Art. 17 
 
          Semplificazione delle modalita' di rappresentanza 
          per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea 
 
  1. All'articolo 24, comma 1, lettera c), del testo unico di cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «per  singola
assemblea nel rispetto dei limiti e con le  modalita'  stabiliti  con
regolamento dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  la
Banca d'Italia e la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «per piu'
assemblee, in deroga all'articolo 2372,  secondo  comma,  del  codice
civile». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24,  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24 (Gestione di portafogli). - 1.  Al  servizio
          di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole: 
                  a) il cliente puo' impartire istruzioni  vincolanti
          in ordine alle operazioni da compiere; 
                  b) il cliente puo' recedere  in  ogni  momento  dal
          contratto,  fermo  restando  il  diritto  di  recesso   del
          prestatore del servizio ai  sensi  dell'articolo  1727  del
          codice civile; 
                  c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di
          voto inerenti agli strumenti finanziari  in  gestione  puo'
          essere conferita al prestatore del servizio con procura  da
          rilasciarsi per iscritto e per piu'  assemblee,  in  deroga
          all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile. 
                1-bis. Nella prestazione del servizio di gestione  di
          portafogli  non  devono  essere  accettati   e   trattenuti
          onorari,  commissioni  o  altri  benefici  monetari  o  non
          monetari pagati o forniti da terzi o  da  una  persona  che
          agisce per conto di terzi, ad eccezione  dei  benefici  non
          monetari  di  entita'  minima  che  possono  migliorare  la
          qualita' del servizio offerto ai clienti e che, per la loro
          portata e natura, non possono essere  considerati  tali  da
          pregiudicare il rispetto del dovere di agire  nel  migliore
          interesse  dei  clienti.  Tali  benefici  non  monetari  di
          entita' minima  devono  essere  chiaramente  comunicati  ai
          clienti. 
                2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni  del
          presente articolo; la nullita'  puo'  essere  fatta  valere
          solo dal cliente.».