Sicaf  in  gestione  esterna  rispettano  le   seguenti
condizioni: 
        a) adottano la forma di societa' per azioni; 
        b) la sede legale e la direzione generale della societa' sono
situate nel territorio della Repubblica; 
        c) dispongono di un capitale sociale  almeno  pari  a  quello
previsto dall'articolo 2327 del codice civile; 
        d) lo statuto prevede: 
          1)  per  le  Sicav,   come   oggetto   sociale   esclusivo,
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al
pubblico delle proprie azioni; per le  Sicaf,  come  oggetto  sociale
esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
offerta al pubblico delle proprie  azioni  e  degli  altri  strumenti
finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso; 
          2)  con   riferimento   all'intero   patrimonio   raccolto,
l'affidamento della prestazione delle attivita' di  cui  all'articolo
33 a un gestore esterno e l'indicazione della societa' designata; 
        e) definiscono procedure idonee ad assicurare la  continuita'
della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; 
        f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al
consiglio di amministrazione della societa' di disporre dei documenti
e delle informazioni necessari a verificare il  corretto  adempimento
degli obblighi del gestore nonche' per definire la  tempistica  e  le
modalita' di trasmissione di tali documenti e informazioni; 
        g) la stipula di  un  accordo  tra  il  gestore  esterno,  se
diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a  quest'ultimo  la
disponibilita' delle informazioni necessarie per lo  svolgimento  dei
propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis,  comma
3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b). 
    2. La denominazione  sociale  della  Sicav  in  gestione  esterna
contiene l'indicazione di  societa'  di  investimento  per  azioni  a
capitale variabile in  gestione  esterna.  La  denominazione  sociale
della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di societa' di
investimento per azioni a capitale fisso in  gestione  esterna.  Tali
denominazioni risultano in tutti i  documenti  della  societa'.  Alle
Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333,
2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna
non sono ammessi i conferimenti in natura. 
    3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in  gestione  esterna,
ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo,  distinto  a  tutti
gli effetti da quello degli altri  comparti.  Il  patrimonio  di  una
medesima Sicav in gestione esterna puo' essere suddiviso in  comparti
costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM. 
    4. In caso di scioglimento del contratto o  di  liquidazione  del
gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o  Sicaf
in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente  l'assemblea
dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro  due
mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo  precedente
non e'  stata  disposta  la  sostituzione  del  gestore  esterno,  la
societa' si scioglie. 
    5. Si applicano gli articoli 35-quater, 35-quinquies,  35-sexies,
35-septies, 35-octies e 35-novies. 
    6. Il gestore esterno e' responsabile del rispetto da parte delle
Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro  applicabili  ai  sensi
del presente decreto. 
    7. Al fine di verificare  il  rispetto  del  comma  6,  la  Banca
d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e
in  armonia  con  le  disposizioni  dell'Unione   europea,   chiedere
informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf  gestite  nonche'
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione  dei  documenti  e  il
compimento degli atti ritenuti necessari presso tali societa'. 
    8.  Nel  caso  delle  Sicav  e  Sicaf  in  gestione  esterna  non
riservate, l'avvio dell'operativita' e' subordinato  all'approvazione
dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La
Banca d'Italia attesta la conformita' dello statuto alle prescrizioni
di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo
dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione
tecnica od organizzativa del gestore esterno  designato  assicuri  la
capacita' di quest'ultimo di gestire  il  patrimonio  della  Sicav  o
Sicaf nell'interesse degli investitori. 
    9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia  gli  statuti
delle Sicav e Sicaf in  gestione  esterna  riservate  e  le  relative
modificazioni entro dieci giorni  dagli  adempimenti  previsti  dagli
articoli 2330 e 2436 del codice civile»; 
    f)  all'articolo  57,  dopo  il  comma  6-bis.1  e'  inserito  il
seguente: 
      «6-bis.2. La  procedura  disciplinata  dal  comma  6-bis  trova
applicazione anche nei confronti delle  Sicav  e  Sicaf  in  gestione
esterna  o  dei   relativi   comparti,   intendendosi   le   suddette
disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in  gestione  esterna  o  ai
relativi comparti in luogo dei fondi o dei  comparti,  e  al  gestore
esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr». 
    2. Le modifiche recate dal presente articolo si applicano a tutti
i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in  corso
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
    3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e
Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui  all'articolo  35-ter  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
    4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna  costituite  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove
disposizioni entro dodici mesi dalla  medesima  data  di  entrata  in
vigore. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  1,  comma  1,
          35-bis, 35-quinquies,  35-decies,  57  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                  b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni; 
                  c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la borsa; 
                  c-bis) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
                  d)  "IVASS":  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
          Assicurazioni; 
                  d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) "AEAP": Autorita' europea delle  assicurazioni
          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                    4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                    5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                  d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)":  il
          sistema  di  vigilanza  finanziaria  composto  dalla  Banca
          Centrale Europea e  dalle  autorita'  nazionali  competenti
          degli Stati membri che vi partecipano; 
                  d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione  Unico  (MRU)":
          il  sistema  di  risoluzione   istituito   ai   sensi   del
          Regolamento  (UE)  806/2014,  composto  dal   Comitato   di
          Risoluzione  Unico   e   dalle   autorita'   nazionali   di
          risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; 
                  d-quater) "impresa di investimento":  l'impresa  la
          cui occupazione o attivita' abituale consiste nel  prestare
          uno  o  piu'  servizi   di   investimento   a   terzi   e/o
          nell'effettuare una o  piu'  attivita'  di  investimento  a
          titolo professionale; 
                  d-quinquies)  "banca":  la  banca   come   definita
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  unico
          bancario; 
                  d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                  e) "societa' di intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                  e-bis) "Sim di classe 1": la  Sim  che  soddisfa  i
          requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto  1),
          lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
          i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2,  lettere
          a)  o  b),  del  regolamento  (UE)  2019/2033,  o  la   Sim
          destinataria di una decisione dell'autorita' competente  ai
          sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4; 
                  f) "impresa di investimento dell'Unione europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                  g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha
          la propria sede legale  o  direzione  generale  nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                  h) 
                  i) "societa' di investimento a capitale  variabile"
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente  il
          proprio patrimonio; 
                  i.1) "societa' di investimento a capitale variabile
          in gestione esterna" (Sicav in  gestione  esterna):  l'Oicr
          aperto  costituito  in  forma  di  societa'  per  azioni  a
          capitale variabile con sede legale e direzione generale  in
          Italia  avente   per   oggetto   esclusivo   l'investimento
          collettivo del patrimonio raccolto  mediante  l'offerta  di
          proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o
          una societa' di gestione UE o un GEFIA  UE  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 38; 
                  i-bis) "societa' di investimento a capitale  fisso"
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi  e  che  gestisce  direttamente  il   proprio
          patrimonio; 
                  i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso
          in gestione esterna" (Sicaf in  gestione  esterna):  l'Oicr
          chiuso  costituito  in  forma  di  societa'  per  azioni  a
          capitale fisso con sede  legale  e  direzione  generale  in
          Italia  avente   per   oggetto   esclusivo   l'investimento
          collettivo del patrimonio raccolto  mediante  l'offerta  di
          proprie   azioni   e   di   altri   strumenti    finanziari
          partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr  o
          un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; 
                  i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                  i-quater) societa' di investimento semplice  (SiS):
          il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta
          tutte le seguenti condizioni: 
                    1)  il  patrimonio  netto  non  eccede  euro   25
          milioni; 
                    2)  ha  per  oggetto   esclusivo   l'investimento
          diretto del patrimonio  raccolto  in  PMI  non  quotate  su
          mercati regolamentati di cui all'articolo  2  paragrafo  1,
          lettera f), primo alinea, del  regolamento  (UE)  2017/1129
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 14  giugno  2017
          che  si  trovano  nella   fase   di   sperimentazione,   di
          costituzione  e  di   avvio   dell'attivita',   in   deroga
          all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 
                    3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                    4) dispone di un capitale sociale almeno  pari  a
          quello previsto dall'articolo 2327 del  codice  civile,  in
          deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c); 
                  j)   "fondo   comune   di   investimento":   l'Oicr
          costituito in forma di patrimonio  autonomo,  suddiviso  in
          quote, istituito e gestito da un gestore; 
                  k)  "Organismo  di  investimento   collettivo   del
          risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                  k-bis) "Oicr aperto":  l'Oicr  i  cui  partecipanti
          hanno il diritto di chiedere  il  rimborso  delle  quote  o
          azioni a valere sul patrimonio  dello  stesso,  secondo  le
          modalita' e con  la  frequenza  previste  dal  regolamento,
          dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                  k-ter) "Oicr  chiuso":  l'Oicr  diverso  da  quello
          aperto; 
                  l) "Oicr italiani": i fondi comuni  d'investimento,
          le Sicav in gestione  esterna,  le  Sicaf  e  le  Sicaf  in
          gestione esterna; 
                  m) "Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari italiani" (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento, la Sicav  e  la  Sicav  in  gestione  esterna
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2009/65/CE; 
                  m-bis) "Organismi  di  investimento  collettivo  in
          valori  mobiliari  UE"  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                  m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA  italiano):
          il fondo comune di investimento,  la  Sicav,  la  Sicav  in
          gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in  gestione  esterna
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                  m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                  m-quinquies) "Oicr alternativi UE  (FIA  UE)":  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                  m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA  non  UE)":
          gli  Oicr  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della
          direttiva  2011/61/UE,  costituiti   in   uno   Stato   non
          appartenente all'UE; 
                  m-septies) "fondo europeo per il  venture  capital"
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                  m-octies)  "fondo   europeo   per   l'imprenditoria
          sociale"  (EuSEF);   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; 
                  m-octies.1) "fondo di investimento europeo a  lungo
          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                  m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM):  l'Oicr
          rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
          2017/1131; 
                  m-novies) "Oicr  feeder":  l'Oicr  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                  m-decies) "Oicr master": l'Oicr  nel  quale  uno  o
          piu' Oicrfeeder investono totalmente  o  in  prevalenza  le
          proprie attivita'; 
                  m-undecies) "clienti professionali" o  "investitori
          professionali":   i   clienti   professionali   ai    sensi
          dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                  m-undecies.1) "Business Angel": gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                  m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                  n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                  o) "societa' di gestione del risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                  o-bis)  "societa'  di  gestione  UE":  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                  p) "gestore di FIA  UE"  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q) "gestore di FIA  non  UE"  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav,  la  Sicaf,  la
          societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non  UE,  il
          gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF
          e il gestore di FCM; 
                  q-ter)   "depositario   di   Oicr":   il   soggetto
          autorizzato nel paese  di  origine  dell'Oicr  ad  assumere
          l'incarico di depositario; 
                  q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
          feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
                  q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
          fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e di Sicav
          in  gestione  esterna,  le   azioni   e   altri   strumenti
          partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna; 
                  r) "soggetti abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                  r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                  r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE
          in cui l'OICR e' stato costituito; 
                  r-ter.1) "indice  di  riferimento"  o  "benchmark":
          l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
          la persona  fisica  o  giuridica  di  cui  all'articolo  3,
          paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-quater) "rating del credito": un parere  relativo
          al merito creditizio di  un'entita',  cosi'  come  definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
                  r-quinquies) "agenzia di rating del  credito":  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                  s) "servizi ammessi al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                  t) "offerta al pubblico  di  prodotti  finanziari":
          ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e
          con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                  u) "prodotti finanziari": gli strumenti  finanziari
          e ogni altra forma di investimento di  natura  finanziaria;
          non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                  v) "offerta pubblica di  acquisto  o  di  scambio":
          ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          3, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                  w) "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani  o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                  w-bis)  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto
          legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
          iscritti   nell'elenco   annesso   di   cui    all'articolo
          116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209  del
          2005, quali  le  banche,  le  societa'  di  intermediazione
          mobiliare  e  le  imprese  di  investimento,  anche  quando
          operano con i collaboratori  di  cui  alla  sezione  E  del
          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui
          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; 
                  w-bis.1) "prodotto di investimento al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.2)  "prodotto  d'investimento  al   dettaglio
          preassemblato"  o  "PRIP":   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.3) "prodotto di  investimento  assicurativo":
          un prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,  numero  2),  del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                  w-bis.4) "ideatore di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi"  o  "ideatore  di
          PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un  soggetto
          di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
                  w-bis.6) "investitore al dettaglio  in  PRIIP":  un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.7) "gestore del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                  w-ter)     "mercato     regolamentato":     sistema
          multilaterale amministrato e/o gestito da  un  gestore  del
          mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
          e in base alle sue regole non discrezionali,  di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti
          relativi a strumenti finanziari ammessi  alla  negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                  w-quater) "emittenti quotati aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                    1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    2) gli  emittenti  titoli  di  debito  di  valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    3) gli  emittenti  valori  mobiliari  di  cui  ai
          numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non
          appartenente all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in  cui  i
          propri valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato.  La  scelta  dello  Stato  membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                    4) gli  emittenti  valori  mobiliari  diversi  da
          quelli di cui ai numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in
          Italia  o  i  cui  valori  mobiliari  sono   ammessi   alle
          negoziazioni in  un  mercato  regolamentato  italiano,  che
          hanno  scelto  l'Italia  come   Stato   membro   d'origine.
          L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro  d'origine.
          La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo  il  caso
          in cui i valori  mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'
          ammessi alla negoziazione in  alcun  mercato  regolamentato
          dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
          rientri tra gli emittenti di cui ai numeri  1),  2),  3)  e
          4-bis), della presente lettera; 
                    4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e  4)  i
          cui  valori  mobiliari   non   sono   piu'   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
          d'origine, ma sono stati ammessi alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato italiano o di altri Stati  membri  e,
          se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che  hanno
          scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                  w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano una  capitalizzazione
          di mercato  inferiore  ai  500  milioni  di  euro.  Non  si
          considerano PMI gli emittenti azioni  quotate  che  abbiano
          superato tale limite per tre anni  consecutivi.  La  Consob
          stabilisce con regolamento le disposizioni attuative  della
          presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
          tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                  w-quinquies)  "controparti  centrali":  i  soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                  w-sexies)   "provvedimenti   di   risanamento":   i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                    1) l'amministrazione  straordinaria,  nonche'  le
          misure adottate nel suo ambito; 
                    2) le  misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo
          60-bis.4; 
                    3) le misure, equivalenti a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
                  w-septies)  "depositari  centrali   di   titoli   o
          depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 
                  Omissis.». 
                «Art. 35-bis (Costituzione). - 1. La Banca  d'Italia,
          sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav  e
          delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni: 
                  a) e' adottata la forma di societa' per azioni  nel
          rispetto delle disposizioni del presente capo; 
                  b) la sede legale e  la  direzione  generale  della
          societa' sono situate nel territorio della Repubblica; 
                  c)  il  capitale  sociale  e'  di   ammontare   non
          inferiore a quello determinato in via generale dalla  Banca
          d'Italia; 
                  d)   i   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo
          quanto previsto dall'articolo 13; 
                  e)  i  titolari   delle   partecipazioni   indicate
          all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano  i
          criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono
          le condizioni per il  divieto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 2; 
                  f) per le Sicav lo  statuto  prevede  come  oggetto
          esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto
          mediante offerta delle proprie  azioni;  per  le  Sicaf  lo
          statuto  prevede  come  oggetto  esclusivo   l'investimento
          collettivo del patrimonio raccolto mediante  offerta  delle
          proprie azioni e degli strumenti  finanziari  partecipativi
          indicati nello statuto stesso; 
                  g) la struttura del  gruppo  di  cui  e'  parte  la
          societa' non e' tale da pregiudicare l'effettivo  esercizio
          della vigilanza sulla societa' e  sono  fornite  almeno  le
          informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; 
                  h) e' presentato, unitamente all'atto costitutivo e
          allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale
          nonche' una relazione sulla struttura organizzativa. 
                2.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la   Consob,   con
          regolamento: 
                  a)  disciplina  la  procedura   di   autorizzazione
          prevista dal comma  1  e  le  ipotesi  di  decadenza  dalla
          stessa; 
                  b) individua la documentazione che i soci fondatori
          sono tenuti  a  presentare  unitamente  alla  richiesta  di
          autorizzazione  e  al  contenuto  del  progetto   di   atto
          costitutivo e di statuto. 
                3. La  Banca  d'Italia  attesta  la  conformita'  del
          progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni
          di legge e di regolamento e, con riferimento alle  Sicav  e
          alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai  criteri  generali
          dalla stessa predeterminati. 
                4.  I  soci  fondatori  della  Sicav  o  della  Sicaf
          procedono alla costituzione della societa' ed ad effettuare
          i versamenti relativi  al  capitale  iniziale  sottoscritto
          entro   trenta    giorni    dalla    data    di    rilascio
          dell'autorizzazione.  Il  capitale  iniziale  deve   essere
          interamente versato. 
                5. La  denominazione  sociale  della  Sicav  contiene
          l'indicazione di societa'  di  investimento  per  azioni  a
          capitale variabile. La denominazione  sociale  della  Sicaf
          contiene l'indicazione  di  societa'  di  investimento  per
          azioni a capitale fisso. Tali  denominazioni  risultano  in
          tutti i documenti delle societa'. Alla Sicav e  alla  Sicaf
          non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e  2336  del
          codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti
          in natura. 
                6. Nel caso di Sicav e Sicaf  multicomparto,  ciascun
          comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a  tutti
          gli  effetti  da  quello  degli  altri  comparti  ;   delle
          obbligazioni contratte per conto del singolo  comparto,  la
          Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il  patrimonio
          del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo  comparto
          non sono ammesse azioni  dei  creditori  della  societa'  o
          nell'interesse della stessa, ne' azioni dei  creditori  del
          depositario o del sub depositario  o  nell'interesse  degli
          stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav  o  Sicaf  non
          sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub
          depositario  o  nell'interesse  degli  stessi.   Gli   atti
          compiuti in relazione alla gestione di un singolo  comparto
          debbono recare espressa menzione del comparto; in  mancanza
          la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio
          generale. Il patrimonio di una medesima Sicav  puo'  essere
          suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da
          OICVM. 
                6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf  costituisce
          a ogni effetto un Oicr. 
                6-ter. La  distribuzione  dei  proventi  relativi  al
          singolo comparto puo' avvenire anche in  assenza  di  utili
          complessivi della  societa';  le  perdite  relative  ad  un
          comparto sono imputate  esclusivamente  al  patrimonio  del
          medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso. 
                6-quater. Qualora le attivita' della  Sicav  e  della
          Sicaf eterogestite o del comparto,  nel  caso  di  Sicav  e
          Sicaf  multicomparto,  non  consentano  di  soddisfare   le
          rispettive  obbligazioni  e  non   sussistano   ragionevoli
          prospettive che tale situazione possa essere  superata,  si
          applica il comma 6-bis dell'articolo 57.». 
                «Art. 35-quinquies (Capitale e azioni della Sicaf). -
          1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da  2447-bis  a
          2447-decies del codice civile. 
                2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative  o
          al portatore secondo quanto  stabilito  dallo  statuto.  Le
          azioni al portatore attribuiscono un  solo  voto  per  ogni
          socio  indipendentemente  dal  numero  di  azioni  di  tale
          categoria possedute. 
                3. Lo statuto della  Sicaf  indica  le  modalita'  di
          determinazione del valore delle azioni  e  degli  eventuali
          strumenti finanziari partecipativi emessi. 
                4. Lo statuto della Sicaf puo' prevedere: 
                  a) limiti all'emissione di azioni nominative; 
                  b) particolari  vincoli  di  trasferibilita'  delle
          azioni nominative; 
                  c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per
          ognuno  dei  quali  puo'  essere  emessa  una   particolare
          categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti  i  criteri
          di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti; 
                  d) la possibilita' di emettere frazioni di  azioni,
          fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti
          sociali sono comunque subordinati  al  possesso  di  almeno
          un'azione, secondo la disciplina del presente capo; 
                  e) nel caso di Sicaf  riservata  e  fermo  restando
          quanto  previsto  dall'articolo   35-bis,   comma   4,   la
          possibilita'  di  effettuare  i  versamenti  relativi  alle
          azioni  sottoscritte   in   piu'   soluzioni,   a   seguito
          dell'impegno dell'azionista a effettuare  il  versamento  a
          richiesta della Sicaf  stessa  in  base  alle  esigenze  di
          investimento. 
                5. Alle Sicaf non si  applicano  gli  articoli  2349,
          2350, commi secondo e terzo, 2351,  secondo  comma,  ultimo
          periodo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate
          a investitori professionali e alle categorie di investitori
          individuate dal regolamento di cui all'articolo 39  non  si
          applica, altresi', l'articolo 2356 del codice civile. 
                6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.». 
                «Art. 35-decies (Regole di comportamento e diritto di
          voto). - 1. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf: 
                  a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza
          nel miglior interesse  degli  Oicr  gestiti,  dei  relativi
          partecipanti e dell'integrita' del mercato; 
                  b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo
          il rischio di conflitti di interesse anche tra i  patrimoni
          gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo  da
          assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti; 
                  c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti
          dei partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate
          risorse  e  procedure  idonee  ad  assicurare  l'efficiente
          svolgimento dei servizi; 
                  d)  assicurano  la  parita'  di   trattamento   nei
          confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito
          nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dalla  Consob,
          sentita  la  Banca  d'Italia,  in  conformita'  al  diritto
          dell'Unione  europea.  In  relazione  ai   FIA   riservati,
          trattamenti preferenziali  nei  confronti  di  uno  o  piu'
          investitori o categorie di investitori sono consentiti  nel
          rispetto  della  direttiva  2011/61/UE  e  delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  e)  provvedono,  nell'interesse  dei  partecipanti,
          all'esercizio dei diritti di voto inerenti  agli  strumenti
          finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo  diversa
          disposizione di legge.». 
                «Art. 57 (Liquidazione coatta amministrativa).  -  1.
          Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  su  proposta
          della Banca d'Italia  o  della  CONSOB,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, puo' disporre con decreto la  revoca
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   e   la
          liquidazione  coatta  amministrativa   delle   SIM,   delle
          societa' di gestione del risparmio,  delle  Sicav  e  delle
          Sicaf, anche  quando  ne  sia  in  corso  l'amministrazione
          straordinaria  ovvero  la  liquidazione  secondo  le  norme
          ordinarie, qualora  le  irregolarita'  nell'amministrazione
          ovvero  le  violazioni  delle   disposizioni   legislative,
          amministrative  o  statutarie   o   le   perdite   previste
          dall'articolo  56  siano  di  eccezionale   gravita'.   Nei
          confronti delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma  1,
          la liquidazione e'  disposta  se  ricorrono  i  presupposti
          indicati  all'articolo  17  del  [decreto  legislativo   16
          novembre 2015, n. 180], ma  non  sussiste  quella  indicata
          all'articolo  20  del  medesimo  decreto  per  disporre  la
          risoluzione. 
                2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il
          medesimo procedimento previsto  dal  comma  1,  su  istanza
          motivata  degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
          straordinaria,   del   commissario   nominato   ai    sensi
          dell'articolo 7-sexies, dei commissari straordinari  o  dei
          liquidatori. 
                3.  La  direzione  della  procedura   e   tutti   gli
          adempimenti a essa connessi spettano alla  Banca  d'Italia.
          Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo  80,  comma
          da 3 a 6, e  gli  articoli  81,  82,  83,  84,  85,  86,  a
          eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91,
          a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94  e
          97 del  Testo  unico  bancario,  intendendosi  le  suddette
          disposizioni riferite alle Sim, alle societa'  di  gestione
          del risparmio,  alle  Sicav,  alle  Sicaf  in  luogo  delle
          banche, e  l'espressione  "strumenti  finanziari"  riferita
          agli  strumenti   finanziari   e   al   denaro.   Ai   fini
          dell'applicazione  dell'articolo  92-bis  del  Testo  unico
          bancario  alle  societa'  di  gestione  del  risparmio,  le
          disposizioni ivi contenute  relative  ai  clienti  iscritti
          nella sezione separata si intendono riferite ai fondi o  ai
          comparti gestiti dalla societa'. 
                3-bis. Se e' disposta la liquidazione coatta  di  una
          societa'  di   gestione   del   risparmio,   i   commissari
          liquidatori provvedono alla liquidazione  o  alla  cessione
          dei fondi  da  questa  gestiti  e  dei  relativi  comparti,
          esercitando a tali fini i poteri di  amministrazione  degli
          stessi. Si applicano, in quanto compatibili,  gli  articoli
          83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei  commi  6  e  7,  87,
          commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei  commi  1-bis,
          2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis,  93  e  94  del  T.U.  bancario,
          nonche' i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti
          ai fondi o ai comparti hanno  diritto  esclusivamente  alla
          ripartizione del residuo netto di  liquidazione  in  misura
          proporzionale  alle  rispettive  quote  di  partecipazione;
          dalla data  dell'emanazione  del  decreto  di  liquidazione
          coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi  del
          fondo. 
                4.  I  commissari,  trascorso  il  termine   previsto
          dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre  i
          trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
          depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
          aventi diritto, nella cancelleria del tribunale  del  luogo
          dove la SIM, la societa'  di  gestione  del  risparmio,  la
          Sicav e la Sicaf hanno la  sede  legale,  gli  elenchi  dei
          creditori ammessi, indicando  i  diritti  di  prelazione  e
          l'ordine degli stessi, dei titolari  dei  diritti  indicati
          nel comma 2 del predetto  articolo,  nonche'  dei  soggetti
          appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il
          riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
          restituzione  degli  strumenti  finanziari  e  del   denaro
          relativi ai  servizi  e  attivita'  previsti  dal  presente
          decreto sono iscritti in apposita e separata sezione  dello
          stato passivo.  Il  presente  comma  si  applica  in  luogo
          dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario. 
                5. Possono proporre opposizione allo  stato  passivo,
          relativamente  alla   propria   posizione   e   contro   il
          riconoscimento dei diritti in favore dei  soggetti  inclusi
          negli elenchi indicati nella disposizione del  comma  4,  i
          soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
          in  parte,  entro   15   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del  T.U.
          bancario e i  soggetti  ammessi  entro  lo  stesso  termine
          decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
          dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
          dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario. 
                6.  Se  il  provvedimento  di   liquidazione   coatta
          amministrativa  riguarda  una  SICAV   o   una   Sicaf,   i
          commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai
          soci il numero e  la  specie  delle  azioni  risultanti  di
          pertinenza di ciascuno secondo le scritture e  i  documenti
          della societa'. 
                6-bis. Qualora le attivita' del fondo o del  comparto
          non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e
          non sussistano ragionevoli prospettive che tale  situazione
          possa essere superata,  uno  o  piu'  creditori  o  la  SGR
          possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del
          luogo in cui la  SGR  ha  la  sede  legale.  Il  tribunale,
          sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti  legali  della
          SGR, quando ritenga fondato  il  pericolo  di  pregiudizio,
          dispone la liquidazione del fondo con  sentenza  deliberata
          in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca  d'Italia
          nomina uno  o  piu'  liquidatori,  che  provvedono  secondo
          quanto disposto dal comma 3-bis,  nonche'  un  comitato  di
          sorveglianza  composto  da  tre  membri,   che   nomina   a
          maggioranza di voti il proprio presidente;  possono  essere
          nominati liquidatori anche SGR  o  enti.  Il  provvedimento
          della Banca  d'Italia  e'  pubblicato  per  estratto  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  Si  applica
          agli organi liquidatori, in quanto compatibile,  l'articolo
          84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario.  Se
          la SGR che gestisce il fondo e' successivamente  sottoposta
          a  liquidazione   coatta   amministrativa,   i   commissari
          liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del  fondo
          sulla base di una  situazione  dei  conti  predisposta  dai
          liquidatori del fondo stesso. Le  indennita'  spettanti  ai
          liquidatori e ai componenti  il  comitato  di  sorveglianza
          sono determinate dalla Banca d'Italia in  base  ai  criteri
          dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione. 
                6-bis.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto  a
          liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di  risorse
          liquide   o   queste   siano   stimate   dai    liquidatori
          insufficienti a soddisfare i crediti in  prededuzione  fino
          alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con
          priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili,
          le   spese   necessarie   per   il   funzionamento    della
          liquidazione, le indennita' e le spese per  lo  svolgimento
          dell'incarico  degli  organi  liquidatori,  le  spese   per
          l'accertamento del  passivo,  per  la  conservazione  e  il
          realizzo  dell'attivo,  per  l'esecuzione  di   riparti   e
          restituzioni e per la chiusura della  liquidazione  stessa,
          utilizzando  dapprima  le  risorse  liquide   eventualmente
          disponibili della liquidazione, e  poi  le  somme  messe  a
          disposizione dalla societa' di gestione del  risparmio  che
          gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate  dalla
          SGR sono recuperate sulle risorse liquide  della  procedura
          che  si  rendano  successivamente  disponibili,   dopo   il
          pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la  SGR  e'
          sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed e' priva
          di risorse liquide o queste  sono  stimate  dai  commissari
          insufficienti a soddisfare le spese e le indennita' di  cui
          al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto
          si applica, in quanto compatibile,  l'articolo  92-bis  del
          Testo Unico bancario. 
                6-bis.2. La procedura disciplinata  dal  comma  6-bis
          trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e  Sicaf
          in gestione esterna o dei relativi  comparti,  intendendosi
          le suddette disposizioni riferite alle  Sicav  e  Sicaf  in
          gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei  fondi
          o dei comparti, e al gestore  esterno  designato  ai  sensi
          dell'articolo 38 in luogo della Sgr. 
                6-ter.  La  procedura   disciplinata   dal   presente
          articolo  trova  applicazione  anche  nei  confronti  della
          societa' posta al  vertice  del  gruppo  di  Sim  ai  sensi
          dell'articolo 11  e  delle  altre  componenti  del  gruppo,
          nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei  confronti  della
          capogruppo  ai  sensi  dell'articolo  60  del  Testo  Unico
          Bancario  e  delle  altre   componenti   del   gruppo.   La
          liquidazione  coatta  amministrativa  della  capogruppo  e'
          disposta  qualora  le  irregolarita'   nell'amministrazione
          ovvero  le  violazioni  delle   disposizioni   legislative,
          amministrative  o  statutarie   o   le   perdite   previste
          dall'articolo 56  siano  di  eccezionale  gravita'  nonche'
          quando  le   inadempienze   nell'esercizio   dell'attivita'
          prevista  dall'articolo  61,  comma  4,  del  Testo   Unico
          bancario siano di eccezionale gravita'. In caso  di  gruppo
          in cui sia inclusa una Sim  indicata  all'articolo  55-bis,
          comma  1,  la  liquidazione  coatta  amministrativa   della
          capogruppo e' disposta se ricorrono i  presupposti  di  cui
          all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario  e  alle
          altre componenti del gruppo si applica altresi'  l'articolo
          102-bis del Testo Unico bancario.  Si  applicano,  in  ogni
          caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104,
          e 105 del Testo Unico bancario,  intendendosi  le  suddette
          disposizioni riferite  alle  Sim  in  luogo  delle  banche,
          nonche', nel caso di Sim diverse da  quelle  di  classe  1,
          alla  societa'  posta  al  vertice  del  gruppo  ai   sensi
          dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo  che  per
          le Sim di classe 1,  il  riferimento  all'articolo  64  del
          Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo
          Unico bancario, si intende effettuato all'articolo  11  del
          presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35-ter  del  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
                «Art. 35-ter  (Albi).  -  1.  Le  Sicav  e  le  Sicaf
          autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti
          dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav e'  articolato  in
          due  sezioni  distinte  a  seconda  che  le   Sicav   siano
          costituite in forma di OICVM o FIA. 
                2.  La  Banca  d'Italia  comunica  alla   Consob   le
          iscrizioni all'albo di cui al comma 1. 
                3. I soggetti previsti dal  comma  1  indicano  negli
          atti e nella  corrispondenza  gli  estremi  dell'iscrizione
          all'albo.».